Trib. Parma, sentenza 12/11/2024, n. 782
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Testo completo
R.G. 804/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 804/2019
RG., promossa da:
A.D.G. S.R.L. IN FALLIMENTO, C.F. 02769040342, con sede legale in
Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti n. 31, in persona del curatore fallimentare, appresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Marcello
Ziveri e Maurizio Cacciani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
OPPONENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
OPPOSTO nonché contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, sede territoriale di Parma-Reggio
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
Gramazio e Antonio Miele del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 9.08.2019 e ritualmente notificato, A.D.G. S.R.L. conveniva in giudizio I.N.P.S. e ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PARMA-REGGIO EMILIA, proponendo opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL nonché la relativa diffida ad adempiere - emessi in data 11.07.2019 - a mezzo dei quali veniva intimato alla società ricorrente il versamento, a titolo di regolarizzazione contributiva, di una somma pari ad € 443.610,19 per contributi non versati ed € 183.094,43 per somme aggiuntive (doc.
1 fasc. parte ricorrente).
A riguardo, rappresentava: a) che il Consorzio Centro Termale “Il Baistrocchi” era una società di tipo pubblico IPAB, esercente attività di cure baleno-termali, il quale, a seguito di privatizzazione, era stato acquisito dalla società A.D.G. S.r.l. con decorrenza dal 30.12.2015 (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
b) che, successivamente all'acquisizione,
36 dipendenti del Consorzio avevano esercitato il diritto di opzione per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS gestione ex INPDAP ex art. 4, comma 2 del D.L. n. 388/1989;
c) di aver sollecitato l'INPS, in data
25.07.2016, a provvedere alla propria iscrizione alla gestione ex CPDEL a fini pensionistici ed ex INADEL ai fini del trattamento di fine servizio con riguardo ai predetti lavoratori (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
d) che tale sollecito era motivato dal fatto che la società ricorrente, a causa dell'omessa iscrizione, non aveva potuto inviare il flusso UNIEMENS, con conseguente mancato rilascio del DURC provvisorio;
e) che
l'INPS, con nota del 31.08.2016, comunicava alla ricorrente l'apertura di una posizione
contributiva a soli fini pensionistici (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
f) che l'INPS, con nota del 05.10.2017, comunicava alla ricorrente che non vi era alcuna norma che prevedesse la possibilità, per i lavoratori transitati in regime privatistico, di accedere al fondo ex INADEL (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
g) di avere, pertanto, presentato ricorso dinnanzi al Tribunale di Parma avverso il predetto provvedimento di rigetto;
h) che il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 94/2019, pubblicata in data 22.07.2019, aveva accolto il predetto ricorso, accertando che i 36 dipendenti avevano legittimamente esercitato l'opzione per il mantenimento del trattamento di fine servizio
e condannando l'Istituto previdenziale ad accettare l'accredito degli importi versati a tale titolo (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
i) che, in particolare, nella predetta sentenza, era stato confermato che l'omissione del versamento contributivo da parte della società ricorrente era riconducibile esclusivamente all'omessa registrazione da parte dell'INPS;
l) che, in data 14.03.2018, l'INPS e l'Ispettorato Territoriale di Parma-
Reggio Emilia effettuavano un accesso ispettivo presso i luoghi della società ricorrente;
m) di avere richiesto, in data 28.02.2019, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e s.s. della legge fallimentare, e di avere stipulato, in data
08.03.2019, un contratto di affitto per la gestione del Centro Termale ex Baistrocchi con la società Salus per Aquam S.p.a..
