Trib. Rovigo, sentenza 11/03/2025, n. 212
TRIB Rovigo
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
11 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Rovigo
Sentenza
11 marzo 2025
Sentenza
11 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riuniti in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 2137/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
C.F. , nata a LO (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
30/12/1972, rappresentata e difesa dall'avv. STOCCO DAMIANA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
C.F. , nato a TR (RO) in [...] CP_1 C.F._2
25/03/1972, rappresentata e difesa dall'avv. PANCALDI BERNARDO e dall'avv. PANCALDI
ROBERTO, elettivamente domiciliato come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 31.10.2023, ha allegato che Parte_1
dalla relazione more uxorio con sono nati i figli , il 9.11.2000, e , il CP_1 Per_1 Per_2
10.3.2009.
1
La ricorrente ha allegato che la relazione tra le parti si è deteriorata in particolare dal 2018, allorquando, a causa della dipendenza da sostanze alcoliche, il è stato imputato un CP_1
procedimento penale per guida in stato di ebrezza con conseguente ritiro della patente di guida.
La ha dedotto che, nonostante gli inviti ad affrancarsi da tale dipendenza, il resistente non si Pt_1
è fattivamente attivato in tal senso, per cui la convivenza è diventata intollerabile.
La ricorrente ha evidenziato che la GL , nonostante l'affetto profondo che la lega al padre, Per_2
fatica a relazionarsi con lui a causa dell'alcoolismo del e non tollera più che questo neghi la CP_1
propria dipendenza e rifiuti di disintossicarsi, tanto che la minore si oppone a salire in auto con lui.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate.
Nel costituirsi, il ha contestato in fatto ed in diritto quanto ex adverso allegato e dedotto. CP_1
Preliminarmente, il resistente ha dato atto di essersi trasferito in un appartamento sito ad
Occhiobello (RO), loc. Santa Maria Maddalena Via dei Pini n. 5, acquistato nell'anno 2021; pertanto, ha sostanzialmente aderito alla domanda di assegnazione della casa familiare di IB
(RO) Via San Lorenzo n. 23, formulata dalla ricorrente.
Ciò posto, il ha contestato che la convivenza sia divenuta intollerabile per le ragioni dedotte CP_1 dalla ricorrente, in quanto egli non è dipendente da sostanze alcoliche e nell'occasione in cui gli è stata contestata la guida in stato di ebbrezza il tasso alcolemico è risultato di poco superiore al limite.
Inoltre, il resistente ha precisato di avere un consolidato rapporto con la GL , la quale, oltre Per_2 ad essere in costante contatto con lui, non ha mai espresso alcuna esitazione nell'incontrarlo presso la sua nuova residenza e nel chiedere di essere accompagnata durante gli spostamenti quotidiani.
Dunque, il ha chiesto adottarsi i provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni CP_1
rassegnate.
Le parti hanno poi svolto rispettivamente le ulteriori difese ex art. 473-bis.17.
All'udienza del 6.2.2024 è stato esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo, e sono state sentite le parti.
2. Le conclusioni delle parti
La ricorrente ha così precisato le conclusioni: “
1. disporre l'affidamento condiviso della GL minore con residenza anagrafica ed abituale presso la madre in IB (RO), Via Persona_3
S. Lorenzo, 23;
2. disporre che, in ragione dello stato di alcol-dipendenza del signor , la CP_1
frequentazione padre/GL avvenga, previa disponibilità della GL quindicenne, secondo le modalità e i tempi indicati di volta in volta dalla stessa.
2
3. disporre che il signor contribuisca al mantenimento della GL minore e CP_1 Per_2
del figlio , maggiorenne ma non ancora autosufficiente, versando alla signora Per_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ciascun mese in via anticipata, l'assegno mensile di € 500,00 per la
[...]
GL minore ed euro 500,00 per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Per_1
(da aggiornare secondo gli indici ISTA FOI), oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese straordinarie secondo le seguenti modalità̀:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure odontoiatriche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
istruzione, attività̀ sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze, campi estivi.
Il genitore che anticipa le predette spese dovrà esibire all'altro il documento attestante la spesa, con obbligo, da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i 20 (venti) giorni successivi;
4. disporre che l'assegno unico universale corrisposto dall'INPS per sia Persona_3 percepito per l'intero dalla madre.
5. spese legali interamente rifuse”.
Invece, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- disporre l'affido condiviso ad entrambi i CP_1
genitori della GL minore , con collocamento prevalente della stessa presso la Persona_3 madre e l'abitazione sita in IB (RO) Via San Lorenzo n. 23;
3 - assegnare conseguentemente la casa familiare, con tutte le pertinenze, i mobili ed arredi ivi esistenti sita in IB (RO) Via San Lorenzo n. 23, alla IG.ra quale genitore Parte_1
collocatario della GL minore;
Persona_3
- disporre che nella settimana in cui la GL trascorrerà il week end con la madre, la GL Per_2
potrà permanere presso il padre almeno due giorni durante la settimana ovvero il martedì e giovedì, dalle ore 16 sino alle ore 21 (durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola sino alle ore 21) allorquando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre;
- disporre che nella settimana in cui il weekend è riservato al padre, la GL potrà permanere presso il Per_2
padre almeno un pomeriggio durante la settimana ovvero il martedì dalla ore 16 sino alle ore 21
(durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola alle ore 21) quando verrà riaccompagnata dal padre a casa della madre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé la GL , a week end alterni, dalle ore 9.00 del sabato Per_2
(durante il periodo scolastico dall'orario di uscita da scuola) alle ore 21.30 della domenica allorquando verrà riaccompagnata presso la casa della madre;
- per sette giorni consecutivi nel periodo natalizio secondo la regola dell'alternanza, tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre o tra il 31 dicembre ed il 6 gennaio;
- per tre giorni consecutivi nel periodo pasquale, sempre ad anni alterni, dal giovedì alla domenica di Pasqua o dal lunedì in albis al mercoledì successivo;
- per quindici giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo nel mese di luglio oppure di agosto da concordarsi, ove possibile, entro il 31 maggio di ogni anno;
- trascorrerà con genitori i loro compleanni, compatibilmente con i loro impegni lavorativi;
Per_2
- rigettare la domanda di parte ricorrente di obbligare il convenuto a versare a titolo di mantenimento dei figli l'importo complessivo di € 1.075,00, ovvero 575,00 per la GL minore
ed euro 500,00 per il figlio maggiorenne ed invece disporre che sia Per_2 Per_1 CP_1
tenuto a versare mensilmente alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento ordinario di ciascun figlio, la somma mensile di € 300,00 e, quindi, complessivamente € 600,00 (seicento/00), o quel diverso minor importo ritenuto di giustizia, in ogni caso da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT FOI, oltre a concorrere alle spese straordinarie in ragione della metà come previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Rovigo per le controversie in materia di famiglia da intendersi qui integralmente richiamato;
- disporre l'attribuzione dell'intero importo dell'assegno unico universale a favore della IG.ra
. Parte_1
4 Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi