Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3821
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11521/2020 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti Gemma Giusti e Daniela Marcucci che la rappresentano e difendono come da mandato in atti-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Ginetta Daini Palesi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 12
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre un accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del sig. e conseguentemente il valore della quota di Per_1 successione del figlio ;
- si insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su CP_1 aspetti importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate l'1.7.2024 in vista dell'udienza del 4.7.2024 ;
-si insiste anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e 3 del 20.1.2022 e del 04.02.2022, con conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse. NEL MERITO:
1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, CP_1 richiesta giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale - che tutt'oggi intrattiene - e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la maggiore età il 12.12.2021) Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione di con il padre –genitore non collocatario secondo quanto disposto dal Per_2 Presidente con il decreto dell'8.3.2021 e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di Euro 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5. condannare, il sig. a provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative CP_1 ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_2 universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Protocollo del Per_3 Per_2
Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari;
per il resistente: rigettare la domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi di frequentazione paterna;
Per_2 disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli per € 700,00 mensili ciascuno, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % fra i genitori;
revocare l'assegno di mantenimento in favore di ;
e condannarla alla restituzione degli importi già versati Parte_1 a titolo di assegno separativo;
con vittoria di spese e compensi, e spese di c.t.u a carico integrale della In via istruttoria si riporta alle richieste già in atti opponendosi alle nuove richieste Parte_1 istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2020 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 5.6.2000 a San Romano (PI) con , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli e rispettivamente il 12.12.2003 ed il 28.7.2007. Ha aggiunto Per_3 Per_2
che, dopo un lungo periodo di reciproco sostegno e piena condivisione del comune progetto di vita, il rapporto coniugale si era definitivamente deteriorato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito - a partire dal 2020 - con la sig.ra. , Controparte_2 ed appresa dalla moglie tramite le risultanze di un'agenzia investigativa privata cui la stessa pagina 2 di 12
si era rivolta perché insospettita dal distacco fisico ed emotivo del coniuge non solo nei suoi confronti, ma anche in relazione all'intero nucleo familiare. Ha precisato di vivere con
i figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall'epoca del matrimonio, pur avendo lavorato come impiegata in banca dal
1995 al 2000, in quanto, per scelta condivisa col marito, si era dedicata alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento della prole;
la famiglia infatti poteva contare sulle ingenti disponibilità economiche del affermato imprenditore, il quale nel corso degli CP_1
anni aveva costituito cinque società di capitali detenendone quote di partecipazione - anche maggioritarie – nel cui patrimonio risultano proprietà immobiliari. Il coniuge, peraltro, oltre
a percepire considerevoli proventi societari, era titolare di un patrimonio immobiliare personale (costituito da immobili per civile abitazione, immobili commerciali e terreni), e di un portafoglio titoli finalizzato alla creazione di un fondo fruttifero per garantire il futuro dei figli. A fronte di tale florida situazione economica, la famiglia aveva da sempre condotto uno stile di vita agiato, essendo i figli iscritti a scuole private e godendo di soggiorni vacanzieri in esclusive località montane (dal 2010 settimana bianca a Cortina) e marittime (dieci/quindici giorni in un villaggio in Sardegna, nei pressi di Villasimius e, per il resto del periodo estivo, a Viareggio nella casa di proprietà dei nonni materni). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa familiare (ubicata ad Empoli, via Tino da Camaino n. 12), la disciplina della frequentazione paterna secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 5.000,00 mensili complessivi (€ 2.500,00 per ciascun figlio) ed un assegno separativo in suo favore pari ad € 5.000,00 mensili. In via temporanea ed urgente, ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli non inferiore ad € 5.000,00 nonché
l'emanazione di un provvedimento di vincolo pupillare sui titoli, investimenti e depositi collegati al conto corrente cointestato col marito.
