Trib. Roma, sentenza 10/02/2024, n. 1684
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 39401/2022,
39402/2022 e 39573/2022 R.G. promosse rispettivamente da
, e rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi giusta procura allegata ai ricorsi dagli Avv.ti Riccardo Faranda,
Pasquale Maria Crupi e Marilena Dell'Alpi, presso lo studio dei quali, sito in
Roma, Via Cosseria n.2, hanno eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Albanese presso il cui studio, sito in Roma Via IV Novembre,119/A n.76, ha eletto domicilio
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, depositati in data 14.12.2022 e 15.12.2022 e ritualmente notificati, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1
al fine ottenere l'accertamento del diritto alle differenze retributive dovute
[...]
ai sensi del CCNL settore terziario-Distribuzione e servizi con applicazione degli aumenti di cui al rinnovo del 20 marzo 2015.
Al proposito hanno dedotto:
-di essere stati assunti dalla società convenuta in data 8.10.2007 in qualità di impiegati di terzo livello di cui al CCNL per il terziario con orario di lavoro a tempo parziale di 36 ore settimanali;
-che nel mese di marzo 2015 era stato siglato il contratto del settore terziario distribuzione e servizi con vigenza dall'1.4.2015 al 31.12.2018 con il quale erano stati previsti degli aumenti retributivi;
-che, con l'accordo del 24.10.2016, tali aumenti erano stati bloccati a seguito della crisi del settore commercio;
-che comunque, aveva precisato che sarebbe stato corrisposto CP_2
l'aumento previsto per il mese di agosto 2017 e che l'incremento di novembre
2016 sarebbe stato pagato successivamente nel mese di marzo 2018;
-che, nonostante gli aumenti retributivi previsti dal CCNL di settore applicato dalla resistente, questa non ha mai proceduto al relativo pagamento fino al mese di dicembre 2018, data da cui ha corrisposto i minimi retributivi contrattualmente previsti per il periodo da marzo 2018 a novembre 2018;
-che tuttavia, nulla è stato corrisposto per il periodo dall'1.4.2015 al
28.02.2018.
2. si è costituita in ciascuno dei giudizi, contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e prodotto con conseguente richiesta di rigetto dei ricorsi.
Al proposito la società convenuta ha rappresentato:
-di essere una società a partecipazione pubblica, interamente partecipata dalla
, la quale affida in house alla scrivente lo Controparte_3
svolgimento di progetti e commesse;
2
-che, in ragione della sua natura, sono imposte le regole di contenimento della spesa del personale;
-che in particolare con l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 veniva imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco delle retribuzioni per gli anni
2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
- che con D.P.R. 122/2013, il blocco delle retribuzioni è stato prorogato fino al
31.12.2014 e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma
557, L. 147/2013 la quale ha stabilito la riduzione del costo del personale al pari del pubblico impiego, per le società a partecipazione pubblica;
-che successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario (marzo 2015) era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali
l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”;
-che, a tre anni dal rinnovo contrattuale, le organizzazioni sindacali avevano inviato all' richiesta di convocazione della Controparte_4
scrivente società per la mancata erogazione degli aumenti tabellari previsti dal
CCNL del terziario;
-di aver rappresentato alla , a seguito della richiesta di Controparte_3
convocazione, la mancanza di risorse economiche per far fronte ai valori economici di cui sopra, non essendo stati previsti dall'Ente proprietario nei
Piani degli Obiettivi aziendali (PDO) degli anni dal 2015 ad oggi;
-che nelle more è intervenuto il d. lgs. n.175/2016, il cui art. 19, ai commi 5
e 6, ha previsto che: “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
3 personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”;
- che, nel rispetto di tali disposizioni, il PDO aveva definito il piano degli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali per il loro raggiungimento;
- che i PDO di Capitale Lavoro dal 2016 non avevano previsto alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
- che solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi, realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale
LazioCrea, è stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio
2019.
3. Le cause istruite con la documentazione prodotta dalle parti e successivamente riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'udienza del 31 gennaio 2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., sono state trattenute in decisione, con pronuncia di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Le parti hanno depositato note conclusive
e di trattazione scritta.
4. I ricorsi riuniti sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
La presente controversia ha ad oggetto la mancata corresponsione degli aumenti retributivi previsti a seguito del rinnovo del contratto collettivo del settore terziario (commercio) siglato il 20 marzo 2015.
4
Parte resistente sostiene di non aver corrisposto gli aumenti retributivi previsti dal contratto del 20 marzo 2015 nel
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Maria De Renzis, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2024, svolta nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato sentenza nelle cause riunite iscritte ai nn. 39401/2022,
39402/2022 e 39573/2022 R.G. promosse rispettivamente da
, e rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi giusta procura allegata ai ricorsi dagli Avv.ti Riccardo Faranda,
Pasquale Maria Crupi e Marilena Dell'Alpi, presso lo studio dei quali, sito in
Roma, Via Cosseria n.2, hanno eletto domicilio
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanna Albanese presso il cui studio, sito in Roma Via IV Novembre,119/A n.76, ha eletto domicilio
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
Oggetto: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con distinti ricorsi, depositati in data 14.12.2022 e 15.12.2022 e ritualmente notificati, i ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio Controparte_1
al fine ottenere l'accertamento del diritto alle differenze retributive dovute
[...]
ai sensi del CCNL settore terziario-Distribuzione e servizi con applicazione degli aumenti di cui al rinnovo del 20 marzo 2015.
