Trib. Alessandria, sentenza 13/01/2025, n. 20
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Testo completo
R.G. n. 1250 /2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
FALLIMENTO 2 AC SRL 2, con sede in 15057 Tortona (AL), Largo Europa n. 3, codice fiscale:
07183111215, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 21 del 13.05.2021, in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore avv. Marco Paneri, difeso e rappresentato dall'avvocato GABRIELLA ANGELA MASSA del Foro di Alessandria, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in 15121 Alessandria, Corso Crimea n. 35, giusta mandato in atti
Attore contro
GLOBAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
80137 Napoli, via Filippo Cavolino n. 7, partita iva 08198731211
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: revocatoria ex art 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accertare e dichiarare che la compravendita delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
-Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i
1 subb. 13 e 15, salvo altri;
in Catasto Fabbricati di Fusignano al fol. 27, p.lla 600, sub. 14, via Pero,
p.2-3, cat. A/2, cl. 2 vani, 6,5, mq 118, R.C.E. 604,25
-Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E. 28,41. eseguita dall'allora 2 AC s.r.l. 2 in favore di Global Service s.r.l. e risultante dall'atto a rogito notaio
Visconti del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346 è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre
i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore.
Per l'effetto, dichiarare l'atto a rogito notaio Visconti del 18.03.2019 rep. n. 461 racc. n. 346 inefficace nei confronti del FA.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il FA 2 AC s.r.l. 2 conveniva in giudizio Global
Service srl, deducendo in sostanza: che il FA della società 2 AC srl 2 veniva dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza
n. 21 del 13 maggio 2021;
che la società 2 AC s.r.l. con atto a rogito notaio Visconti del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346, aveva alienato, in favore della società Global Service s.r.l., in persona del suo legale rappresentante
ON AT, con sede legale in 80137 Napoli, Via Filippo Cavolini n. 7, la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero
n. 2 come meglio indicati nello stesso atto di citazione;
che l'atto di compravendita era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna ai nn.
11168/7483 in data 13.06.2019;
che l'articolo 3.1 del contratto di compravendita prevedeva che: “Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in complessivi Euro centomila virgola zero (100.000,00) ed è già stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che, a mezzo, del suo costituito legale rappresentante, ne rilascia corrispondente quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per il medesimo titolo”;
che con atto di citazione del 7.7.2020 Banca Monte dei Paschi s.p.a. aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società 2 AC s.r.l. 2, in allora in bonis, la società Global Service s.r.l., nonché
AT CA, legale rappresentante, in qualità di fideiussore della società 2 AC s.r.l. 2, documentando di essere creditrice nei confronti della società 2 AC s.r.l. 2, in allora in bonis, nonché del fideiussore AT CA per € 143.376,89 ed evidenziando inoltre che il prezzo di €
100.000,00, indicato nell'atto di compravendita, intercorso tra 2 AC s.r.l. 2 e Global Service s.r.l.,
2
non era stato versato da quest'ultima, nonostante quanto dichiarato nell'atto traslativo;
che, infatti,
l'assegno bancario n. 0930008724-08 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Agenzia di Napoli, indicato quale mezzo di pagamento dell'immobile, non risultava essere mai stato negoziato perché andato distrutto in data 10.7.2019;
che la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva quindi dedotto in tale giudizio instaurato come
l'atto di compravendita intercorso tra 2 AC s.r.l. 2 e Global Service s.r.l. fosse nullo, ovvero simulato, ovvero inefficace ex art.2901 c.c. e aveva chiesto pertanto che il Tribunale adito ne dichiarasse la nullità, ovvero la simulazione, ovvero la inefficacia, a seguito di revocatoria;