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – evidenziata l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'I.N.P.S. per i motivi analiticamente dedotti in ricorso - instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore par ad €629.924,12 e che, trattandosi di materia previdenziale, ha versato il contributo unificato pari ad € 43,00, previa sospensione della diffida ad adempiere, così giudicare nei confronti dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Parma-Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro tempore: In principalità e in merito: dichiarare nullo, annullare o come meglio il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL notificato in data 11/07/2019 alla
ADG srl e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla predetta società all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a titolo di contributi asseriamente omessi, di somme aggiuntive e sanzioni;
in via di contestato subordine: previo l'accertamento, se del caso anche mediante CTU contabile, dell'ammontare dell'eventuale – pur denegata – esposizione debitoria di
ADG nel periodo oggetto di contestazione da parte dell'INPS, rideterminare l'importo del dovuto nonché delle relative sanzioni normalmente da quantificarsi in ragione di un comportamento non già evasivo bensì parzialmente omissivo congruamente valutato anche in relazione ai comportamenti disconoscitivi/ostativi posti in essere dall'INPS, ingiustificati alla luce della normativa in materia.
Compensi professionali di causa rifusi e distratti in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA e CPA di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2019, si costituiva in giudizio
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA-REGGIO EMILIA, deducendo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato
(verbale di accertamento) costituiva atto prodromico e non immediatamente lesivo, dovendo la società ricorrente, invece, attendere l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione. Nel merito, riportandosi agli accertamenti ispettivi effettuati (ed allegati) contestava la fondatezza delle pretese attoree ed instava per la reiezione del ricorso.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 20.01.2020 si costituiva I.N.P.S., il quale, riportandosi agli accertamenti ispettivi effettuati (ed allegati), contestava la fondatezza delle pretese attoree ed instava per la reiezione del ricorso.
1.4. Con nota depositata in data 21.06.2022, parte ricorrente produceva in giudizio la
Sent. n. 6/2022 del Tribunale di Parma, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società A.D.G. S.r.l..
1.5. Con ordinanza del 23.06.2022, il Giudice, preso atto di quanto prodotto e dichiarato nella nota depositata in data 21.06.2022, dichiarava l'interruzione del giudizio.
1.6. Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.09.2022, A.D.G. S.R.L. in fallimento conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e l'ISPETTORATO TERRITORIALE DI
PARMA-REGGIO EMILIA, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad € 629.924,12 e che, trattandosi di materia previdenziale, ha versato il contributo unificato pari ad € 43,00, previa sospensione della diffida ad adempiere, così giudicare nei confronti dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro- tempore, nonché dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Parma-Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore:
- In principalità nel merito: dichiarare nullo, annullare o come meglio il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL notificato in data 11/07/2019 ad
ADG srl e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla predetta società all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a titolo di contributi asseritamente omessi, di somme aggiuntive e di sanzioni;
- in via di contestato subordine: previo l'accertamento, se del caso anche mediante
CTU contabile, dell'ammontare dell'eventuale – pur denegata – esposizione debitoria di ADG nel periodo oggetto di contestazione da parte dell'INPS, rideterminare
l'importo del dovuto nonché delle relative sanzioni normativamente da quantificarsi in ragione di un comportamento non già evasivo bensì parzialmente omissivo congruamente valutato anche in relazione ai comportamenti disconoscitivi/ostativi posti in essere dall'INPS, ingiustificati alla luce della normativa in materia”.
Compensi professionali di causa rifusi e distratti in favore del procuratore antistatario oltre IVA e CPA.”
1.7. Con memoria difensiva depositata in data 16.03.2023 si costituiva, nel giudizio di riassunzione, I.N.P.S., contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso in opposizione.
