Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 62
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 18686/2021 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NATALE CATERINA con studio in via G.M. Bosco, Pal Anto 81100 TA, mail: Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to MOBRICI SAVERIA e dall'avv. CIANCIO ELVIRA con elezione di domicilio in RO, Via della Giuliana,35 00195 RO, presso l'avv.to
MOBRICI SAVERIA;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n.12586/22 pubblicata il 23.8.2022, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 26.9.2024, previa
concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica. Il ricorrente ha chiesto: 3) ritenere la casa coniugale quella sita in RO alla via Sibona n. 3, che dovrà essere assegnata alla sig. quale collocataria del figlio , benchè Controparte_1 Per_1
maggiorenne, non autosufficiente economicamente;
alcuna assegnazione dovrà riguardare la casa di TA;
4) nel corso di giudizio è stato riconosciuto dalla controparte che i figli e , hanno svolto attività lavorativa per gli Per_2 Per_3
anni pregressi, nulla è dovuto agli stessi a titolo di mantenimento per avere manifestato capacità lavorativa, come provato con la certificazione rilasciata dall'Inps, nulla è dovuto per gli stessi dall'anno 2020 in poi;
5) per il figlio
, benchè maggiorenne, non essendo ancora autosufficiente, in attesa di Per_1
conoscere le sue intenzione circa la prosecuzione degli studi, il sig. Pt_1
propone di confermare l'assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie ed extra come specificamente determinate in ordinanza presidenziale, previo accordo tra le parti e prova delle stesse fiscalmente;
6) addebitare in via definitiva l'addebito della separazione alla sig. per tutte le motivazioni e le prove indicate in atti;
7) ciascun Controparte_1
coniuge provvederà al proprio mantenimento stante l'autosufficienza economica degli stessi;
8) condannare controparte al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal ricorrente per la violazione di tutti i doveri nascenti dal matrimonio e per la violazione dei diritti garantiti costituzionalmente provati documentalmente agli atti con certificazione attestante la necessità da parte del sig. di Pt_1
ricorrere a visita specialistica e cure essendo stato vittima di condotte denigratorie da parte della moglie, dei figli e dei cognati, tale da distruggere la sua autostima, la sua persona, da determinare anche in via equitativa. 9) Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oneri accessori come per legge, compreso le spese generali. La parte resistente ha chiesto: disporre a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento a favore dei figli, pari ad euro
300 per ciascuno di essi;
porre le spese straordinarie e non straordinarie come da protocollo di questo Tribunale;
assegnare l'immobile sito in TA, via Carlo
Sant'Agata n. 7, alla sig.ra e/o ai figli, quale reale abitazione Controparte_1
familiare, oltretutto acquistato interamente con i fondi della GN . CP_1
Condannare il sig. al risarcimento dei danni non patrimoniali Parte_1
derivanti dalle violazioni dei diritti nascenti dal matrimonio, da liquidarsi in via
equitativa. Condannare il sig. al risarcimento dei danni morali in Parte_1
favore dei figli, per la sua totale assenza morale nella loro crescita in via equitativa. Condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, competenze e onorari a favore della GN . CP_1
La domanda di addebito della separazione formulata da ciascuna delle due parti deve essere respinta, atteso che nessuna delle due ha fornito sufficienti elementi di prova in ordine ai comportamenti dell'altro coniuge contrari ai doveri coniugali.
Il ricorrente ha riferito di essersi sposato con in data Controparte_1
1.12.1994 nel comune di Afragola e di avere ivi radicato la propria dimora coniugale. Successivamente la famiglia si trasferiva a vivere TA