Trib. Nola, sentenza 16/05/2024, n. 1112
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dott.ssa M V, all'udienza del 16.05.2024,
a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5158/2020 R.g. Lavoro
TRA
, nato a Teverola (Ce) il 30.09.1963, rappresentato e difeso dall'avv. D P_1
N ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
Controparte_1
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2020 il ricorrente in epigrafe esponeva di essere Collaboratore
Scolastico assunto alle dipendenze del con contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal CP_2
1.9.2008;
di aver prestato, prima di allora, la propria attività lavorativa in qualità di A.T.A. in forza di vari contratti a tempo determinato stipulati con il a decorrere dall'anno scolastico 1991/1992 CP_2 per complessivi anni 8, mesi 9, giorni 7.
Contestava la correttezza della ricostruzione di carriera effettuata dal (anni 7, mesi 2, CP_3 giorni 4 alla data di conferma in ruolo) in applicazione della disciplina di cui all'art. 569 comma 1 del
D.Lgs. n. 297/1994, cioè omettendo di valorizzare l'intero periodo “pre ruolo" presso scuole statali
(lavoro con contratti a tempo determinato), in contrasto con la clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul
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lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea
(Direttiva 1999/70/CE), in forza della quale il lavoratore a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento del personale assunto a tempo indeterminato
La parte ricorrente conveniva, pertanto, in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il CP_2 diritto all'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad effettuare la ricostruzione della carriera ed a collocare il ricorrente nel livello stipendiale corrispondente all'anzianità maturata ed a corrispondere le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi € 32.670,54, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese. Chiedeva, infine, condannare il al pagamento di € 305,67, quale aumento CP_2 dello stipendio mensile percepito, a suo dire non ancora adeguato alla fascia di anzianità maturata.
Regolare la notifica, non si è costituito il convenuto e ne è stata dichiarata la contumacia CP_3
(cfr. udienza del 23.06.2022 (cfr. verbale di udienza in atti).
Letti gli atti, la causa, istruita documentalmente, viene decisa in data odierna a seguito di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., mediante con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preme evidenziare che lo scrivente magistrato è stato assente dal servizio per congedo di maternità dal 01.03.2023 al 30.09.2023 e nelle more il ruolo è stato assegnato alla supplenza di due giudici onorari.
Nel merito, sono documentalmente provati i fatti posti a base della domanda e, in particolare, lo svolgimento di servizio quale assistente amministrativo con contratto a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 1991/1992 e per gli anni scolastici successivi analiticamente indicati in ricorso sino al
01.09.2008, data di assunzione a tempo indeterminato.
Al riguardo, si osserva quanto segue.
Giova rammentare che la Suprema Corte, anche in recenti arresti (cfr. sentenza n. 31150/2019), è intervenuta sull'argomento delineando con chiarezza quali siano i diritti spettanti al personale ATA (al quale appartiene il ricorrente), in sede di "ricostruzione di carriera", alla luce delle norme sovranazionali
(ed in particolare della clausola n. 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea), a fronte dei periodi di lavoro, con contratti
a termine, svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato ("in ruolo").
Le rivendicazioni avanzate dal ricorrente derivano dal tenore della disciplina nazionale, di fonte normativa e contrattuale collettiva, relativa alla ricostruzione della carriera del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine.
Osserva al riguardo la Suprema Corte che "la disciplina dettata per gli assunti a tempo indeterminato, dapprima dal legislatore e poi dalla contrattazione collettiva, fa discendere effetti giuridici ed economici dall'anzianità di servizio, che condiziona sia la progressione stipendiale sia, in genere, lo svolgimento del rapporto. Nel settore scolastico,
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infatti, l'anzianità svolge un ruolo di particolare rilievo non solo a fini economici ma anche ogniqualvolta vengano in gioco valutazioni comparative.
Ciò spiega perchè il legislatore sin da tempo risalente ha ritenuto necessario dettare, sia per i docenti che per il personale ATA, una disciplina specifica dell'istituto del riconoscimento del servizio ai fini della carriera, che costituisce un unicum rispetto ad altri settori dell'impiego pubblico e che si giustifica in ragione della peculiarità del sistema scolastico, nel quale, pur nella diversità delle forme di reclutamento succedutesi nel tempo, l'immissione definitiva nei ruoli dell'amministrazione è sempre stata preceduta, per ragioni diverse, da periodi più o meno lunghi di rapporti a tempo determinato. 4. ... Va detto che già con il D.L. n. 370/1970, convertito con modificazioni dalla l. 576/1970, il legislatore aveva previsto, all'art. 9, che "Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo."
La disposizione era stata modificata dapprima dall'art. 23 del D.P.R. 420/1974 e poi dalla legge n. 463/1978, secondo cui "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali è riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".
Con il D.Lgs. n. 297/1994 di "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" le richiamate disposizioni sono confluite, con modificazioni e integrazioni, nell'art. 589 che testualmente dispone "1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.".
Il successivo art. 570 aggiunge che "Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 569, è utile soltanto il servizio effettivamente prestato nelle scuole e istituzioni educative statali che sia stato regolarmente retribuito. Eventuali interruzioni dovute alla fruizione di congedo e di aspettativa retribuiti e quelle relative a congedo per gravidanza e puerperio sono considerate utili a tutti gli effetti per il computo dei periodi richiesti per il riconoscimento. Il riconoscimento dei servizi è disposto all'atto della nomina in ruolo."
Il legislatore del Testo Unico, nel disciplinare gli effetti del D.Lgs. n. 297/1994 sulla normativa previgente, ha
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dettato, all'art. 676, una disposizione di carattere generale prevedendo che "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante;
quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate.".
Dalla chiara formulazione della norma, pertanto, si evince che, a partire dalla pubblicazione del decreto legislativo, le norme antecedenti sono confluite nel testo unico e continuano ad applicarsi nei limiti sopra indicati.
5. In questo contesto si è inserita, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la contrattazione collettiva che nell'ambito scolastico, quanto ai
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