Trib. Treviso, sentenza 05/12/2024, n. 2058
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 443/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. MARINCOLO SILVIA ROSA
- ricorrente -
nei confronti di
(c.f. ) P_ C.F._2
Con l'Avv. FORNASINI MARIA ELENA
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: separazione personale.
Con l'ordinanza del 27.11.2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione sulle conclusioni congiunte delle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con il ricorso in epigrafe chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla Parte_1 moglie, , con cui allegava di aver contratto matrimonio in data 20.12.2008 (atto P_ trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Romano d'Ezzelino (VI), n. 33, Parte
II, Serie A). Dall'unione nascevano (il 10.7.2011) e (il 26.11.2013). Allegava essersi Per_1 Per_2 deteriorati i rapporti tra i coniugi ed essere divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Chiedeva pronunciarsi l'addebito della separazione alla moglie, con affido condiviso dei minori, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del diritto di visita della madre e mantenimento diretto dei minori con spese straordinarie al 50 % tra i genitori come da Protocollo del Tribunale di Treviso, con assegno Unico interamente a proprio favore.
- Si costituiva il 13.3.2024 contestando quanto allegato dal coniuge, aderendo alla P_ domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito e chiedendo l'affido condiviso dei minori, il collocamento prevalente presso di sé, con assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita del padre, e la statuizione in capo allo stesso dell'obbligo di contribuire in via indiretta al mantenimento dei minori versando l'importo mensile di € 150,00 a figlio, con rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con assegno unico interamente a proprio favore. Chiedeva, inoltre, la statuizione in capo al coniuge di un assegno di mantenimento di € 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT o di € 500,00, sempre rivalutabili
ISTAT, in caso di mancata assegnazione della casa familiare.
- Dopo lo scambio delle memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano avanti al Giudice all'udienza del 16.4.2024 e venivano sentite.
All'esito il Giudice, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, si riservava per i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. che venivano emessi in pari data con nomina di C.T.U. viste le difficoltà emerse nel rapporto tra la madre e i minori.
- All'esito del deposito della relazione, i difensori delle parti comparivano all'udienza del 29.10.2024 e chiedevano breve rinvio per formalizzare l'eventuale
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