Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 92
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Testo completo
n. 12906/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
-Seconda Sezione civile-
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero - Presidente -
Dott.ssa Silvia Barison - Giudice -
Dott. Carlo Azzolini - Giudice rel. ed est.- ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
P A R Z I A L E nella causa n. 12906/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 27.06.2024 da
, Parte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Cristina Giglio del Foro di
Venezia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
-ricorrente- contro
, Controparte_1
-convenuto contumace- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Venezia.
In punto: separazione giudiziale e contestuale scioglimento giudiziale del matrimonio;
Conclusioni della ricorrente: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 04.12.2024;
Per le seguenti ragioni della decisione in
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.06.2024, (classe 1981, in cerca di Parte_1 un'occupazione lavorativa), premesso di aver contratto matrimonio civile con CP_1
(classe 1988) in data 25.5.2019 a Venezia, con atto regolarmente trascritto nel
[...] registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 6 p. I anno 2019, e premesso altresì che dal matrimonio non sono nati figli, allegando che il rapporto matrimoniale era andato deteriorandosi sino alla cessazione irrimediabile della comunione materiale e spirituale tra
i coniugi, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, e di imporre al marito l'obbligo di corrisponderle un assegno mensile pari ad € 350,00 a titolo di contributo al proprio mantenimento.
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raggiunto da rituale notifica, è rimasto assente in fase presidenziale. Controparte_1 All'udienza del 4.12.2024 il Presidente f.f., dichiarata la contumacia del convenuto, su domanda della ricorrente ha rimesso la causa in decisione al collegio e si è limitato ad autorizzare le parti a vivere separatamente.
La causa passa ora in decisione al