che nell'ambito di tale giudizio instaurato si era costituita Global Service s.r.l. che, tra l'altro, aveva in sostanza confermato di non aver pagato l'immobile come riportato nell'atto traslativo, ma aveva indicato di aver corrisposto il prezzo così come segue: - € 34.020,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 AC s.r.l. 2 presso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- €
14.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 AC srl 2 presso la banca
Bpmed;
- € 10.000,00 in contanti in diverse soluzioni tra il 3.6.2019 e il 13.8.2019;
- € 38.099,00 mediante una pretesa compensazione tra quanto dovuto dalla 2 AC s.r.l. 2 come TFR a AT
ON, già amministratrice e poi dipendente di 2 AC s.r.l. 2 e, al momento della stipula del rogito, amministratore unico della società acquirente Global Service s.r.l.;
che nel corso dello stesso procedimento era intervenuta volontariamente AMCO spa, in qualità di esclusiva titolare del credito, successivamente all'avvenuta operazione di scissione effettuata in data
1.12.2020 da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che, dopo il deposito delle memorie istruttorie, essendo stato dichiarato il fallimento della 2 AC s.r.l. 2, il procedimento radicato innanzi al Tribunale di Napoli era stato interrotto e dichiarato estinto;
che dalla documentazione in possesso del FA era emerso non solo che Globale Service s.r.l. non aveva provveduto a pagare la somma pattuita, ma che entrambe le parti erano d'accordo per distrarre l'unico bene immobile di proprietà della 2 AC s.r.l. 2 affinché non fosse sottoposto all'aggressione dei creditori;
che l'immobile in oggetto era stato oggetto di provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Parte attrice alla luce di tutto ciò proponeva azione revocatoria ai sensi dell'art. 66 L. Fall al fine di rendere inopponibile alla Procedura l'atto traslativo concluso tra la società 2AC srl in bonis e Global
Service srl e fare rientrare nel proprio attivo l'immobile, allegando in sostanza come vi fossero tutti i presupposti dell'azione revocatoria esercitata. In particolare il FA allegava la sussistenza del diritto di credito verso il debitore, considerato che, antecedentemente alla dichiarazione di
FA, Monte dei Paschi di Siena spa (poi MC spa) vantava un credito nei confronti di 2AC
3
di € 143.376,89, che il fallimento rappresentava l'intera massa dei creditori che ammontava in quel momento ad € 1.599.294,61, che in sostanza i creditori vantavano ingenti crediti nei confronti di 2
AC srl 2 antecedentemente all'atto di compravendita.
Il FA deduceva poi come fosse provato documentalmente l'atto dispositivo oggetto della domanda: il rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra 2 AC S.r.l. 2, in allora in bonis, e la società Global Service S.r.l..
Ancora deduceva il FA la sussistenza dell'eventus damni in quanto in sostanza il debitore aveva compiuto un atto che modificava la consistenza del suo patrimonio dal punto di vista qualitativo
(vendita di un immobile dietro corrispettivo di un prezzo) e quantitativo (non essendo neanche stato pagato il prezzo da parte di Global Service srl);
la sussistenza della scientia damni o scientia fraudis deducibili in sostanza dal fatto che Global Service aveva confermato, nel giudizio introdotto da Monte dei Paschi di Siena avanti al Tribunale di Napoli, di non avere pagato il prezzo con le modalità indicate nell'atto di compravendita, indicando di avere pagato con differenti modalità, considerato in particolare che la circostanza che il bene era stato trasferito senza l'immediata corresponsione del prezzo avrebbe dovuto determinare in Global Service s.r.l. la consapevolezza del danno patito alle casse di 2 AC s.r.l. 2 e, conseguentemente, ai suoi creditori;
ancora deduceva parte attrice che la scientia fraudis in capo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Margherita Pastorino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
FALLIMENTO 2 AC SRL 2, con sede in 15057 Tortona (AL), Largo Europa n. 3, codice fiscale:
