Trib. Trento, sentenza 31/01/2024, n. 114
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2841/2023
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. L S Presidente
Dott.ssa L D B G
Dott.ssa A T G ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
C.F. , con l'Avv. ECCHER Parte_1 C.F._1
ALESSIO
e
SARA BERTO', C.F. con l'Avv. ECCHER ALESSIO C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
I Sigg.ri e in data 24.04.2010 premesso di aver Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile nel comune di Spormaggiore (TN), avvalendosi del regime di separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli
, il 19.06.2010, e , il 14.05.2012;
che ormai da tempo il rapporto Per_1 Per_2 coniugale si è deteriorato ed è venuta meno la necessaria unione sentimentale, per cui i coniugi, preso atto dell'impossibilità di ristabilire il rapporto affettivo, hanno deciso concordemente di addivenire alla separazione personale;
che
l'immobile, già casa familiare, sito a Spormaggiore in via di Lavè n. 41, identificato dalla p.m. 1 della p.ed. 510 CC Spormaggiore è di proprietà esclusiva della signora ed è gravato da mutuo fondiario con rata mensile Parte_2 variabile, attualmente di Euro 805,78;
tutto quando sopra premesso , con ricorso congiunto depositato in data
08.11.2023, dichiaravano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano,
previa fissazione della udienza di comparizione, di omologare con sentenza la separazione consensuale del matrimonio contratto in Spormaggiore (TN( il
24.04.2010, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto.
2. I figli minori e , affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 Per_1 rimarranno a vivere nella casa familiare assieme alla madre.
3. Il padre avrà diritto di vedere i figli nei giorni ed orari che le parti concorderanno in base agli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, nonché in ragione degli impegni lavorativi dei genitori,