Trib. Potenza, sentenza 25/03/2024, n. 28
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa AR Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92/2013 R.G. ( ex Tribunale di Melfi) , vertente
T R A
LA HE, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Vigilante, con studio in Forenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
La LA NN, AN NA AR, AN LA AM, AN RA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pollice e Raffaele Tripputi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
e riposta;
nonché
NA AS s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario
Bianchini, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura alle liti per notaio
Carlo Marchetti in Milano del 29.1.2010 rep. 6352 - racc. 3270;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, LA HE conveniva in giudizio La LA
NN, AN NA AR, AN LA AM, AN RA, ed NA AS
s.p.a, , dopo avere inutilmente esperito procedura di mediazione, per: l'accertamento della responsabilità dei primi per il danno derivato dall'incendio dell'immobile concessogli in locazione con contratto del 30.5.2010, avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2010;
per l'accertamento della condotta inadempiente di tutti i convenuti ivi compresa l'Assicurazione, quanto al pronto ristoro del
1
danno subito;
per la condanna dei convenuti, tutti in solido, ovvero in ragione delle rispettive contratte obbligazioni, al risarcimento del danno subito, da liquidare nella somma complessiva di € 120.000,00, pari al valore del foraggio andato distrutto, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che risultasse dovuta , oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite;
la parte domandava, inoltre, la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. per non avere partecipato al procedimento di mediazione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, e segnatamente i proprietari dell'immobile locato, i quali contestavano il fondamento di fatto e diritto della domanda attorea e ne domandavano il rigetto;
i medesimi proponevano domanda riconvenzionale dell'attore di condanna al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di loro proprietà, in termini di danno emergente e lucro cessante, in particolare domandandone la condanna a risarcire le seguenti voci di danno: la perdita ed il deterioramento del capannone per effetto dell'incendio, il reddito derivante dalla impossibilità di locare il bene o di utilizzarlo, il mancato pagamento del canone pattuito per il 2010 o in subordine della prova tranche da pagarsi al momento della stipula.
Si costituiva tempestivamente in giudizio NA AS s.p.a. la quale eccepiva : il difetto di legittimazione passiva della stessa in quanto l'attore non intratteneva alcun rapporto contrattuale e non poteva esercitare i diritti scaturenti dalla polizza;
l'improponibilità della domanda per violazione del patto compromissorio di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art.
4.1 delle medesime condizioni generali, giacchè la copertura del capannone era stata effettuata con pannelli sandwich contenenti strato combustibile in poliuretano, materiali non conformi alle condizioni generali di polizza.
L'attore, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. eccepiva: la nullità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti proprietari dell'immobile ai sensi dell'art. 163 c.p.c. nn. 4 e 5
e, rilevato che il contratto di locazione non era stato registrato, che la responsabilità dei proprietari avrebbe dovuto essere inquadrata nell'art. 2053 c.c. e ,solo in subordine, nell'alveo dell'art. 1780 c.c. come indicato nell'atto di citazione, mentre, quanto alla titolarità dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione evidenziava come egli avesse versato il premio e che, a seguito di denuncia da parte di
AN NA AR, contraente, il perito assicurativo era intervenuto, formulando offerta reale di €
15.000,00;
egli, pertanto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., aveva diritto al pagamento dell'indennizzo.
La parte, in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, domandava accertarsi la sussistenza del concorso colposo dei locatori nella produzione del danno all'immobile, in ragione della non prudente edificazione e diligente conservazione del medesimo.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale richiesta dalle parti.
Dopo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa AR Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 92/2013 R.G. ( ex Tribunale di Melfi) , vertente
T R A
LA HE, rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Vigilante, con studio in Forenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
La LA NN, AN NA AR, AN LA AM, AN RA, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pollice e Raffaele Tripputi, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Potenza come da mandato in calce alla comparsa di costituzione
e riposta;
nonché
NA AS s.p.a, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Dario
Bianchini, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura alle liti per notaio
Carlo Marchetti in Milano del 29.1.2010 rep. 6352 - racc. 3270;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, LA HE conveniva in giudizio La LA
NN, AN NA AR, AN LA AM, AN RA, ed NA AS
s.p.a, , dopo avere inutilmente esperito procedura di mediazione, per: l'accertamento della responsabilità dei primi per il danno derivato dall'incendio dell'immobile concessogli in locazione con contratto del 30.5.2010, avvenuto nella notte tra il 22 ed il 23 luglio 2010;
per l'accertamento della condotta inadempiente di tutti i convenuti ivi compresa l'Assicurazione, quanto al pronto ristoro del
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danno subito;
per la condanna dei convenuti, tutti in solido, ovvero in ragione delle rispettive contratte obbligazioni, al risarcimento del danno subito, da liquidare nella somma complessiva di € 120.000,00, pari al valore del foraggio andato distrutto, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che risultasse dovuta , oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite;
la parte domandava, inoltre, la condanna dei convenuti ex art. 96 c.p.c. per non avere partecipato al procedimento di mediazione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, e segnatamente i proprietari dell'immobile locato, i quali contestavano il fondamento di fatto e diritto della domanda attorea e ne domandavano il rigetto;
i medesimi proponevano domanda riconvenzionale dell'attore di condanna al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di loro proprietà, in termini di danno emergente e lucro cessante, in particolare domandandone la condanna a risarcire le seguenti voci di danno: la perdita ed il deterioramento del capannone per effetto dell'incendio, il reddito derivante dalla impossibilità di locare il bene o di utilizzarlo, il mancato pagamento del canone pattuito per il 2010 o in subordine della prova tranche da pagarsi al momento della stipula.
Si costituiva tempestivamente in giudizio NA AS s.p.a. la quale eccepiva : il difetto di legittimazione passiva della stessa in quanto l'attore non intratteneva alcun rapporto contrattuale e non poteva esercitare i diritti scaturenti dalla polizza;
l'improponibilità della domanda per violazione del patto compromissorio di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
l'inoperatività della garanzia assicurativa ai sensi dell'art.
4.1 delle medesime condizioni generali, giacchè la copertura del capannone era stata effettuata con pannelli sandwich contenenti strato combustibile in poliuretano, materiali non conformi alle condizioni generali di polizza.
L'attore, nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c. eccepiva: la nullità della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti proprietari dell'immobile ai sensi dell'art. 163 c.p.c. nn. 4 e 5
e, rilevato che il contratto di locazione non era stato registrato, che la responsabilità dei proprietari avrebbe dovuto essere inquadrata nell'art. 2053 c.c. e ,solo in subordine, nell'alveo dell'art. 1780 c.c. come indicato nell'atto di citazione, mentre, quanto alla titolarità dei diritti scaturenti dal contratto di assicurazione evidenziava come egli avesse versato il premio e che, a seguito di denuncia da parte di
AN NA AR, contraente, il perito assicurativo era intervenuto, formulando offerta reale di €
15.000,00;
egli, pertanto, ai sensi dell'art. 1917 c.c., aveva diritto al pagamento dell'indennizzo.
La parte, in ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, domandava accertarsi la sussistenza del concorso colposo dei locatori nella produzione del danno all'immobile, in ragione della non prudente edificazione e diligente conservazione del medesimo.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale richiesta dalle parti.
Dopo
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