Trib. Torino, sentenza 04/04/2024, n. 859

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 04/04/2024, n. 859
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 859
Data del deposito : 4 aprile 2024

Testo completo

RGL n. 5359/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino
Sezione lavoro
Il Giudice dott. L A all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.

1. c.p.c. nella causa n. 5359/2023 R.G. Lav., promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in TORINO, VIA SAN PIO V 20, presso lo studio dell'Avv.
ROBERTO CARAPELLE, che la rappresenta e difende come da procura in atti
-ricorrente- contro
(C.F. ) - Controparte_1 P.IVA_1
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del CP_3 CP_4 di Torino e dal Dott. , Funzionario dello stesso
[...] Controparte_5
, legalmente domiciliati presso l' CP_1 Controparte_6
Torino, Via Coazze n. 18
-convenuto -
Oggetto: Risarcimento danni per abusiva reiterazione contratti a tempo determinato di docente di religione
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente: come da ricorso.
1


RGL n. 5359/2023
Per il convenuto: come da memoria difensiva. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con ricorso depositato il 24/07/2023 la sig.ra esponeva di Pt_1
Cont aver lavorato alle dipendenze del in forza di una rilevante serie di contratti a tempo determinato quale insegnante di religione cattolica, avendo prestato servizio per più di 36 mesi per sopperire ad esigenze lavorative non transitorie e a carenze strutturali e permanenti del comparto scuola.

2. Tanto premesso e richiamata la giurisprudenza interna e comunitaria, la ricorrente chiedeva che il Giudice accertasse l'abusiva reiterazione dei Cont contratti a termine e per l'effetto condannasse il al risarcimento del danno secondo i criteri di cui all'art. 32, comma 5, legge 183/2010. Cont

3. Il si è costituito mediante il deposito di comparsa con la quale ha contestato la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dell'abuso lamentato dalla ricorrente.

4. All'odierna udienza i difensori hanno discusso la causa che viene ora decisa con la presente sentenza.

5. La domanda di parte ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento, conformemente a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 13.1.2022 nella causa c-282/2019, i cui principi di diritto sono stati altresì recepiti dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 22256, 22261,
22265/2022 depositate il 14.7.2022 e con la sentenza n. 23974/2022 depositata il 2.8.2022.

6. Invero, la Suprema Corte nelle sentenze richiamate giunge a formulare
i seguenti condivisibili principi di diritto:
“Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i
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principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli".
"Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. n. 186 del 2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione
a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia
l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n.
183 del 2010, art. 32
, comma 5 (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art.
28
, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al
, qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso CP_1 nella reiterazione del ricorso a contratti a termine, l'onere della prova della
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legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso".

7. Al fine di meglio comprendere la questioni oggetto di causa è necessario ricostruire la specifica disciplina prevista per il reclutamento dei docenti di religione.

8. In particolare, va rilevato che la legge n. 824 del 1930, abrogata dal D.L. n. 112 del 2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali e prevedeva, all'art. 5, incarichi annuali da conferire, all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto, previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.

9. Con la legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) ed al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, ed a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento, previa intesa con la
Conferenza Episcopale Italiana.
10. Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751, con il D.P.R. 23 giugno 1990, n.
202 ed infine con il D.P.R. 20 agosto 2012, n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza
Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 ed il 28 giugno 2012.
11. Dette intese prevedono tutte in estrema sintesi che:
a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo
(scuole materne ed elementari) a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;

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b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;

c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti
e doveri degli altri insegnanti.
12. Sono altresì indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
13. Degli obblighi assunti con le richiamate intese il legislatore ha tenuto conto in sede di redazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 309, applicabile a tutte le scuole pubbliche non universitarie, oltre a ribadire che l'insegnamento della religione cattolica resta disciplinato dalle intese previste dal protocollo addizionale, al comma 2 precisa che detto insegnamento è assicurato mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano, ed al comma 3 ribadisce l'appartenenza degli insegnanti al corpo docente con parità di diritti e di doveri.
14. Anche le parti collettive hanno considerato la specialità della disciplina dell'insegnamento della religione e, a partire dal CCNL per il quadriennio normativo 1994/1997, hanno previsto, all'art. 47, commi 6 e 7, che gli insegnanti di religione cattolica vengono assunti secondo la disciplina di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
15. Peraltro, la contrattazione collettiva già prevedeva all'epoca una regola di rinnovo automatico dell'incarico annuale (art. 47, comma 6 e 7
CCNL comparto scuola 1994-1997), nel senso che esso era da aversi per
"confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge", con previsione espressamente valorizzata da Corte Costituzionale 22 ottobre 1999, n. 390 per escludere qualsiasi profilo di illegittimità della normativa nel suo insieme, sul rilievo che in tal
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modo la precarietà del rapporto non sarebbe stata assoluta, come già rilevato anche da questa S.C. (Cass. 21 gennaio 2016, n. 1066).
16. In questo contesto si è inserita la L. n. 186 del 2003 che ha introdotto, all'interno della
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