Trib. Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 2268

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 26/11/2024, n. 2268
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 2268
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

n. 759/2024 R.G.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, nella persona dei giudici:
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente
Dott.ssa Alessia Dattilo Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto Giudice Estensore
nella causa iscritta al N.R.G. 759/2024, avente ad oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso l'ordinanza resa in data 25 gennaio 2024 e comunicata in data 26 gennaio 2024, dal Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile-Esecuzioni
Immobiliari
TRA
AN DI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. ALESSIO CRITELLI, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla
Via Cardinale G. Sirleto, n. 69, elettivamente domicilia
-PARTE RECLAMANTE-
E
HOIST ITALIA S.R.L. (C.F: 12898671008), in persona del legale rappresentante pro tempore, nell'interesse di MARTE SPV S.R.L., in qualità di mandataria con rappresentanza e sub-servicer di BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE, a sua volta quale procuratrice e servicer di MARTE SPV S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata in data 9.04.2024, dagli Avvocati Federica e Alberto ORONZO (pec: federicaoronzo@ordineavvocatiroma.org;
albertooronzo@ordineavvocatiroma.org)
- PARTE RECLAMATA-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in cancelleria il 15 febbraio 2024, AN DI ha proposto tempestivo reclamo avverso l'ordinanza del 25 gennaio 2024, comunicata alle parti in data
26 gennaio 2024, con la quale il Giudice dell'Esecuzione presso l'intestato Tribunale - nel


corso del sub-procedimento rubricato al N.R.G.E. 247-1/2013 – ha rigettato l'eccezione di estinzione della procedura esecutiva, avanzata dall'odierno reclamante con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c..
1.1. Parte reclamante ha rappresentato: che la procedura esecutiva n. 247/2013 r.g.es. trae origine dal pignoramento dell'allora creditore procedente BNL S.P.A.;
che il 17 settembre
2021 era intervenuta in giudizio la HOIST ITALIA S.R.L., in qualità di procuratrice di
SECURISATION SERVICE S.P.A., a sua volta procuratrice di MARTE SPV S.R.L., cessionaria del credito di BNL S.P.A.;
che il P.M. aveva poi concesso al debitore esecutato i benefici di cui all'art. 20 della L. 44/1999;
che, pertanto, il G.E., con provvedimento dell'8 aprile 2021 aveva dichiarato la sospensione della procedura per un periodo di due anni a partire dal 25 gennaio 2021;
che, con istanza ex art. 624-bis c.p.c. del 19 gennaio 2023, la società MARTE SPV S.R.L. aveva domandato al G.E. di disporre la prosecuzione della predetta procedura esecutiva;
che, con provvedimento del 7 marzo 2023, il Giudice aveva accolto l'istanza, ordinando all'istante di notificare al debitore il ricorso unitamente al decreto di fissazione d'udienza;
che, in data 16 agosto 2023, AN DI aveva depositato istanza per la declaratoria di estinzione anticipata della procedura esecutiva per inattività delle parti, che il G.E. rigettava senza alcuna motivazione, con l'ordinanza del 25 gennaio 2024, in quanto riteneva che non vi fossero “…gli estremi per poter procedere
d'ufficio all'immediata declaratoria di arresto della procedura esecutiva..”.
Quanto alle doglianze del reclamante avverso l'impugnata ordinanza, le stesse possono
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