Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 02/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 16
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 48/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. r.g. 48/2024
tra
RT CA (C.F. [...]) col patrocinio dell'Avv. Vincenzo
Savalla, con domicilio eletto in Marsala (TP), in via Sarzana n. 38,
RICORRENTE
e
MIM (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi
dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato dott.ssa Maria Teresa Figliomeni e con
domicilio eletto in Modena, Via Elia Rainusso n. 70/100,
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 12.01.2024, TI CA premettendo di aver
prestato servizio in qualità di docente alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione in forza di
plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 2022/2023
non avendo usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo
1
delle competenze professionali (cd. «Carta Elettronica del docente») corrisposta dal Ministero
dell'Istruzione esclusivamente ai docenti di ruolo, sia a tempo pieno che a tempo parziale,
compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ha eccepito che la mancata erogazione
dell'emolumento costituisca violazione del principio contenuto nella clausola 4 dell'Accordo
quadro attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 28 giugno
1999, che stabilisce il principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo
indeterminato e lavoratori a termine.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: «ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di
parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta
elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della
Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
PER L'EFFETTO: -

CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio stesso,
così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato
per tutti i suddetti anni scolastici e pertanto condannarlo a mettere a disposizione la carta
docente o altro equipollente per gli anni scolastici sopra indicati;
- In via subordinata, previo

accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio
economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni
scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al
pagamento della somma di euro 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a
titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.».
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito che,
ribadita la legittimità del proprio operato, ha chiesto il rigetto della domanda attorea.
2
Istruita con i documenti prodotti dalle parti, all'esito dell'udienza di discussione
dell'11.12.2024 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in
decisione per la pronuncia della presente sentenza.
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande
attoree volte al conseguimento, in relazione agli anni scolastici indicati a pag. 1 del ricorso, per
cui parte ricorrente ha svolto le supplenze specificate a pag. 2 del ricorso, del beneficio
economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la
formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
La pretesa è da ritenersi fondata.
L'art. 282 D. Lgs. 297/1994 stabilisce che: “

1. L'aggiornamento è un diritto-dovere

fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento
delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni
interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione

alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.


2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico,

dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli
istituti regionali di cui all'articolo 287.


3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con

l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento,
anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del
circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”.
L'art. 1, comma 124 della L. n. 107/2015 così dispone: “Nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
3 piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria.
In tale sistema di principi volti a delineare gli obblighi datoriali di formazione del personale
docente, l'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015 così dispone: “Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la
formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili
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