1.8. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 804/2019
RG., promossa da:
A.D.G. S.R.L. IN FALLIMENTO, C.F. 02769040342, con sede legale in
Salsomaggiore Terme (PR), Viale Matteotti n. 31, in persona del curatore fallimentare, appresentata e difesa, giusta delega apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Marcello
Ziveri e Maurizio Cacciani del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Viale Mariotti n. 1;
OPPONENTE contro
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, con sede legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e
Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'Istituto medesimo;
OPPOSTO nonché contro
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO, sede territoriale di Parma-Reggio
Emilia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo
Gramazio e Antonio Miele del Foro di Parma ed elettivamente domiciliato presso la relativa sede, in Parma, P.zza Matteotti, n. 9;
OPPOSTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 9.08.2019 e ritualmente notificato, A.D.G. S.R.L. conveniva in giudizio I.N.P.S. e ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PARMA-REGGIO EMILIA, proponendo opposizione avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL nonché la relativa diffida ad adempiere - emessi in data 11.07.2019 - a mezzo dei quali veniva intimato alla società ricorrente il versamento, a titolo di regolarizzazione contributiva, di una somma pari ad € 443.610,19 per contributi non versati ed € 183.094,43 per somme aggiuntive (doc.
1 fasc. parte ricorrente).
A riguardo, rappresentava: a) che il Consorzio Centro Termale “Il Baistrocchi” era una società di tipo pubblico IPAB, esercente attività di cure baleno-termali, il quale, a seguito di privatizzazione, era stato acquisito dalla società A.D.G. S.r.l. con decorrenza dal 30.12.2015 (doc. 4 fasc. parte ricorrente);
b) che, successivamente all'acquisizione,
36 dipendenti del Consorzio avevano esercitato il diritto di opzione per il mantenimento della propria posizione contributiva presso l'INPS gestione ex INPDAP ex art. 4, comma 2 del D.L. n. 388/1989;
c) di aver sollecitato l'INPS, in data
25.07.2016, a provvedere alla propria iscrizione alla gestione ex CPDEL a fini pensionistici ed ex INADEL ai fini del trattamento di fine servizio con riguardo ai predetti lavoratori (doc. 5 fasc. parte ricorrente);
d) che tale sollecito era motivato dal fatto che la società ricorrente, a causa dell'omessa iscrizione, non aveva potuto inviare il flusso UNIEMENS, con conseguente mancato rilascio del DURC provvisorio;
e) che
l'INPS, con nota del 31.08.2016, comunicava alla ricorrente l'apertura di una posizione
contributiva a soli fini pensionistici (doc. 6 fasc. parte ricorrente);
f) che l'INPS, con nota del 05.10.2017, comunicava alla ricorrente che non vi era alcuna norma che prevedesse la possibilità, per i lavoratori transitati in regime privatistico, di accedere al fondo ex INADEL (doc. 7 fasc. parte ricorrente);
g) di avere, pertanto, presentato ricorso dinnanzi al Tribunale di Parma avverso il predetto provvedimento di rigetto;
h) che il Tribunale di Parma, con la sentenza n. 94/2019, pubblicata in data 22.07.2019, aveva accolto il predetto ricorso, accertando che i 36 dipendenti avevano legittimamente esercitato l'opzione per il mantenimento del trattamento di fine servizio
e condannando l'Istituto previdenziale ad accettare l'accredito degli importi versati a tale titolo (doc. 8 fasc. parte ricorrente);
i) che, in particolare, nella predetta sentenza, era stato confermato che l'omissione del versamento contributivo da parte della società ricorrente era riconducibile esclusivamente all'omessa registrazione da parte dell'INPS;
l) che, in data 14.03.2018, l'INPS e l'Ispettorato Territoriale di Parma-
Reggio Emilia effettuavano un accesso ispettivo presso i luoghi della società ricorrente;
m) di avere richiesto, in data 28.02.2019, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex artt. 160 e s.s. della legge fallimentare, e di avere stipulato, in data
08.03.2019, un contratto di affitto per la gestione del Centro Termale ex Baistrocchi con la società Salus per Aquam S.p.a..