Con comparsa costitutiva , contestando gli addebiti mossi da controparte, ha CP_1 rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse in realtà ascrivibile alla totale assenza, ormai da sette anni, di rapporti intimi ed affettivi con la moglie, la quale era più interessata alle sostanze economiche del marito che al reale affetto coniugale;
di tal ché la relazione da ultimo intrattenuta con la nuova compagna era stata l'effetto e non la causa del deterioramento dell'unione coniugale. In conseguenza, su espressa richiesta della
pagina 3 di 12
moglie, il 4.7.2020 si era allontanato dall'abitazione familiare, reperendo un'abitativa in locazione con canone mensile di € 450,00 comprese le utenze. Ha riferito che, a causa della crisi finanziaria, le sue società si trovavano dal 2016 in uno stato di grave indebitamento, tanto da aver aperto una procedura di licenziamento collettivo al fine di evitare il fallimento aziendale. Ha dichiarato di percepire, come unica fonte di reddito, emolumenti per €
2.000,00 mensili quale amministratore della di essere l'esclusivo titolare del CP_3
portafoglio titoli appoggiato al conto corrente cointestato con la moglie (in quanto le somme ivi investite provenivano da altro conto corrente di sua esclusiva proprietà ovvero dai suoi emolumenti professionali) e di aver, in seguito, trasferito detto portafoglio titoli su altro conto – a lui esclusivamente intestato – poiché la aveva effettuato una serie di Parte_1 prelievi di denaro contante ben superiori alle spese di mantenimento della famiglia (€
12.000,00 da luglio a settembre
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 11521/2020 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione personale”
promossa da:
nata ad [...] il [...], elettivamente domiciliata presso gli Parte_1
avv.ti Gemma Giusti e Daniela Marcucci che la rappresentano e difendono come da mandato in atti-
contro
:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'avv. CP_1
Ginetta Daini Palesi che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
pagina 1 di 12
con l'intervento del Pubblico Ministero.
conclusioni per la ricorrente: IN VIA ISTRUTTORIA: - disporre un accertamento integrativo peritale per valutare l'asset ereditario del sig. e conseguentemente il valore della quota di Per_1 successione del figlio ;
- si insiste nella richiesta di audizione del CTU a chiarimenti su CP_1 aspetti importanti della CTU come anche evidenziati nelle note depositate l'1.7.2024 in vista dell'udienza del 4.7.2024 ;
-si insiste anche nelle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c n. 2 e 3 del 20.1.2022 e del 04.02.2022, con conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo per lo sfogo delle stesse. NEL MERITO:
1. dichiarare la già pronunciata separazione addebitabile al marito per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, CP_1 richiesta giustificata dalla circostanza che il resistente ha intrattenuto una relazione extraconiugale - che tutt'oggi intrattiene - e che tale relazione è stata causa della frattura dell'unione coniugale;
2. disporre l'affidamento della figlia (avendo raggiunto la maggiore età il 12.12.2021) Per_2 Per_3 ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso la madre;
3. disporre la frequentazione di con il padre –genitore non collocatario secondo quanto disposto dal Per_2 Presidente con il decreto dell'8.3.2021 e tenuto conto che la sua odierna età (17 anni) le consente di prendere via via accordi col padre su tempi e modalità di frequentazione;
4. stabilire a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile complessivo a titolo di mantenimento del coniuge e dei figli di Euro 6.000,00= mensili (o dell'importo maggiore o diverso che risulterà di giustizia), così suddiviso € 3.000,00 per i figli complessivamente (cioè € 1.500,00 ciascuno) ed € 3.000,00 per la sig.ra con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
Parte_1
5. condannare, il sig. a provvedere al pagamento di tutte le spese straordinarie relative CP_1 ai figli, prime tra tutte le spese e/o i costi della Scuola Privata “Istituto Calasanzio dei Padri Scolopi” di Empoli presso la quale risulta ormai iscritta solo e alle spese di istruzione Per_2 universitaria per (e in futuro anche per individuate secondo il Protocollo del Per_3 Per_2
Tribunale di Firenze del 2011, nella misura integrale del 100%, per le ragioni esposte;
6. con vittoria di spese ed onorari;
per il resistente: rigettare la domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, determinando i tempi di frequentazione paterna;
Per_2 disporre a carico del padre un contributo mensile per il mantenimento dei figli per € 700,00 mensili ciascuno, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % fra i genitori;
revocare l'assegno di mantenimento in favore di ;
e condannarla alla restituzione degli importi già versati Parte_1 a titolo di assegno separativo;
