Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
N. R.G. 4971/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 4971/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
LO s.r.l. (p. iva 04146330651), in persona dell'amm.re p.t., LO CE (c.f. [...]) e LO MA (c.f. [...]), tutti rapp.ti e difesi dagli avv. Domenico Leo e Vincenzo Aliberti e presso cui eleggono dom.lio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
- Parte Opponente -
E
Banca di Credito Cooperativo di AT e RA (p. iva 00252880653), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Vitiello e presso cui elegge dom.lio in AT, alla Via Nazionale 124
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di ritenere e dichiarare illegittime le somme richieste nel provvedimento monitorio per carenza dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi, delle c.m.s., delle commissioni sulla disponibilità immediata somme, spese, determinati ed applicati in violazione della L. 108/96, con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti
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contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva comunicazione;
di ritenere e dichiarare non dovute per violazione di legge, e dunque indebite, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite, per carenza di forma scritta ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto per commissione disponibilità immediata somme calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte e liquidate a titolo di spese;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché non autorizzate e dunque indebite, le somme contestate nel capo intitolato Contestazione degli addebiti riportati negli estratti;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con la depurazione degli interessi, delle c.m.s. delle commissioni
d.i.f. e delle spese, nonché gli addebiti contestati, in quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c.;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con i soli interessi passivi al tasso legale, eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s., commissioni d.i.f. e di spese, nonché gli addebiti contesati, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B;
in conseguenza di quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la BCC di AT e RA, alla restituzione e/o risarcimento della somma che sarà determinata in corso di causa o quel diverso dato contabile maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di determinare, oltre interessi come per legge;
di ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificare in corso di causa ovvero in via equitativa oltre interessi come per legge;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
di condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I fidejussori chiedevano, poi, di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei sig. LO CE e LO MA in quanto l'opposto non aveva fornito prova del rapporto obbligatorio per il quale scaturiva la invocata fidejussione. Infatti, dai documenti depositati dall'opposto non risultava il contratto fidejussorio ivi invocato;
parte opposta chiedeva di rigettarsi l'opposizione come proposta perché nulla, inammis- sibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata nel merito e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo nr, 1111/20 condannando gli opponenti al pagamento, in favore della opposta B.C.C. di AT e RA, del credito ivi indicato e/o comunque di quello accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato in causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la Banca di Credito Cooperativo di AT e RA, premettendo che, in data 20/01/2005, la LO s.r.l. con sede in AT (Sa) alla via San. Marzano V.le Longole 25, in persona dei legale rapp.te p.t., aveva stipulato il contratto di conto corrente nr.
0300031118;
che, in data 17/02/2014, il Sig. LO AG, nato il [...] a [...]
Marzano sul Sarno (Sa), si era costituito quale fideiussore della LO S.rl.. sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00;
che, in data 14/07/2017, il Sig. LO CE, nato a [...] il [...] e la Sig.ra LO MA, nata a [...] il [...] si erano costituiti quali fideiussori della LO S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di €. 320.000,00;
che, in data 28/01/2019, la LO S.r.l. aveva stipulato un contratto di apertura di credito per 25.000,00, da rimborsare entro il
28/07/2020, a regolarsi sul suindicato conto corrente n. 0300031118;
che, in data 11/11/2019, aveva provveduto a revocare ogni affidamento concesso alla LO S.r.l. con l'obbligo dell'immediato pagamento delle somme dovute;
che, alla data del 30/03/2020 il detto conto corrente presentava un saldo debitore di €. 21.830,99, dichiarandosi creditrice dell'indicata somma, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore richiedendo l'ingiunzione di pagamento in danno dei debitori in via solidale.
-Con decreto monitorio nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, solidalmente tra loro, la somma richiesta oltre interessi e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati a tutti i debitori in data 21/09/2020, ad eccezione del LO IG perche' deceduto.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo, in punto di fatto, che la Banca non aveva allegato in fase monitoria gli estratti contabili del conto di corrispondenza, limitandosi a depositare solo la certificazione ex art. 50 TUB, ne' tali estratti erano stati inviati alla correntista con le modalita' prescritte dalla legge. Gli opponenti contestavano la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. in quanto carente di elementi essenziali. Con riguardo al contratto nr. 0300031118 del 20/01/2005 gli opponenti contestavano l'usura ab origine, risultando indicati tassi di interesse superiori al tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non correttamente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Il Giudice Onorario avv. Angelo Arciello ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 4971/2020, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
LO s.r.l. (p. iva 04146330651), in persona dell'amm.re p.t., LO CE (c.f. [...]) e LO MA (c.f. [...]), tutti rapp.ti e difesi dagli avv. Domenico Leo e Vincenzo Aliberti e presso cui eleggono dom.lio in Pompei (NA) alla via Parrocchia n. 26
- Parte Opponente -
E
Banca di Credito Cooperativo di AT e RA (p. iva 00252880653), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Vitiello e presso cui elegge dom.lio in AT, alla Via Nazionale 124
- Parte Opposta -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In giudizio le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
