Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2024, n. 2311
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Testo completo
N. R.G. 5861/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. G L Presidente
Dott. M F Giudice relatore
Dott.ssa F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. M P, che la rappresenta e difende per
procura speciale a margine del ricorso, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 3.4.2023, prot. n.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
All'udienza del 15.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
determinare in euro 200/00 la somma dovuta dal resistente a titolo di mantenimento della sig.ra
” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 15.07.2000 in Carbonia con nato a [...] il [...];
che in Controparte_1
seguito alla intollerabilità della convivenza è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i
coniugi, e gli stessi di fatto vivono separati;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di risultare
affetta da una grave patologia diabetica di secondo grado;
che il resistente ha mantenuto il possesso
della casa coniugale sita in Carbonia, via G. Carducci n. 6 estromettendola dal possesso ;
di dimorare
in Carbonia in un immobile condotto in locazione;
che il resistente percepisce pensione sociale e
svolge l'attività di pastore presso il Comune di Villasor, ha domandato all'intestato Tribunale la
separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, celebratasi in assenza del resistente, la ricorrente,
personalmente comparsa, ha confermato il contenuto del
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. G L Presidente
Dott. M F Giudice relatore
Dott.ssa F L Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5861 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. M P, che la rappresenta e difende per
procura speciale a margine del ricorso, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 3.4.2023, prot. n.
Ricorrente
Contro
nato a [...] il [...], Controparte_1
Convenuto contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, Intervenuto per legge
All'udienza del 15.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
conclusioni:
Nell'interesse di parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale
determinare in euro 200/00 la somma dovuta dal resistente a titolo di mantenimento della sig.ra
” Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.09.2023, premesso di aver contratto matrimonio in Parte_1
data 15.07.2000 in Carbonia con nato a [...] il [...];
che in Controparte_1
seguito alla intollerabilità della convivenza è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i
coniugi, e gli stessi di fatto vivono separati;
di non svolgere alcuna attività lavorativa e di risultare
affetta da una grave patologia diabetica di secondo grado;
che il resistente ha mantenuto il possesso
della casa coniugale sita in Carbonia, via G. Carducci n. 6 estromettendola dal possesso ;
di dimorare
in Carbonia in un immobile condotto in locazione;
che il resistente percepisce pensione sociale e
svolge l'attività di pastore presso il Comune di Villasor, ha domandato all'intestato Tribunale la
separazione personale dei coniugi.
All'udienza di comparizione del 6.02.2024, celebratasi in assenza del resistente, la ricorrente,
personalmente comparsa, ha confermato il contenuto del
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