Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 349

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 349
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 349
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25258/21 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 1463/2021- R.G. n. 4249/20- pubblicata in data 27/04/2021 dal
Giudice di Pace di Barra
TRA
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. 13756881002, in persona del legale rapp.te p.t dott. