Trib. Milano, decreto 07/03/2025

TRIB Milano
Decreto
7 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Milano
Decreto
7 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, decreto 07/03/2025
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero :
Data del deposito : 7 marzo 2025

Testo completo

N. 3274-1/2025 R.G.
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati dr.ssa Elisabetta Meyer presidente dr.ssa Elena Masetti Zannini giudice dr.ssa Francesca Laura Stoppa giudice relatore nel procedimento camerale ex artt. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 3274/2025
R.G. promosso da HA DI LL ( CUI 0727ZZ6) nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. VIGLIOTTI DANIELA, ricorrente contro
MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano convenuti ha emesso il seguente
DECRETO
Il Collegio, sentito il relatore,
PREMESSO CHE
- il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 9.1.2025 presso la
Questura di Milano;

- con provvedimento in data 15.1.2025, notificato il 22.1.2025, la Commissione territoriale di Milano, adottata nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di cui all'art. 28-bis co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-bis (nella specie, Tunisia), ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 28-ter co. 1 lett. b);
- il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso in data 27.1.2025 contestando la decisione dell'autorità amministrativa e chiedendo sospendersi gli effetti esecutivi del diniego ai sensi dell'art. art. 35-bis, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa “quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni”; RILEVATO CHE
- la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce invece, ai sensi dell'art. 35-bis co. 3 d.lgs. n. 25/2008, la regola generale),
1


trova applicazione solo se è stata adottata correttamente già
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi