Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 718

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pordenone, sentenza 10/12/2024, n. 718
Giurisdizione : Trib. Pordenone
Numero : 718
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 289/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
NONIS DONATELLA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio
del difensore;

RICORRENTE
contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione
dell'udienza del 15/11/2024 e cioè
per parte ricorrente “Nel merito, a) pronunziarsi l'addebito della separazione
personale dei coniugi e a carico del secondo;
b) a Parte_1 Controparte_1
conferma dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi in
data 17/04/2023, disporsi che versi ad l'importo Controparte_1 Parte_1
1
di euro 500,00.-, ovvero la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a
titolo di contributo per il suo mantenimento, da versarsi in via anticipata e in
forma tracciabile entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza da febbraio
2023. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat,
se in aumento;
c) disporsi che la società – (c.f. – p. IVA CP_2
) – in persona del legale rappresentante pro-tempore - con sede P.IVA_1
legale in Venezia, Santa Croce n. 489, versi direttamente ad Parte_1
(c.f. ), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, C.F._1
mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla ricorrente, la
somma mensile di € 500,00.- (cinquecento/zerozero), ovvero la diversa somma
che verrà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione annuale Istat, se in aumento
(prima rivalutazione maggio 2025), stabilita a titolo di concorso nel suo
mantenimento, detraendola dagli emolumenti comunque corrisposti ad
quale dipendente della suddetta società. In via Controparte_1
istruttoria, per mero scrupolo difensivo atteso che i fatti di causa rilevanti per
la decisione risultano provati dalle produzioni istruttorie di parte ricorrente, si
insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex
art. 183, c. 6 n. 2, c.p.c.
di data 26/02/2024. Con vittoria di spese legali e
compenso di patrocinio, oltre accessori di legge. La sottoscritta procuratrice
dichiara di rinunciare al deposito di memoria conclusionale e replica”.
Motivi della decisione
FATTO
Con sentenza parziale n. 59/2024 pubblicata il 30 gennaio 2024, il Tribunale ha
pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha
disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.
Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa
è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15 novembre 2024,
tenutasi mediante trattazione scritta, con rinuncia ai termini di cui all'art.190
2
c.p.c.
per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
DIRITTO


1. Addebito.

L'art. 151, secondo comma, c.c. stabilisce “Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale
dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Presupposto fondamentale della dichiarazione di addebito, pertanto, è, oltre
alla domanda di parte, la prova della violazione, da parte del coniuge contro il
quale l'addebito è richiesto, di uno o più obblighi derivanti dal matrimonio.
La valutazione discrezionale del giudice di merito deve comprendere il
complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto
coniugale, con la conseguenza che il contegno tenuto da un coniuge dovrà
essere giudicato valutandolo comparativamente con quello tenuto dall'altro
coniuge (Cass. civ. n. 11792 del 05/05/2021). Tuttavia, il comportamento
oggettivamente riprovevole di un coniuge non può dirsi giustificato dalla
provocazione dell'altro quando si traduca
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