Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2024, n. 702

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2024, n. 702
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 702
Data del deposito : 13 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza

Il Giudice del lavoro, dr.ssa F P S,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 18.4.2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4179 / 2023;

- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa F P S, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 05/09/2023 ed iscritto al n 4179 - 2023 RG , vertente tra
- , c.f. , nato a Melito Porto Parte_1 C.F._1
Salvo il 15.12.54 e ivi residente alla via San Leonardo n° 51, elett.te dom.to in Reggio Calabria alla via Vico D'Angelo 45 presso lo studio dell'Avv.
M E D V (C.F. ) dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente contro
- , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
resistente contumace
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti.
Il ricorrente formula le seguenti conclusioni:
“condannare l' in persona del rappresentante legale Controparte_2 pro tempore a corrispondere al ricorrente per le causali di cui sopra, e per il
1
periodo sino al 31 dicembre 2018, la somma di € 1.432,01 o altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva,
e cioè dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui fu effettuata la prestazione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 1.432,01 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo.
Con rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il ricorrente, operatore professionale tecnico di radiologia 7^ livello categoria D, in servizio presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di
Melito Porto Salvo, espone che nell'anno 2018 ha prestato lavoro straordinario in reperibilità (pronta disponibilità) nell'interesse dell
[...]
e che non gli è stato corrisposto il dovuto per le ore di lavoro Controparte_2 prestato oltre le 250 ore annuali.
Richiama la disciplina della prestazione lavorativa in reperibilità (servizio di pronta disponibilità) che si rinviene nell'art. 28 del CCNL 2016-201818 del
Comparto Sanità , il quale, per quanto oggi di interesse al comma 6 recita che "in caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001(Banca delle ore)".
Richiama le disposizione del CCNL per la retribuzione dello straordinario.
Allega che le somme dovute per straordinario si ricavano dalla stessa busta paga del ricorrente (Veda busta paga di luglio 18 dalla quale si evince che per straordinario diurno feriale è dovuta la retribuzione oraria di Euro
16,3639, per lo straordinario festivo o notturno la retribuzione oraria di Euro
18,4983, e per straordinario festivo notturno la retribuzione oraria di Euro 21,3442.
Precisa che l'art. 40 CCNL integrativo del 20/9/2001 aveva istituito la banca delle ore, cui i dipendenti possono aderire o meno a loro esclusiva discrezionalità (il comma 2 recita "su richiesta del lavoratore"): parte ricorrente non vi ha mai aderito.
Deduce che le ore di lavoro prestato in reperibilità non sono state pagate in quanto prestate oltre le ore massime di straordinario previste dal contratto
(250), che invece sono state remunerate. Argomenta in punto di diritto che non è assolutamente imputabile ai lavoratori,
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