Trib. Trani, sentenza 08/04/2024, n. 674
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Testo completo
N. R.G. 2975/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2975/2022 tra
LE RE
ATTORE/I
e
AT RE
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2024 ad ore 10.40 innanzi al dott. Sandra Moselli, sono comparsi:
Per LE RE l'avv. PALMITESSA GIOACCHINO
Per AT RE l'avv. BRESCIA LEONARDO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Palmitessa precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente . L'avv. Brescia chiede fissarsi udienza per la mediazione , in subordine, si riporta ai propri scritti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si dà lettura dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott. Sandra Moselli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 08/04/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2022 promossa da:
LE RE (CF. [...]) difeso dall'avv. PALMITESSA GIOACCHINO con sede in
RICORRENTE contro
AT RE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BRESCIA LEONARDO
RESISTENTE
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) – merito possessorio
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte dal convenuto e relative all'accertamento della riparazione del bene comune e la condanna alle relative spese in quanto richieste petitorie sollevate nel giudizio possessorio.
E' noto, infatti, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 5 - CONT/DIRITTI-REALI/LOCAZ/COND. CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2975/2022 tra
LE RE
ATTORE/I
e
AT RE
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2024 ad ore 10.40 innanzi al dott. Sandra Moselli, sono comparsi:
Per LE RE l'avv. PALMITESSA GIOACCHINO
Per AT RE l'avv. BRESCIA LEONARDO
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Palmitessa precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate telematicamente . L'avv. Brescia chiede fissarsi udienza per la mediazione , in subordine, si riporta ai propri scritti. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio, assenti le parti, si dà lettura dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott. Sandra Moselli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sandra Moselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dandone lettura all'udienza del 08/04/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2022 promossa da:
LE RE (CF. [...]) difeso dall'avv. PALMITESSA GIOACCHINO con sede in
RICORRENTE contro
AT RE (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BRESCIA LEONARDO
RESISTENTE
OGGETTO: Azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c., 1168 - 1169 c.c.) – merito possessorio
CONCLUSIONI: come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente devono essere dichiarate inammissibili le domande proposte dal convenuto e relative all'accertamento della riparazione del bene comune e la condanna alle relative spese in quanto richieste petitorie sollevate nel giudizio possessorio.
E' noto, infatti, che per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria ed alla esecuzione della relativa decisione anche quando da tale esecuzione possa derivare al convenuto pregiudizio irreparabile, il convenuto in giudizio possessorio può opporre le sue ragioni petitorie quando dalla esecuzione della decisione sulla domanda
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