Trib. Genova, sentenza 20/02/2024, n. 542
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Testo completo
N. 4819/2020 R.G.
Tribunale Civile di Genova Sezione Prima
Addì 20/02/2024 avanti al giudice istruttore dott. Daniele Bianchi, nella causa indicata in epigrafe sono presenti i procuratori delle parti
1. l'avv. Calzolari per parte attrice IA AU IS nonché il dott. Rodolfo Salvadori per la p.f.
2. l'avv. Rocchi Pietro per parte convenuta C. STEINWEG - MT S.R.L. nonché la dott.ssa Delù Diomira per la p.f.
3. l'avv. Bressler per SPIETLOFF
4. l'avv. Kielland per SE
che precisano le rispettive conclusioni come note depositate sul pct
Il Giudice invita le parti alla discussione ex art 281 sexies cpc. A questo punto il G.I., udita la discussione sulle conclusioni oggi precisate, si ritira in camera di consiglio. Il Giudice esce dalla Camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, di cui da lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE I CIVILE nella persona del giudice unico Dott. Daniele Bianchi, ha pronunciato, mediante lettura in udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa N. 4819/2020 R.G. pendente tra le parti sopra indicate nell'odierno verbale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e considerato in diritto:
1. che AU IS IA conveniva in giudizio C. STEINWEG – MT SRL (di seguito MT) allegando:
▪ di aver concluso contratto di trasporto - per il tramite dello spedizioniere SE AC PO BV (di seguito: ST) - con il vettore marittimo HO PO BV (di seguito: vettore) per il trasporto di una imbarcazione a vela di 65 piedi dalla Finlandia verso il porto di Genova (doc. 3 att.);
▪ che la stessa ST – questa volta in qualità di agente del vettore - aveva concluso contratto con il terminalista MT per le operazioni di scarico a Genova dello CH trasportato (doc. 2 MT);
▪ che durante queste operazioni di scarico, lo CH urtava contro la fiancata della nave ed in conseguenza di ciò si verificavano danni alle sartie in carbonio (lo CH era stato trasportato già armato di albero);
2. che quindi l'attore conveniva in giudizio il terminalista MT al fine di ottenere la condanna di questo al risarcimento dei danni, precisando di agire sia in via extracontrattuale ex artt. 2043 e 2050 cc, sia in via contrattuale quale terzo beneficiario del contratto concluso da MT con ST avente ad oggetto lo scarico a Genova;
3. che quindi si costituiva in giudizio il terminalista MT dichiarando di giovarsi della deroga alla giurisdizione italiana contenuta nel contratto di trasporto ed estesa anche agli ausiliari del vettore (quali il terminalista) e comunque resistendo nel merito e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa di ST e del vettore al fine della manleva;
4. che - previa autorizzazione e conseguente chiamata in giudizio- si costituivano i terzi ST CH NS BV e HO PO BV - eccependo anch'essi la carenza di giurisdizione comunque resistendo alla domanda;
5. che concessi i termini istruttori e - previ chiarimenti richiesti dal giudice - la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
6. che va dichiarata la carenza di giurisdizione in favore del tribunale di Rotterdam (NL);
7. che infatti nel contratto di trasporto (doc. 3 att.) le parti hanno previsto: a) che le obbligazioni del vettore comprendevano anche quelle di “fisico sbarco dello CH” (art.
5.2 e Additional Clause 15A posta sul frontespizio del contratto): The carrier hereby concludes this contract with the CH owner to cover the carriage of the CH from the moment the loading of the CH is physically commenced until the moment the CH has been physically discharged”;
b) l'identificazione del terminalista quale ausiliario del vettore o servant (art. 1 definitions”);
c) la c.d. clausola Knock for knock, in forza della quale il vettore e gli ausiliari non sono responsabili per danni allo CH (“the carrier, the servants and/or the vessel shall not be responsible for any loss of damage to the CH”) con previsione dell'obbligo del proprietario dello CH di sottoscrivere idonea copertura assicurativa per danni alla propria imbarcazione, con rinuncia alla rivalsa (art. 7);
d) che l'esclusione da responsabilità veniva estesa – tra l'altro - anche ai danni per mancato uso dello CH (art. 7.2) e) la previsione della giurisdizione del Tribunale di Rotterdam (“Any dispute, claim or action araising out of or in connection with this contract shall be exclusively referred to the court of Rotterdam, the Nederlands”) nonché l'applicabilità del diritto olandese (art. 18 doc. 3 att.);
8. che in forza di ciò, il convenuto MT dichiarava di volersi giovare – in qualità di servant del vettore – della suddetta proroga della giurisdizione;
9. che detta possibilità è notoriamente consentita dal diritto italiano (Trib. Genova 20/11/2000 “Non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano, che disciplina con gli art. 1441 ss. c.c. il contratto a favore di terzi, la clausola di polizza di carico cosiddetta Himalaya, in base alla quale
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