Trib. Fermo, sentenza 09/05/2024, n. 113
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. A P all'esito dell'udienza del 09/05/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 434/2023 promossa
DA
, C.F. , nato il 20/09/1980 a Montegiorgio (FM), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv. M
M, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. e P. IVA , corrente in Petritoli Controparte_1 P.IVA_1
(FM) via Pacifico Marini n. 52, in persona del legale rappresentante pro tempore , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv. T
S, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
22 C.F. e P.IVA , con Controparte_3 Parte_2 P.IVA_2
sede a Petritoli (FM) in piazza Mazzini n. 28, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva, dall'avv.
F G, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTI avente ad oggetto retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 9 maggio 2024
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2023 , premettendo di aver prestato attività di Parte_1
lavoro subordinato alle dipendenze de a decorrere dal 07/03/2016, con Parte_3
qualifica di operatore ecologico e altri raccoglitori e separatori di rifiuti, inquadramento al livello 2B ed orario a tempo pieno su sei giorni alla settimana e che dal giorno 22/09/2022 il rapporto di lavoro era proseguito alle dipendenze di 22 soc. cessionaria del ramo d'azienda Controparte_3 Pt_3
relativo a raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili, fino al 15/06/2023, esponeva di essersi occupato, nei comuni di Massa Fermana e Montappone, della raccolta differenziata dei rifiuti assieme al collega e, di essersi trovato nell'impossibilità di fruire di ferie, pur Persona_1
fittiziamente indicate nelle buste paga, stante l'esiguo numero di unità lavorative occupate.
Lamentava altresì l'omesso versamento della quattordicesima relativa al 2018, l'omesso versamento dell'indennità di trasportatore unico, il mancato versamento delle quote fondo FASDA fino a febbraio
2022, dell'indennità sostitutiva di mensa non corrisposta fino ad aprile 2019 e dell'indennità lavaggio indumenti non corrisposta fino ad aprile 2019 e l'omesso riconoscimento dei ROL previsti dal c.c.n.l. di settore.
Nel richiamarsi alle schede carburante ed al formulario rifiuti per attestare la presenza continuativa in servizio ed alle previsioni specifiche del c.c.n.l. per i restanti emolumenti, insisteva nella condanna solidale delle due società datoriali, e 22 soc. coop. a Parte_3 Controparte_3
corrispondergli, ai predetti tioli, la complessiva somma di € 26.299,98, oltre ad accessori di legge sul credito.
Con memoria difensiva depositata il 23 novembre 2023 si costituiva Parte_3
riconoscendo la spettanza allo ell'indennità lavaggio indumenti, dell'indennità conducente Pt_1
operatore unico, delle spese documentate in relazione al FASDA precedenti alla data di attivazione della copertura assicurativa e del versamento della quota retributiva della quattordicesima del 2018.
Contestava invece le altre rivendicazioni, osservando che, pur essendo l'orario settimanale aumentato
a trentotto ore settimanali, il lavoratore aveva continuato a seguire l'orario di trentasei ore e che era mancata adesione al fondo , nonché che lo aveva goduto delle ferie indicate nelle Org_1 Pt_1
buste paga.
Insisteva nella reiezione del ricorso.
Con memoria difensiva depositata il 21 novembre 2023 si costituiva 22 Controparte_3
soc. coop. deducendo che non vi era stata alcuna cessione di ramo d'azienda ed era mancata
l'iscrizione del debito nelle scritture contabili ed evidenziando che i crediti erano riferibili al periodo lavorativo del ricorrente alle dipendenze de la Parte_3
La causa, istruita
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