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente – evidenziata l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall'I.N.P.S. per i motivi analiticamente dedotti in ricorso - instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore par ad €629.924,12 e che, trattandosi di materia previdenziale, ha versato il contributo unificato pari ad € 43,00, previa sospensione della diffida ad adempiere, così giudicare nei confronti dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Parma-Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro tempore: In principalità e in merito: dichiarare nullo, annullare o come meglio il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL notificato in data 11/07/2019 alla
ADG srl e, per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dalla predetta società all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a titolo di contributi asseriamente omessi, di somme aggiuntive e sanzioni;
in via di contestato subordine: previo l'accertamento, se del caso anche mediante CTU contabile, dell'ammontare dell'eventuale – pur denegata – esposizione debitoria di
ADG nel periodo oggetto di contestazione da parte dell'INPS, rideterminare l'importo del dovuto nonché delle relative sanzioni normalmente da quantificarsi in ragione di un comportamento non già evasivo bensì parzialmente omissivo congruamente valutato anche in relazione ai comportamenti disconoscitivi/ostativi posti in essere dall'INPS, ingiustificati alla luce della normativa in materia.
Compensi professionali di causa rifusi e distratti in favore dei procuratori antistatari, oltre IVA e CPA di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 10.10.2019, si costituiva in giudizio
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI PARMA-REGGIO EMILIA, deducendo, in via preliminare, l'improponibilità del ricorso in quanto l'atto impugnato
(verbale di accertamento) costituiva atto prodromico e non immediatamente lesivo, dovendo la società ricorrente, invece, attendere l'emanazione dell'ordinanza- ingiunzione. Nel merito, riportandosi agli accertamenti ispettivi effettuati (ed allegati) contestava la fondatezza delle pretese attoree ed instava per la reiezione del ricorso.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 20.01.2020 si costituiva I.N.P.S., il quale, riportandosi agli accertamenti ispettivi effettuati (ed allegati), contestava la fondatezza delle pretese attoree ed instava per la reiezione del ricorso.
1.4. Con nota depositata in data 21.06.2022, parte ricorrente produceva in giudizio la
Sent. n. 6/2022 del Tribunale di Parma, con la quale era stato dichiarato il fallimento della società A.D.G. S.r.l..
1.5. Con ordinanza del 23.06.2022, il Giudice, preso atto di quanto prodotto e dichiarato nella nota depositata in data 21.06.2022, dichiarava l'interruzione del giudizio.
1.6. Con ricorso in riassunzione depositato in data 13.09.2022, A.D.G. S.R.L. in fallimento conveniva in giudizio l'I.N.P.S. e l'ISPETTORATO TERRITORIALE DI
PARMA-REGGIO EMILIA, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria, anche incidentale, del caso e di legge, dato atto che la ricorrente dichiara che la controversia ha un valore pari ad € 629.924,12 e che, trattandosi di materia previdenziale, ha versato il contributo unificato pari ad € 43,00, previa sospensione della diffida ad adempiere, così giudicare nei confronti dell'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro- tempore, nonché dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro in Parma-Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore:
- In principalità nel merito: dichiarare nullo, annullare o come meglio il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018002483/DDL notificato in data 11/07/2019 ad
ADG srl e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla predetta società all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale a titolo di contributi asseritamente omessi, di somme aggiuntive e di sanzioni;
- in via di contestato subordine: previo l'accertamento, se del caso anche mediante
CTU contabile, dell'ammontare dell'eventuale – pur denegata – esposizione debitoria di ADG nel periodo oggetto di contestazione da parte dell'INPS, rideterminare
l'importo del dovuto nonché delle relative sanzioni normativamente da quantificarsi in ragione di un comportamento non già evasivo bensì parzialmente omissivo congruamente valutato anche in relazione ai comportamenti disconoscitivi/ostativi posti in essere dall'INPS, ingiustificati alla luce della normativa in materia”.
Compensi professionali di causa rifusi e distratti in favore del procuratore antistatario oltre IVA e CPA.”
1.7. Con memoria difensiva depositata in data 16.03.2023 si costituiva, nel giudizio di riassunzione, I.N.P.S., contestando la fondatezza delle pretese attoree ed instando per la reiezione del ricorso in opposizione.
1.8. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti
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