con vittoria di spese e compensi, e spese di c.t.u a carico integrale della In via istruttoria si riporta alle richieste già in atti opponendosi alle nuove richieste Parte_1 istruttorie.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.10.2020 ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario il 5.6.2000 a San Romano (PI) con , dalla cui unione CP_1
erano nati i figli e rispettivamente il 12.12.2003 ed il 28.7.2007. Ha aggiunto Per_3 Per_2
che, dopo un lungo periodo di reciproco sostegno e piena condivisione del comune progetto di vita, il rapporto coniugale si era definitivamente deteriorato a causa della relazione extraconiugale intrattenuta dal marito - a partire dal 2020 - con la sig.ra. , Controparte_2 ed appresa dalla moglie tramite le risultanze di un'agenzia investigativa privata cui la stessa pagina 2 di 12
si era rivolta perché insospettita dal distacco fisico ed emotivo del coniuge non solo nei suoi confronti, ma anche in relazione all'intero nucleo familiare. Ha precisato di vivere con
i figli nella casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, e di non aver svolto alcuna attività lavorativa dall'epoca del matrimonio, pur avendo lavorato come impiegata in banca dal
1995 al 2000, in quanto, per scelta condivisa col marito, si era dedicata alla gestione del ménage familiare ed all'accudimento della prole;
la famiglia infatti poteva contare sulle ingenti disponibilità economiche del affermato imprenditore, il quale nel corso degli CP_1
anni aveva costituito cinque società di capitali detenendone quote di partecipazione - anche maggioritarie – nel cui patrimonio risultano proprietà immobiliari. Il coniuge, peraltro, oltre
a percepire considerevoli proventi societari, era titolare di un patrimonio immobiliare personale (costituito da immobili per civile abitazione, immobili commerciali e terreni), e di un portafoglio titoli finalizzato alla creazione di un fondo fruttifero per garantire il futuro dei figli. A fronte di tale florida situazione economica, la famiglia aveva da sempre condotto uno stile di vita agiato, essendo i figli iscritti a scuole private e godendo di soggiorni vacanzieri in esclusive località montane (dal 2010 settimana bianca a Cortina) e marittime (dieci/quindici giorni in un villaggio in Sardegna, nei pressi di Villasimius e, per il resto del periodo estivo, a Viareggio nella casa di proprietà dei nonni materni). Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della separazione con addebito al marito, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e conseguente assegnazione a sé della casa familiare (ubicata ad Empoli, via Tino da Camaino n. 12), la disciplina della frequentazione paterna secondo le modalità indicate nel ricorso, la previsione di un contributo paterno al mantenimento della prole nella misura di € 5.000,00 mensili complessivi (€ 2.500,00 per ciascun figlio) ed un assegno separativo in suo favore pari ad € 5.000,00 mensili. In via temporanea ed urgente, ha chiesto il riconoscimento di un assegno mensile per il mantenimento suo e dei figli non inferiore ad € 5.000,00 nonché
l'emanazione di un provvedimento di vincolo pupillare sui titoli, investimenti e depositi collegati al conto corrente cointestato col marito.
Con comparsa costitutiva , contestando gli addebiti mossi da controparte, ha CP_1 rilevato che la causa dell'intollerabilità della convivenza fosse in realtà ascrivibile alla totale assenza, ormai da sette anni, di rapporti intimi ed affettivi con la moglie, la quale era più interessata alle sostanze economiche del marito che al reale affetto coniugale;
di tal ché la relazione da ultimo intrattenuta con la nuova compagna era stata l'effetto e non la causa del deterioramento dell'unione coniugale. In conseguenza, su espressa richiesta della
pagina 3 di 12
moglie, il 4.7.2020 si era allontanato dall'abitazione familiare, reperendo un'abitativa in locazione con canone mensile di € 450,00 comprese le utenze. Ha riferito che, a causa della crisi finanziaria, le sue società si trovavano dal 2016 in uno stato di grave indebitamento, tanto da aver aperto una procedura di licenziamento collettivo al fine di evitare il fallimento aziendale. Ha dichiarato di percepire, come unica fonte di reddito, emolumenti per €
2.000,00 mensili quale amministratore della di essere l'esclusivo titolare del CP_3
portafoglio titoli appoggiato al conto corrente cointestato con la moglie (in quanto le somme ivi investite provenivano da altro conto corrente di sua esclusiva proprietà ovvero dai suoi emolumenti professionali) e di aver, in seguito, trasferito detto portafoglio titoli su altro conto – a lui esclusivamente intestato – poiché la aveva effettuato una serie di Parte_1 prelievi di denaro contante ben superiori alle spese di mantenimento della famiglia (€
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