Trib. Lecce, sentenza 28/03/2024, n. 1155
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa A C, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7657/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione diniego autorizzazione al reingresso ex art. 17 d.lgs. n.
286/1998
TRA
nato in Marocco il 02/02/1980 ed ivi residente, Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, C.so V. C.F._1
Emanuele, n. 94 presso lo studio dell'Avv. G C che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, il sig. come innanzi Parte_1 identificato, ha chiesto accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dalla Questura di autorizzando il reingresso in Italia del sig. CP_1 Pt_1
1
per motivi di giustizia. Il si costituiva con memoria del Pt_1 Controparte_1
18/01/2024 chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda.
All'udienza del 29/01/2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
Preliminarmente, si osserva in merito alle doglianze relative alla carenza di motivazione del provvedimento emesso dalla Questura di che l'impugnazione proposta con CP_1 il presente ricorso non ha ad oggetto l'accertamento della nullità del provvedimento impugnato per motivi formali, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente a rientrare sul territorio dello Stato.
OSSERVA IN DIRITTO
L'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, essendo regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti ed enunciati nell'art. 27 della direttiva 38/2004. Partendo dal presupposto che il principio della libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini fondamentali, le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso restrittivo
(Cause 139/85 Kembf (punto 13) e C-33/07 Jpa, (punto 23).
La Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità devono sempre rispettare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974. Per_1
C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999. Ca/fa, C-348/96) e non per ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975 C-67/74);
Per_2
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004. O e
C-482/01 e C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale Per_3
la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977 , C-30/77). La Per_4
direttiva non consente l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Commissione/Bel- aio (punti 68 22);
2
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice, Dr.ssa A C, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7657/2023 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione diniego autorizzazione al reingresso ex art. 17 d.lgs. n.
286/1998
TRA
nato in Marocco il 02/02/1980 ed ivi residente, Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Salerno, C.so V. C.F._1
Emanuele, n. 94 presso lo studio dell'Avv. G C che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura alle liti allegata in atti
- ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/11/2023, il sig. come innanzi Parte_1 identificato, ha chiesto accogliere il ricorso e per l'effetto annullare il provvedimento emesso dalla Questura di autorizzando il reingresso in Italia del sig. CP_1 Pt_1
1
per motivi di giustizia. Il si costituiva con memoria del Pt_1 Controparte_1
18/01/2024 chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda.
All'udienza del 29/01/2024, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato rimesso, dal Gop delegato per la trattazione, al Giudice assegnatario del procedimento.
Preliminarmente, si osserva in merito alle doglianze relative alla carenza di motivazione del provvedimento emesso dalla Questura di che l'impugnazione proposta con CP_1 il presente ricorso non ha ad oggetto l'accertamento della nullità del provvedimento impugnato per motivi formali, bensì l'accertamento del diritto del ricorrente a rientrare sul territorio dello Stato.
OSSERVA IN DIRITTO
L'esercizio del potere di allontanamento da parte dello Stato non è libero, essendo regolamentato, quanto a presupposti, garanzie procedurali, modalità di esecuzione e tutele giurisdizionali, dalla direttiva 38/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea.
La Corte ha avuto modo di enucleare una serie di principi che sono stati poi riprodotti ed enunciati nell'art. 27 della direttiva 38/2004. Partendo dal presupposto che il principio della libera circolazione delle persone costituisce uno dei cardini fondamentali, le disposizioni che derogano a tale principio devono essere interpretate in senso restrittivo
(Cause 139/85 Kembf (punto 13) e C-33/07 Jpa, (punto 23).
La Corte ha fissato nel tempo tre principi che le autorità devono sempre rispettare:
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e soltanto in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (sentenza del 4 dicembre 1974. Per_1
C-41/74 e sentenza del 19 gennaio 1999. Ca/fa, C-348/96) e non per ragioni di prevenzione generale (sentenza 26 febbraio 1975 C-67/74);
Per_2
- il principio di attualità e gravità del pericolo (sentenza 29 aprile 2004. O e
C-482/01 e C-493/01), di cui costituisce espressione il principio in base al quale Per_3
la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (sentenza 27 ottobre 1977 , C-30/77). La Per_4
direttiva non consente l'allontanamento automatico (Causa C-408/03 Commissione/Bel- aio (punti 68 22);
2
- il principio di proporzionalità, in base al quale deve sempre essere fatto un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima
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