Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2024, n. 47
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott.ssa Simona Boiardi giudice relatore dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nel procedimento 68-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di NA IA CA, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Federica Bassissi, nominata
Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n.68-1/2024 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dalla sig.ra NA IA CA (cf [...]) nata a [...] il [...] e residente a [...] A, presentato con l'assistenza dell'Avvocato Federica Iemmi del Foro di
Reggio Emilia e dell'avv. Federica Bassissi nominata Gestore della crisi;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia
del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per
l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b) CCII);
considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
letta la relazione particolareggiata dell'avv. Federica Bassissi, nominata gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della
Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio
Emilia;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché la ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che la ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni derivanti prevalentemente dall'incapacità di ripianare
i debiti assunti insieme all'ex marito per l'acquisto della casa familiare che, a causa degli insoluti, è stata successivamente venduta all'asta;
rilevato, quindi che, a causa della separazione, la ricorrente si è dovuta accollare le spese per il sostentamento dei tre figli, in quanto l'ex marito, che è stato condannato dal Tribunale di Reggio
Emilia a versare alla ricorrente la somma di € 100,00 per ogni figlio, non ottempera puntualmente a tale obbligo;
rilevato, infatti, che risultano in capo alla ricorrente debiti per
€ 109.427,07 di cui 3518,80 oltre ai compensi preducibili mentre il restante è di natura chirografaria;
rilevato che la sig.ra NA è assunta a tempo indeterminato dalla
Immergas spa dal 2003 e percepisce uno stipendio netto mensile di €
1.700,00 per tredici mensilità;
considerato che la debitrice percepisce, altresì, saltuariamente, a titolo di compenso occasionale circa € 120,00 mensili per lavori a chiamata, come cameriera e l'assegno unico di circa € 200,00 per ogni figlio;
rilevato che la ricorrente non è proprietaria di beni immobili mentre
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