Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 16
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

R.G. 12505/2024

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. Tullio Perillo ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
), con gli Avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli, Parte_1 C.F._1
Nicola Zampieri e Fabio Ganci, con domicilio eletto in Monreale, Via Roma 48
RICORRENTE contro
, UFFICIO SCOLASTICO Controparte_1
REGIONALE PER LA LOMBARDIA - UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO ( ), con l'Avv.to Francesco Serafino e l'Avv.to Stefano Rovelli, con P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Soderini 24
RESISTENTE
OGGETTO: Altre ipotesi. All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 28/10/2024,
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
per l'accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici
[...]
2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2024/25 e la conseguente condanna della parte convenuta;
spese rifuse ai procuratori antistatari.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione convenuta contestando in fatto e in diritto
l'avversario ricorso;
spese rifuse.


Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è fondato.
**
GI è docente precario da ultimo per il periodo 01.09.2024 – Pt_1
31.08.2025 presso l'Istituto Comprensivo Basiglio di Basiglio, già in precedenza assunta a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020.
Nel presente giudizio la parte ricorrente si duole, quindi, che la pubblica amministrazione convenuta, che con legge n. 107 del 2015 istituiva la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente ed illegittimamente escluso dal beneficio i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato
***
Tanto premesso, in diritto l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 così dispone: Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
In attuazione di tale legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal DPCM del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
***
Ebbene, al fine del decidere va rilevato che sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c
450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo
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quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva
1999/70/CE) nei seguenti termini: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
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