Al proposito hanno dedotto:
-di essere stati assunti dalla società convenuta in data 8.10.2007 in qualità di impiegati di terzo livello di cui al CCNL per il terziario con orario di lavoro a tempo parziale di 36 ore settimanali;
-che nel mese di marzo 2015 era stato siglato il contratto del settore terziario distribuzione e servizi con vigenza dall'1.4.2015 al 31.12.2018 con il quale erano stati previsti degli aumenti retributivi;
-che, con l'accordo del 24.10.2016, tali aumenti erano stati bloccati a seguito della crisi del settore commercio;
-che comunque, aveva precisato che sarebbe stato corrisposto CP_2
l'aumento previsto per il mese di agosto 2017 e che l'incremento di novembre
2016 sarebbe stato pagato successivamente nel mese di marzo 2018;
-che, nonostante gli aumenti retributivi previsti dal CCNL di settore applicato dalla resistente, questa non ha mai proceduto al relativo pagamento fino al mese di dicembre 2018, data da cui ha corrisposto i minimi retributivi contrattualmente previsti per il periodo da marzo 2018 a novembre 2018;
-che tuttavia, nulla è stato corrisposto per il periodo dall'1.4.2015 al
28.02.2018.
2. si è costituita in ciascuno dei giudizi, contestando tutto Controparte_1
quanto ex adverso dedotto e prodotto con conseguente richiesta di rigetto dei ricorsi.
Al proposito la società convenuta ha rappresentato:
-di essere una società a partecipazione pubblica, interamente partecipata dalla
, la quale affida in house alla scrivente lo Controparte_3
svolgimento di progetti e commesse;
2
-che, in ragione della sua natura, sono imposte le regole di contenimento della spesa del personale;
-che in particolare con l'art. 9, comma 1, D.L. 78/2010 veniva imposto ai dipendenti pubblici un meccanismo di blocco delle retribuzioni per gli anni
2011, 2012, 2013, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti;
- che con D.P.R. 122/2013, il blocco delle retribuzioni è stato prorogato fino al
31.12.2014 e la norma regolamentare è stata, poi, trasfusa nell'art. 1, comma
557, L. 147/2013 la quale ha stabilito la riduzione del costo del personale al pari del pubblico impiego, per le società a partecipazione pubblica;
-che successivamente al rinnovo contrattuale del CCNL Terziario (marzo 2015) era stata comunicata alle organizzazioni sindacali aziendali e territoriali
l'impossibilità di applicare il nuovo contratto “con particolare riguardo alle clausole economiche (aumenti tabellari) ed agli istituti normativi con incidenza economica”;
-che, a tre anni dal rinnovo contrattuale, le organizzazioni sindacali avevano inviato all' richiesta di convocazione della Controparte_4
scrivente società per la mancata erogazione degli aumenti tabellari previsti dal
CCNL del terziario;
-di aver rappresentato alla , a seguito della richiesta di Controparte_3
convocazione, la mancanza di risorse economiche per far fronte ai valori economici di cui sopra, non essendo stati previsti dall'Ente proprietario nei
Piani degli Obiettivi aziendali (PDO) degli anni dal 2015 ad oggi;
-che nelle more è intervenuto il d. lgs. n.175/2016, il cui art. 19, ai commi 5
e 6, ha previsto che: “le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di
3 personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”;
le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile nel caso del contenimento di oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello”;
- che, nel rispetto di tali disposizioni, il PDO aveva definito il piano degli obiettivi gestionali e le decisioni aziendali per il loro raggiungimento;
- che i PDO di Capitale Lavoro dal 2016 non avevano previsto alcuna voce destinata alla corresponsione di voci retributive aggiuntive né essa società poteva rinvenire aliunde le risorse economiche, essendo i suoi introiti legati agli affidamenti di servizi da parte del socio Unico;
- che solo nell'anno 2018, grazie ad economie di gestione sui costi fissi, realizzate con il transito di 172 dipendenti nella partecipata regionale
LazioCrea, è stato possibile regolarizzare il mese di dicembre 2018 e riconoscere gli arretrati da marzo a novembre 2018, liquidati nel prospetto paga di gennaio
2019.
3. Le cause istruite con la documentazione prodotta dalle parti e successivamente riunite per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, all'udienza del 31 gennaio 2024, svolta ex art. 127 ter c.p.c., sono state trattenute in decisione, con pronuncia di sentenza contestuale nel successivo termine di trenta giorni. Le parti hanno depositato note conclusive
e di trattazione scritta.
4. I ricorsi riuniti sono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
La presente controversia ha ad oggetto la mancata corresponsione degli aumenti retributivi previsti a seguito del rinnovo del contratto collettivo del settore terziario (commercio) siglato il 20 marzo 2015.
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Parte resistente sostiene di non aver corrisposto gli aumenti retributivi previsti dal contratto del 20 marzo 2015 nel
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