Trib. Torino, sentenza 06/02/2024, n. 325
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Testo completo
RGL n. 3307/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO in persona del Giudice dott. Lorenzo AUDISIO, all'esito della discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE art. 429 primo comma c.p.c. nella causa RGL n. 3307/2023 promossa da
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A, presso lo studio dell' avv. Giovanni Rinaldi, che la rappresenta e difende insieme agli avv. Fabio
Ganci, Walter Miceli e Nicola Zampieri, come da procura in atti
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
–(C.F.: ) - RT P.IVA_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa Tecla Riverso, Dirigente del di CP_3
, e dalla dott.ssa , dipendente dello stesso , CP_2 CP_4 CP_1 legalmente domiciliati presso l'Ambito di , Via Coazze n. Org_1 CP_2
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-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: Carta elettronica docenti
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: richiama le conclusioni di cui al ricorso.
Per parte convenuta: richiama le conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
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RGL n. 3307/2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Le domande ed allegazioni delle parti e lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato in data 12.5.2023 la sig.ra ha esposto Parte_1 di avere lavorato in forza di contratti a termine alle dipendenze del
convenuto in qualità di docente dall'a.s. 2019/2020, e lamenta CP_1 la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ai soli docenti di ruolo, chiedendo la condanna del
convenuto alla consegna della carta di euro 500,00 annui per gli CP_1 anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23.
Si è ritualmente costituito in giudizio il RT
, sostenendo la legittimità del riconoscimento del beneficio della
[...]
Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, evidenziando che solo in quest'ultimo caso la continuità della funzione didattica e della pianificazione dell'offerta formativa richiede uno sforzo di formazione maggiore da parte del lavoratore. Sul quantum debeatur ha contestato la spettanza in capo alla docente della Carta elettronica del Docente per l' a.s. 2019/2020, dal momento che la supplenza breve e saltuaria difetta del requisito della comparabilità con le prestazioni lavorative del docente a tempo indeterminato e, di conseguenza, della continuità del servizio.
All'odierna udienza i procuratori delle parti hanno discusso la causa, che viene decisa con la presente sentenza.
2.Il diritto alla carta elettronica del docente per i lavoratori a tempo determinato
L'art. 1 L. 107/2015, al c. 121, ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può
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essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di CP_1 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le concrete modalità operative per la messa a disposizione di tale importo sono state regolamentate dapprima con il DPCM 23 settembre 2015, e successivamente con il DPCM 28 novembre 2016.
La CGUE, investita della questione di compatibilità di tale normativa con le clausole 4.1 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022 nella causa C-450/2021 ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo