Trib. Messina, sentenza 11/12/2024, n. 2397

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 11/12/2024, n. 2397
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 2397
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, alla pubblica udienza svolta in data
11.12.2024 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2075/2014 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Luigi Mobilia;

CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 Parte_2 resistente rappresentata e difesa dall'avv. Marco Battaglia;

in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Amico;

in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso CP_3 dall'avv. Antonello Monoriti
Oggetto: differenze retributive e mansioni superiori
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.04.2014 esponeva di aver prestato Parte_1 servizio alle dipendenze della medesima società, dapprima nominata Controparte_2
Con e poi rispettivamente dal 18.09.2009 al 24.05.2011 e dal Parte_3
28.05.2011 al 21.03.2012, quale barman, 4° Livello.
Lamentava di aver invero espletato, per l'intero periodo, mansioni di direttore del personale, superiori a quelle di formale inquadramento.
Evidenziava di essere stato immotivatamente licenziato il 21.03.2012 e di aver contestato il licenziamento con raccomandata del 12.09.2012.
1
Invocava il pagamento dell'importo di € 5.180,00 a titolo di differenze retributive, contributive, di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità nonché di un importo, da quantificarsi tramite CTU contabile, derivante per lo svolgimento di fatto di mansioni di direttore di personale, a titolo di differenza di contribuzione, anche a fini pensionistico- previdenziali, nonché di TFR, assegni nucleo familiare non percepiti, tredicesime e quattordicesime non versate. Con Specificava di aver sottoscritto con in data 05.03.2013, Parte_3 accordo transattivo presso la Commissione Provinciale di Conciliazione di Messina, con cui veniva definita la controversia per il periodo di dipendenza formale presso tale società.
Rilevava la responsabilità solidale dei resistenti, stante la circostanza che le controparti altro non erano, di fatto, che la medesima società.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che il licenziamento irrogatogli il 24.05.2011 era simulato, stante la successiva riassunzione del 28.05.2011, e che venisse dichiarata la continuità del rapporto lavorativo e l'identità fra le due società convenute in giudizio, condannando le controparti al pagamento delle anzidette differenze retributive, con vittoria di spese da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Contr La resistente A. costituitasi in giudizio con memoria del Parte_2
23.02.2015, osservava la natura speculativa dell'avversa azione e puntualizzava come in data
24.05.2011 il dipendente della , avesse invero rassegnato le Parte_1 CP_2 dimissioni e non fosse stato licenziato.
Esponeva come successivamente il ricorrente avesse contattato l'amministratore unico di Contr essa resistente al fine di essere assunto dalla e che il rapporto di Parte_3 lavoro poi instauratosi si era concluso, il 21.03.2012, con il licenziamento per giusta causa dello stesso (insubordinazione e
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