Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 113

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 14/01/2025, n. 113
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 113
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Aquilina Picciocchi, dopo l'udienza del 19.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA nei termini e nei modi di cui alla richiamata disciplina, nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 8207/2024 del Ruolo Affari Contenziosi sez. lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Dibitonto Parte_1
RICORRENTE
E
e l Controparte_1 Controparte_2
-
[...]
RESISTENTE – CONTUMACE
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge 13.7.2015 n. 107)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.09.2024, la ricorrente in epigrafe indicata - premesso di aver prestato servizio in qualità di docente con incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche negli aa.ss. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (A.s. 2022/2023 dal 22.11.2022 al 30.06.2023 per n. 9 ore settimanali, presso l'I.T.E.T “Dante Alighieri” di OL;
A.s. 2023/2024 dall'1.09.2023 al 30.06.2024 per n.18 ore settimanali, presso l'I.I.S.S. “Dell'Aquila” di San Ferdinando di Puglia;
A.s.
2024/2025 dal 13.09.2024 al 30.06.2025 per n. 9 ore settimanali, presso l' I.I.S.S. “G. Pavoncelli” di
OL) - ha adito l'intestato Tribunale, deducendo di aver prestato mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo e lamentando di non aver fruito della Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente (c.d. “Carta Docenti”) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015.


Richiamata la disciplina (legale e contrattuale) applicabile in materia e denunciata la violazione del principio di non discriminazione, l'odierna ricorrente ha chiesto all'adito Tribunale di: “- accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d.
CARTA DOCENTE), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto (c.d.
Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente pari a 500,00 ad anno scolastico) per l'a.s. 2022/2023, per l'a.s. 2023/2024, per l'a.s. 2024/2025, - condanni il
[...]
in persona del in favore dell'attuale ricorrente, per Controparte_3 Controparte_4
l'anno scolastico - per l'a.s. 2022/2023, - per l'a.s. 2023/2024, - per l'a.s. 2024/2025, all'attribuzione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 L. 107/2015 (c.d. Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente), secondo il sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto che, nel caso di specie, è pari all'importo di €. 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della L. n. 724 del 1994
, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanni il in persona del pro-tempore, al pagamento delle Controparte_3 CP_4 competenze legali, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario (…).”
Il , nonostante la regolarità della notifica del ricorso Controparte_1 introduttivo e del decreto di fissazione udienza, non si è costituito.
Dopo l'udienza del 19.12.2024, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., acquisite brevi note di trattazione scritta della ricorrente, la causa, istruita documentalmente, viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
* * *
1. - Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Ed invero, l'odierna ricorrente risulta attualmente inserita nel sistema scolastico in quanto assunta con contratto a tempo determinato con decorrenza dal 13.09.2024 al 30.06.2025 presso l'Istituto I.I.S.S.
“G. Pavoncelli” di OL (v. doc. 1C allegato al ricorso).
Ciò posto, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane.
L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari,
per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce,
a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali,
è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
[...] ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole
e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di €.500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che,
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