07183111215, dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza n. 21 del 13.05.2021, in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore avv. Marco Paneri, difeso e rappresentato dall'avvocato GABRIELLA ANGELA MASSA del Foro di Alessandria, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in 15121 Alessandria, Corso Crimea n. 35, giusta mandato in atti
Attore contro
GLOBAL SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in
80137 Napoli, via Filippo Cavolino n. 7, partita iva 08198731211
Convenuta contumace
Avente ad oggetto: revocatoria ex art 66 L.F.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, così chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, accertare e dichiarare che la compravendita delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero n. 2 e precisamente:
-Appartamento posto al secondo piano con sovrastante soppalco al quale si perviene a mezzo di scala interna di tipo “a chiocciola”, per complessivi sei virgola 5 (6,5) vani catastali, confinante, a diversa quota, con via Pero, con cassa scale (sub. 17) e con gli appartamenti distinti rispettivamente con i
1 subb. 13 e 15, salvo altri;
in Catasto Fabbricati di Fusignano al fol. 27, p.lla 600, sub. 14, via Pero,
p.2-3, cat. A/2, cl. 2 vani, 6,5, mq 118, R.C.E. 604,25
-Posto auto scoperto posto al piano terra della consistenza catastale di metri quadrati dieci (10), confinante con i posti auto di cui ai subb. 6 e 8, salvo altri, in Catasto Fabbricati di Fusignano, f. 27, part. 696, sub. 7, via Pero p. T., cat. C6, cl 1 mq 10, R.C.E. 28,41. eseguita dall'allora 2 AC s.r.l. 2 in favore di Global Service s.r.l. e risultante dall'atto a rogito notaio
Visconti del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346 è stato posto in essere all'esclusivo fine di sottrarre
i predetti beni alle ragioni creditorie dell'odierno attore.
Per l'effetto, dichiarare l'atto a rogito notaio Visconti del 18.03.2019 rep. n. 461 racc. n. 346 inefficace nei confronti del FA.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il FA 2 AC s.r.l. 2 conveniva in giudizio Global
Service srl, deducendo in sostanza: che il FA della società 2 AC srl 2 veniva dichiarato dal Tribunale di Alessandria con sentenza
n. 21 del 13 maggio 2021;
che la società 2 AC s.r.l. con atto a rogito notaio Visconti del 18.03.2019, rep. n. 461, racc. n. 346, aveva alienato, in favore della società Global Service s.r.l., in persona del suo legale rappresentante
ON AT, con sede legale in 80137 Napoli, Via Filippo Cavolini n. 7, la piena proprietà delle unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Fusignano (RA), con accesso dalla Via Pero
n. 2 come meglio indicati nello stesso atto di citazione;
che l'atto di compravendita era stato trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ravenna ai nn.
11168/7483 in data 13.06.2019;
che l'articolo 3.1 del contratto di compravendita prevedeva che: “Il prezzo della presente vendita è stato convenuto in complessivi Euro centomila virgola zero (100.000,00) ed è già stato interamente pagato dalla parte acquirente alla parte venditrice che, a mezzo, del suo costituito legale rappresentante, ne rilascia corrispondente quietanza di saldo, dichiarando di non aver altro a pretendere per il medesimo titolo”;
che con atto di citazione del 7.7.2020 Banca Monte dei Paschi s.p.a. aveva evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli la società 2 AC s.r.l. 2, in allora in bonis, la società Global Service s.r.l., nonché
AT CA, legale rappresentante, in qualità di fideiussore della società 2 AC s.r.l. 2, documentando di essere creditrice nei confronti della società 2 AC s.r.l. 2, in allora in bonis, nonché del fideiussore AT CA per € 143.376,89 ed evidenziando inoltre che il prezzo di €
100.000,00, indicato nell'atto di compravendita, intercorso tra 2 AC s.r.l. 2 e Global Service s.r.l.,
2
non era stato versato da quest'ultima, nonostante quanto dichiarato nell'atto traslativo;
che, infatti,
l'assegno bancario n. 0930008724-08 tratto sulla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. – Agenzia di Napoli, indicato quale mezzo di pagamento dell'immobile, non risultava essere mai stato negoziato perché andato distrutto in data 10.7.2019;
che la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. aveva quindi dedotto in tale giudizio instaurato come
