Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1016

TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
10 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1016
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1016
Data del deposito : 10 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Francesco Armato, preso atto della comparizione di parte ricorrente, mediante deposito di note di “trattazione scritta” nel termine scaduto il 4-2-2025 e verificata la regolarità della comunicazione dell'avviso emesso in data 9-1-2025, in data 10-2-2025 ha adottato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 18566/2024 Ruolo Generale Lavoro
T R A
RA AN (C.F. [...]) nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Adele Ulisse, con cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla via Appia n. 12
Ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro-tempore con sede in Roma, viale Trastevere, n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Napoli
Convenuto contumace
OGGETTO: PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO – CARTA DOCENTI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 24-8-2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “A. Previa disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'utilizzabilità della
“Carta del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, per la somma totale di € 1.500,00; B. Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico della parte ricorrente buoni dell'importo nominale di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso (2018/2019, 2019/2020, 2021/2022) e, dunque, per un totale complessivo di € 1.500,00 da erogarsi nelle forme di legge e con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
C. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, condannarsi il Ministero dell'Istruzione al pagamento della somma di € 1.500,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36

Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa;
D. In ogni caso, condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Oltre rivalutazione, ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate”.

1 1
Ha rappresentato di essere una docente precaria attualmente in servizio, inquadrata come docente di scuola secondaria di II grado e di aver stipulato con l'Amministrazione convenuta plurimi contratti a tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche, per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020, 2021/2022.
Ha esposto di non aver usufruito, nella vigenza dei menzionati contratti a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121.
Ha evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del D.P.C.M. del
23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Ha pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal MIUR nei confronti degli insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE. Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, richiamate le pertinenti norme del CCNL del comparto scuola nonché l'orientamento espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, ha concluso nel modo sopra interamente riportato.
Con decreto del 3-9-2024 il giudice ha fissato l'udienza di discussione al 4-2-2025. L'Amministrazione convenuta, benché regolarmente citata, non si è costituita. All'udienza del 4-2-2025, in applicazione del disposto di cui all'art. 127ter c.p.c., concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note, preso atto della comparizione delle parti con la modalità indicata, la causa, di natura documentale e non bisognevole di ulteriore istruttoria, è stata decisa con deposito della presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
*****
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione scolastica regolarmente convenuta in giudizio e non costituita (nonostante la ritualità della notifica con pec del 9-9-2024 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli). Nel merito il ricorso è parzialmente fondato nei termini dettati dalla seguente motivazione. L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica»
. Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare «una
2 2 formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di
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