Trib. Brescia, sentenza 13/01/2025, n. 154
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Testo completo
R.G. n. 3990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. IArosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3990/2023 promossa da
1) IS CO AT nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP
13.212-265;
2) AF CO RE, nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141,
Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) LA BE CO D'ANGIERI, nata il [...] nella città di Jundiai-SP
(Brasile), residente in [...], casa 122,
Engordadouro, Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) AN CO AT, nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della
carta d'identità RG 41.008.452-9 e iscritta al CPF [Codice Fiscale] 34115347880, da sola ed esercitante la potestà genitoriale di:
5) MA LA CO SA , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della carta d'identità RG 68.219.548-0 e iscritta al CPF [Codice Fiscale) 52067275801, residenti in [...], Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-
265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: AN AR ES, nato a
Jundiaí - SP, Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] 41.247.022-6 e CPF [Codice
Fiscale] 415.220.538-59, residente in [...],
Jardim São Camilo Novo, CAP 13216- 440;
6) AB CO RE, nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta
d'identità RG 30.937.830-8 e iscritto al CPF [Codice Fiscale] 84059028215, da solo e quale esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) UC DE LA RE, nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della carta d'identità RG 1683315 e iscritto al CPF [Codice Fiscale] 02971264238, il minore, in questo giudizio anche rappresentato dalla madre: LA GE de LA, nata a [...]-Paraná-
RO, Brasile, il 10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale]
593.571.852-91, tutti residenti nella città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere
Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556;
con l'avvocato DE LIMA ISABEL ricorrenti contro
Ministero dell'interno (c.f. 97149560589), nella persona del ministro pro tempore, difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace
e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett.
a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da RS IO IG
IA, nato in [...] nel Comune di Quingentole (MN) il 25 ottobre 1858 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con IR IN. Dal loro matrimonio nacque il AD RS il 20 febbraio 1890 a Itupeva - SP;
- AD RS si sposò con YD TI. Dal loro matrimonio nacque DE OR
il 5 maggio 1921 a Itu - SP;
- DE OR si sposò con AR FF, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di AR FF OR. Dal loro matrimonio nacquero:
− NI OR il 17 settembre 1946 a Jundiai – SP;
− IA DA OR il 16 agosto 1949 a Jundiai – SP;
− AR OR il 14 marzo 1955 a Jundiai - SP;
- NI OR si sposò con AR ND, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare
col nome di AR ND OR, dal loro matrimonio nacque la ricorrente IA AT
OR il 19 novembre 1975;
- IA AT OR si sposò con il Sig. HI GU GR D'angieri e in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di IA AT OR D'Angieri;
- IA DA OR si sposò con DI IR RE, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di IA DA OR RE, dal loro matrimonio nacquero i ricorrenti:
− EL OR RE il 3 ottobre 1984;
− FA OR RE il 25 gennaio 1979;
- EL OR RE si sposò con LA GE De LA. Dal loro matrimonio nacque il ricorrente AS De LA RE il 27 marzo 2010;
- AR OR si sposò con EM IN, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di AR OR IN. Dal loro matrimonio nacquero le ricorrenti:
− AI OR IN il 18 giugno 1979;
− TA OR IN il 15 marzo 1985;
- Dall'unione more uxorio tra TA OR IN e AN AR ES, nacque la ricorrente IA AR OR ES il 23 novembre 2016.
Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio.