l'atto di compravendita intercorso tra 2 AC s.r.l. 2 e Global Service s.r.l. fosse nullo, ovvero simulato, ovvero inefficace ex art.2901 c.c. e aveva chiesto pertanto che il Tribunale adito ne dichiarasse la nullità, ovvero la simulazione, ovvero la inefficacia, a seguito di revocatoria;
che nell'ambito di tale giudizio instaurato si era costituita Global Service s.r.l. che, tra l'altro, aveva in sostanza confermato di non aver pagato l'immobile come riportato nell'atto traslativo, ma aveva indicato di aver corrisposto il prezzo così come segue: - € 34.020,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 AC s.r.l. 2 presso la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- €
14.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla 2 AC srl 2 presso la banca
Bpmed;
- € 10.000,00 in contanti in diverse soluzioni tra il 3.6.2019 e il 13.8.2019;
- € 38.099,00 mediante una pretesa compensazione tra quanto dovuto dalla 2 AC s.r.l. 2 come TFR a AT
ON, già amministratrice e poi dipendente di 2 AC s.r.l. 2 e, al momento della stipula del rogito, amministratore unico della società acquirente Global Service s.r.l.;
che nel corso dello stesso procedimento era intervenuta volontariamente AMCO spa, in qualità di esclusiva titolare del credito, successivamente all'avvenuta operazione di scissione effettuata in data
1.12.2020 da Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e che, dopo il deposito delle memorie istruttorie, essendo stato dichiarato il fallimento della 2 AC s.r.l. 2, il procedimento radicato innanzi al Tribunale di Napoli era stato interrotto e dichiarato estinto;
che dalla documentazione in possesso del FA era emerso non solo che Globale Service s.r.l. non aveva provveduto a pagare la somma pattuita, ma che entrambe le parti erano d'accordo per distrarre l'unico bene immobile di proprietà della 2 AC s.r.l. 2 affinché non fosse sottoposto all'aggressione dei creditori;
che l'immobile in oggetto era stato oggetto di provvedimento di sequestro ex art. 321 c.p.p. da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria.
Parte attrice alla luce di tutto ciò proponeva azione revocatoria ai sensi dell'art. 66 L. Fall al fine di rendere inopponibile alla Procedura l'atto traslativo concluso tra la società 2AC srl in bonis e Global
Service srl e fare rientrare nel proprio attivo l'immobile, allegando in sostanza come vi fossero tutti i presupposti dell'azione revocatoria esercitata. In particolare il FA allegava la sussistenza del diritto di credito verso il debitore, considerato che, antecedentemente alla dichiarazione di
FA, Monte dei Paschi di Siena spa (poi MC spa) vantava un credito nei confronti di 2AC
3
di € 143.376,89, che il fallimento rappresentava l'intera massa dei creditori che ammontava in quel momento ad € 1.599.294,61, che in sostanza i creditori vantavano ingenti crediti nei confronti di 2
AC srl 2 antecedentemente all'atto di compravendita.
Il FA deduceva poi come fosse provato documentalmente l'atto dispositivo oggetto della domanda: il rapporto contrattuale di compravendita intercorso tra 2 AC S.r.l. 2, in allora in bonis, e la società Global Service S.r.l..
Ancora deduceva il FA la sussistenza dell'eventus damni in quanto in sostanza il debitore aveva compiuto un atto che modificava la consistenza del suo patrimonio dal punto di vista qualitativo
(vendita di un immobile dietro corrispettivo di un prezzo) e quantitativo (non essendo neanche stato pagato il prezzo da parte di Global Service srl);
la sussistenza della scientia damni o scientia fraudis deducibili in sostanza dal fatto che Global Service aveva confermato, nel giudizio introdotto da Monte dei Paschi di Siena avanti al Tribunale di Napoli, di non avere pagato il prezzo con le modalità indicate nell'atto di compravendita, indicando di avere pagato con differenti modalità, considerato in particolare che la circostanza che il bene era stato trasferito senza l'immediata corresponsione del prezzo avrebbe dovuto determinare in Global Service s.r.l. la consapevolezza del danno patito alle casse di 2 AC s.r.l. 2 e, conseguentemente, ai suoi creditori;
ancora deduceva parte attrice che la scientia fraudis in capo
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