Trib. Ravenna, sentenza 12/11/2024, n. 287
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Testo completo
N. R.G. 1467/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1467/2024 V.G. promossa da:
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente a [...]C.F._1
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n.68, con il patrocinio dell'avv. RICCARDA ARGELLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito a Sant'Agata Sul Santerno (RA), Viale Baccarini n.10 e (C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...]C.F._2
Bagnacavallo (RA), Via Pieve Masiera n. 68, con il patrocinio dell'avv. PAOLA DI CHITO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito a Lugo (RA), Corso Matteotti n.156
- RICORRENTI -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate telematicamente rispettivamente in data 24.09.2024 e 26.09.2024. In data 22.04.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 10.04.2024, e Parte_1 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio con Parte_2 convivenza da ultimo, a partire dall'anno 2022, presso l'abitazione familiare sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, in comproprietà tra le parti, che, dalla suddetta unione, erano nati i figli Per_1 in data 12.07.2016 e in data 05.10.2019, riconosciuti da entrambi i genitori, e che,
[...] Persona_2 successivamente, tra le parti erano sorte incomprensioni e divergenze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse dei figli e chiedevano pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“1) I figli minori e restano affidati secondo le disposizioni dell'affido condiviso ad entrambi Persona_2 Persona_1
i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i minori relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore deciderà autonomamente. 2) La casa, già adibita a residenza familiare, sita a Bagnacavallo (RA) via Pieve Masiera n. 68, rimarrà interamente assegnata al IGnor che continuerà a viverci, mentre la IG.ra si impegna ed obbliga ogni Parte_1 Parte_2 eccezione fin da ora rimossa, a rilasciare la casa familiare entro e non oltre il 01 settembre 2024, per trasferirsi altrove sempre in Comune di Bagnacavallo (RA) via Caduti di Brescia 32, in immobile che sta acquistando, ove trasferirà la sua residenza e quella dei figli minori e PE Per_1
All'atto del suo allontanamento la IG.ra preleverà i suoi oggetti ed effetti personali, oltre al divano beige di sua Parte_2 proprietà, scrivania e sedia della camera di nonché la lavatrice. Mentre tutti i beni mobili ed arredi della casa Per_1 familiare restano assegnati in proprietà esclusiva al IG. Parte_1
L'immobile, già adibito a residenza familiare, in comproprietà fra le parti, verrà ceduto al comproprietario Parte_1 nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali fra le parti di cui al successivo punto 10). 3) I figli minori e avranno la residenza presso la madre. Le parti si impegnano reciprocamente a PE Per_1 comunicarsi ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
4) Nel rispetto degli impegni scolastici delle eIGenze e dei desideri dei figli, i tempi di permanenza di e PE Per_1 presso il padre saranno regolati come da calendario di seguito indicato.
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla domenica sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- LUNEDI', dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, fino alla sera ad ore 21;
- nella settimana in cui il padre non avrà con sé i figli nel relativo fine settimana:
- MARTEDI dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento, fino al mercoledì mattina, quando lo stesso li accompagnerà a scuola, o presso la casa materna in periodo extra scolastico;
GIOVEDI' dall'uscita di scuola o alla medesima ora dalla casa materna in periodo extra scolastico, con pernottamento fino al venerdì mattina quando li accompagnerà a scuola, o presso la residenza materna in periodo extra scolastico;
-durante le vacanze natalizie, alternando, di anno in anno, con i genitore il Natale col Capodanno i figli staranno: pagina 2 di 6
-dal 23 dicembre dall'uscita della scuola al 27 dicembre alle ore