Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2401
Sentenza
9 marzo 2025
Sentenza
9 marzo 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
N.R.G.A.C. 14222/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14222 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale ex art. 158 c.c. e 473 bis.14 c.p.c. promossa con ricorso
DA
(nata a [...] il [...] C.F. ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. CAPUOZZO ROSA presso la quale elettivamente domicilia in
Quarto (NA) alla Via Masullo 3/a
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. ANZEVINO EMILIANO presso il quale elettivamente domicilia in San Felice a Cancello (CE) alla Via Roma n.40
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda separativa in conformità agli accordi sopraggiunti tra le parti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.06.2024 , premetteva che aveva contratto Parte_1
matrimonio con in Napoli il 9.02.2008; che dalla loro relazione erano nati due Controparte_1
figli : ( 31.1.2009) e ( 31.3.2012); che ella lavorava part-time con contratto a tempo Per_1 Per_2 determinato con uno stipendio di € 750,00, mentre il marito era sottoufficiale dell'esercito con uno stipendio mensile di circa € 2.000,00, oltre le trasferte;
che la convivenza con il resistente non era più tollerabile avendo egli assunto un contegno denigratorio e violento nei suoi confronti che anche alla presenza dei figli. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente chiedeva: - dichiararsi la separazione personale per il venir meno dell'affectio coniugalis, con addebito nei confronti del Sig. Controparte_1
con conseguente ordine di trascrizione all'ufficio di competenza nel registro di stato civile;
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e con conseguente cambio di residenza del SI. ; Controparte_1
- Attribuire la casa familiare sita in Quarto (Na), Corso Italia n. 393, alla SI.ra ; Parte_1
- Affidare i minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare con la madre, sita in Quarto (Na), al
Corso Italia n. 393, determinando inoltre i tempi e le modalità della presenza dei minori presso ciascuno di essi, tenendo in considerazione l' attuale mancanza di equilibrio dei rapporti tra padre e figlio;
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un congruo assegno mensile straordinarie scolastiche, mediche e sportive ed al 100% per cento dell'assegno unico che in questo momento viene percepito dal padre;
- porre a carico del SI. il pagamento del 50% del canone di locazione della casa familiare;
CP_1
- Laddove si ritenga opportuno, per ritrovare l'equilibrio nel rapporto padre - figlio, stabilire l'inizio di un percorso genitoriale a carico del SI. presso gli assistenti sociali di Quarto (Na); CP_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 12,5%, iva e cpa nella misura di legge.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il quale non si opponeva alla domanda separativa formulata dalla Controparte_1
ricorrente ma contestava tutto quanto dedotto dalla stessa evidenziando di aver sempre adempiuto agli obblighi scaturenti dal matrimonio e di essersi sempre adoperato a preservare il