Se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a RS IO IG IA (nato in [...] periodo antecedente all'Unità
d'Italia, ma senza dubbio deceduto successivamente al 17 marzo 1861, come può presumersi dal certificato di matrimonio in atti, intervenuto il 3 giugno 1883) e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. IArosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 3990/2023 promossa da
1) IS CO AT nata il [...] nella città di Jundiaí-SP (Brasile), residente in [...], casa 114, Jundiaí, São Paulo, CAP
13.212-265;
2) AF CO RE, nato il [...] nella città di Jundiar-SP (Brasile), residente nel Condomínio Residencial Terra Nova, in Via Elias Maluf, 2695, Casa 141,
Alameda 2 - quartiere Ipatinga, Sorocaba - SP, 18055-215;
3) LA BE CO D'ANGIERI, nata il [...] nella città di Jundiai-SP
(Brasile), residente in [...], casa 122,
Engordadouro, Jundiai - SP, CAP 13214660;
4) AN CO AT, nata a [...]-SP, Brasile, il 15/03/1985, titolare della
carta d'identità RG 41.008.452-9 e iscritta al CPF [Codice Fiscale] 34115347880, da sola ed esercitante la potestà genitoriale di:
5) MA LA CO SA , nata a [...]-SP, Brasile, il 23/11/2016, titolare della carta d'identità RG 68.219.548-0 e iscritta al CPF [Codice Fiscale) 52067275801, residenti in [...], Jardim Planalto, Jundiaí-São Paulo, CAP 13212-
265, la minore, in questo giudizio rappresentato anche dal padre: AN AR ES, nato a
Jundiaí - SP, Brasile, il 10/06/1994, RG [Carta d'Identità] 41.247.022-6 e CPF [Codice
Fiscale] 415.220.538-59, residente in [...],
Jardim São Camilo Novo, CAP 13216- 440;
6) AB CO RE, nato a [...]-SP, Brasile, il 03/10/1984, titolare della carta
d'identità RG 30.937.830-8 e iscritto al CPF [Codice Fiscale] 84059028215, da solo e quale esercitante la potestà genitoriale del minore:
7) UC DE LA RE, nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 27/03/2010, titolare della carta d'identità RG 1683315 e iscritto al CPF [Codice Fiscale] 02971264238, il minore, in questo giudizio anche rappresentato dalla madre: LA GE de LA, nata a [...]-Paraná-
RO, Brasile, il 10/11/1977, RG [Carta d'Identità] 577856 e CPF [Codice Fiscale]
593.571.852-91, tutti residenti nella città di Ji-Paraná-RO- Brasile, in Via Jk, 980, quartiere
Casa Preta, Ji-Paraná/RO, 76907-556;
con l'avvocato DE LIMA ISABEL ricorrenti contro
Ministero dell'interno (c.f. 97149560589), nella persona del ministro pro tempore, difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia contumace
e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2023, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett.
a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da RS IO IG
IA, nato in [...] nel Comune di Quingentole (MN) il 25 ottobre 1858 ed emigrato in Brasile.
Hanno inoltre esposto che:
- il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con IR IN. Dal loro matrimonio nacque il AD RS il 20 febbraio 1890 a Itupeva - SP;
- AD RS si sposò con YD TI. Dal loro matrimonio nacque DE OR
il 5 maggio 1921 a Itu - SP;
- DE OR si sposò con AR FF, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di AR FF OR. Dal loro matrimonio nacquero:
− NI OR il 17 settembre 1946 a Jundiai – SP;
− IA DA OR il 16 agosto 1949 a Jundiai – SP;
− AR OR il 14 marzo 1955 a Jundiai - SP;
- NI OR si sposò con AR ND, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare
col nome di AR ND OR, dal loro matrimonio nacque la ricorrente IA AT
OR il 19 novembre 1975;
- IA AT OR si sposò con il Sig. HI GU GR D'angieri e in virtù del matrimonio passò a firmare col nome di IA AT OR D'Angieri;
- IA DA OR si sposò con DI IR RE, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di IA DA OR RE, dal loro matrimonio nacquero i ricorrenti:
− EL OR RE il 3 ottobre 1984;
− FA OR RE il 25 gennaio 1979;
- EL OR RE si sposò con LA GE De LA. Dal loro matrimonio nacque il ricorrente AS De LA RE il 27 marzo 2010;
- AR OR si sposò con EM IN, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di AR OR IN. Dal loro matrimonio nacquero le ricorrenti:
− AI OR IN il 18 giugno 1979;
− TA OR IN il 15 marzo 1985;
- Dall'unione more uxorio tra TA OR IN e AN AR ES, nacque la ricorrente IA AR OR ES il 23 novembre 2016.
Il Ministero dell'Interno, nonostante la regolarità delle notificazioni, non si è costituito in giudizio.
Se ne deve pertanto dichiarare la contumacia.
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a RS IO IG IA (nato in [...] periodo antecedente all'Unità
d'Italia, ma senza dubbio deceduto successivamente al 17 marzo 1861, come può presumersi dal certificato di matrimonio in atti, intervenuto il 3 giugno 1883) e ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte
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