Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7872
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Testo completo
R.G. 20412/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di LI, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 20412/2023 vertente tra
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Paolo Galluccio (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Aversa alla Via Giotto n. 87, giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE-
CONTRO
(CF P.IV , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IV_1 CP_2 con sede legale in lla Via Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa dagli Avv.Enrico CP_1
De Falco e Roberto Verde, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe CP_1 Cont n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta , in virtù di procura per Notar Persona_1 del 5.9.2019 Rep 42728
-RESISTENTE-
OGGETTO: Maggiorazione lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20/9/2001.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2023 parte ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. C3, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista, con orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, lamentava che nel periodo da Novembre 2018 a Maggio 2021, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario e delle maggiorazioni previste dall'art. 29 co. 6 e 31, del CCNL Sanità Pubblica del 21 maggio 2018. Cont Rimasta senza esito la diffida di pagamento e messa in mora legale, inviata alla tramite PEC in data 21.12.2022, conveniva in giudizio la al fine di sentir accer dichiarare il proprio Controparte_3
diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 1.470,84, come da conteggi in atti. Si costituiva tempestivamente in giudizio la che, preliminarmente eccepiva la Controparte_3 prescrizione presuntiva ex art. 2954 c.c. delle retribuzioni richieste per il periodo antecedente al 2018;
quanto al merito, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda ritenendo infondate le pretese azionate.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 24.10.2024, celebrata con il modello della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto comunicato alle parti, lette le note d'udienza depositate, il giudice decideva la causa.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per la motivazione che segue.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione preliminare di prescrizione che non si ritiene maturata, infatti la Par domanda proposta attiene al periodo Novembre 2018 - Maggio 2021 e, quindi, la nota legale di richiesta di pagamento in atti del 21.6.2023 è da ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle pretese azionate per il periodo rivendicato.
Con riguardo al merito, in punto di diritto le parti divergono sull'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è la ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
In sostanza, secondo la datrice di lavoro, poiché in tali casi i “turnisti” non svolgono attività oltre l'orario settimanale previsto dal singolo contratto di lavoro, agli stessi spetterebbe solo l'indennità prevista dall'art. 44, comma 12, del CCNL comparto sanità dell'1.9.1995, così come rideterminata dall'art. 25, comma 2, del CCNL 19.4.2004 prevista per il servizio prestato in giorno festivo.
Sull'interpretazione delle suindicate norme contrattuali, in relazione alle quali è insorto un contrasto giurisprudenziale, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione in senso favorevole alla tesi attorea con l'ordinanza n. 20743 pubblicata il 18.7.2023, e confermando i principi già espressi dalla stessa Corte con l'ordinanza n. 1505/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il
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