Trib. Treviso, sentenza 21/11/2024, n. 918
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6020/2024 V.G.
Il Tribunale, riunito in Camera di ConIGlio in persona dei Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 3 l.
1.12.1970 n. 898, promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 dai coniugi
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
con l'avv. CECCHETTO CRISTINA,
e
(C.F.: CP_1 C.F._2
con l'avv. FINOTTI CRISTIAN
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente ad oggetto: pronuncia di divorzio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 16/06/2007 a
DE (TV).
I coniugi medesimi, con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 08/11/2024, hanno
confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
osservato che appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non
presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M
.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 16/06/2007 da
n. a AS VE (TV) il 31/12/1981) e (n. Parte_1 CP_1
a AS VE (TV) il 15/11/1980) e trascritto al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO (TV) alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza e con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Con riguardo all'abitazione adibita a casa coniugale, sita in DE (TV), Via L. Lotto, 14, la stessa viene assegnata, con il relativo mobilio che l'arreda, alla IG.ra , affinché vi Parte_1
abiti assieme alla figlia minorenne.
3. I coniugi in tale sede, nell'ambito della regolamentazione dei propri rapporti patrimoniali, danno atto di aver raggiunto un accordo in merito alla proprietà del suddetto immobile e pertanto il IG.
si impegna a trasferire alla IG.ra la propria quota di proprietà della CP_1 Parte_1
casa di DE (TV), Via L. Lotto 14, pari al 50%, senza corrispettivo alcuno e la IG.ra Parte_1
a liberare il IG. dal mutuo n. 106/16145 gravante sull'immobile, saldando ed
[...] CP_1
estinguendo il precedente mutuo, liberando in tal modo il IG. da ogni garanzia prestata per CP_1
l'adempimento dello stesso, attraverso l'accensione di altro mutuo con Banca delle Terre Venete e a condizione dell'ottenimento di tale finanziamento. Il IG. si impegna a cedere la propria quota CP_1
di proprietà al momento della convocazione da parte della IG.ra presso il Notaio scelto da Parte_1
quest'ultima e pagato dalla stessa, e previa o contestuale estinzione da parte della IG.ra del Parte_1
mutuo 106/16145 gravante sull'immobile. Finché non vi sarà la cessione della quota di proprietà da parte del IG. , permarrà l'obbligo per entrambe i coniugi di
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