parti opponenti chiedevano di ritenere e dichiarare illegittime le somme richieste nel provvedimento monitorio per carenza dei requisiti essenziali di certezza, liquidità ed esigibilità;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi, delle c.m.s., delle commissioni sulla disponibilità immediata somme, spese, determinati ed applicati in violazione della L. 108/96, con superamento del tasso soglia previsto dalla normativa di riferimento;
di ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti
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contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente, senza alcuna preventiva comunicazione;
di ritenere e dichiarare non dovute per violazione di legge, e dunque indebite, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite, per carenza di forma scritta ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissioni di massimo scoperto per commissione disponibilità immediata somme calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in aggiunta agli interessi passivi;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché mai pattuite e dunque indebite, le somme corrisposte e liquidate a titolo di spese;
di ritenere e dichiarare non dovute, perché non autorizzate e dunque indebite, le somme contestate nel capo intitolato Contestazione degli addebiti riportati negli estratti;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con la depurazione degli interessi, delle c.m.s. delle commissioni
d.i.f. e delle spese, nonché gli addebiti contestati, in quanto determinate ed applicate in violazione alla legge anti usura L. 108/96 letta in combinato disposto con l'art. 1815 2° comma c.c.;
di rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi per tutta la durata con i soli interessi passivi al tasso legale, eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s., commissioni d.i.f. e di spese, nonché gli addebiti contesati, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse i rapporti bancari regolati da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B;
in conseguenza di quanto sopra, revocare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare la BCC di AT e RA, alla restituzione e/o risarcimento della somma che sarà determinata in corso di causa o quel diverso dato contabile maggiore o minore che il Tribunale adito riterrà di determinare, oltre interessi come per legge;
di ritenere e dichiarare che l'istituto di credito ha omesso di adempiere a quanto previsto dalla disciplina dettata dall'art. 1832 cc letto in combinato disposto con l'art. 1712 e 1857 cc e per effetto di quanto sopra, condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale da quantificare in corso di causa ovvero in via equitativa oltre interessi come per legge;
di accertare e dichiarare la violazione da parte della Banca convenuta delle regole di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto e, per l'effetto, condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dall'attore, in relazione alla violazione degli artt. 1337, 1338, 1366, 1376 c.c. nella misura che sarà provata in corso di causa o nella diversa somma ritenuta di Giustizia anche in via equitativa;
di condannare la banca convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
I fidejussori chiedevano, poi, di dichiararsi la carenza di legittimazione passiva nei confronti dei sig. LO CE e LO MA in quanto l'opposto non aveva fornito prova del rapporto obbligatorio per il quale scaturiva la invocata fidejussione. Infatti, dai documenti depositati dall'opposto non risultava il contratto fidejussorio ivi invocato;
parte opposta chiedeva di rigettarsi l'opposizione come proposta perché nulla, inammis- sibile, improponibile, improcedibile e comunque infondata nel merito e, per l'effetto, confermarsi il Decreto Ingiuntivo nr, 1111/20 condannando gli opponenti al pagamento, in favore della opposta B.C.C. di AT e RA, del credito ivi indicato e/o comunque di quello accertato in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di avvocato in causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 8
LA FASE MONITORIA
-Col ricorso monitorio la Banca di Credito Cooperativo di AT e RA, premettendo che, in data 20/01/2005, la LO s.r.l. con sede in AT (Sa) alla via San. Marzano V.le Longole 25, in persona dei legale rapp.te p.t., aveva stipulato il contratto di conto corrente nr.
0300031118;
che, in data 17/02/2014, il Sig. LO AG, nato il [...] a [...]
Marzano sul Sarno (Sa), si era costituito quale fideiussore della LO S.rl.. sino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00;
che, in data 14/07/2017, il Sig. LO CE, nato a [...] il [...] e la Sig.ra LO MA, nata a [...] il [...] si erano costituiti quali fideiussori della LO S.r.l. sino alla concorrenza dell'importo di €. 320.000,00;
che, in data 28/01/2019, la LO S.r.l. aveva stipulato un contratto di apertura di credito per 25.000,00, da rimborsare entro il
28/07/2020, a regolarsi sul suindicato conto corrente n. 0300031118;
che, in data 11/11/2019, aveva provveduto a revocare ogni affidamento concesso alla LO S.r.l. con l'obbligo dell'immediato pagamento delle somme dovute;
che, alla data del 30/03/2020 il detto conto corrente presentava un saldo debitore di €. 21.830,99, dichiarandosi creditrice dell'indicata somma, adiva il Tribunale di Nocera Inferiore richiedendo l'ingiunzione di pagamento in danno dei debitori in via solidale.
-Con decreto monitorio nr. 1111/2020, reso il 30/07/2020 nel giudizio in RG nr. 3037/2020, il Tribunale adito ingiungeva ai debitori di pagare, solidalmente tra loro, la somma richiesta oltre interessi e spese della procedura.
-Ricorso e decreto venivano notificati a tutti i debitori in data 21/09/2020, ad eccezione del LO IG perche' deceduto.
LA FASE DELL'OPPOSIZIONE
-Con l'atto di citazione introduttivo gli opponenti adivano il Tribunale di Nocera Inferiore, premettendo, in punto di fatto, che la Banca non aveva allegato in fase monitoria gli estratti contabili del conto di corrispondenza, limitandosi a depositare solo la certificazione ex art. 50 TUB, ne' tali estratti erano stati inviati alla correntista con le modalita' prescritte dalla legge. Gli opponenti contestavano la validità della certificazione ex art. 50 T.U.B. in quanto carente di elementi essenziali. Con riguardo al contratto nr. 0300031118 del 20/01/2005 gli opponenti contestavano l'usura ab origine, risultando indicati tassi di interesse superiori al tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto non correttamente
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