Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 353

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Mantova, sentenza 18/11/2024, n. 353
Giurisdizione : Trib. Mantova
Numero : 353
Data del deposito : 18 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
G B Presidente
V M Giudice relatrice
E P Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3681/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 16/07/2024
DA
rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CHIOCCHI MONICA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono congiuntamente che l'Onorevole Tribunale adito, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, Voglia disciplinare e conseguentemente emettere sentenza omologante gli accordi intervenuti ed i rapporti tra gli stessi ed i figli
e nelle modalità di seguito indicate: Parte_2 Parte_3

1. Affido dei minori ed ad entrambi i genitori, secondo le Pt_2 Pt_3 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'attuale abitazione della madre. Ogni


trasferimento di residenza dei minori dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i genitori stessi. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori congiuntamente e pertanto le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, nel rispetto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di questi. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli nei rispettivi periodi di convivenza. In caso di assenza o di comprovata e giustificata impossibilità dei genitori i minori saranno temporaneamente affidati ai nonni materni e/o alla nonna paterna che si occuperanno della gestione degli stessi.

2. il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo CP_1 desideri, previo accordo con la madre e con congruo preavviso, nel rispetto degli impegni di quest'ultima e dei figli. In ogni caso il Sig. potrà CP_1 tenere con sé ed per due weekend alternati ogni mese dal sabato Pt_2 Pt_3 pomeriggio al lunedì mattina secondo gli accordi di volta in volta raggiunti con la madre. Sarà il padre a prelevarli dalla casa materna il sabato e a riaccompagnarli a scuola il lunedì mattina. In caso di impossibilità del padre ad accompagnare a scuola i figli il lunedì mattina i genitori concorderanno per tempo le diverse modalità di rientro a casa della madre (ossia la domenica sera). Nella settimana in cui i figli non trascorreranno il fine settimana con il padre, lo stesso potrà averli con sé dalla serata del giovedì sino al sabato mattina, salvo diversi accordi di volta in volta raggiunti tra i genitori. Durante i periodi in cui ciascun genitore avrà con sé i figli, lo stesso si accorderà con l'altro genitore per il prelievo dei minori da scuola ovvero dai luoghi in cui i minori saranno impegnati in corsi linguistici
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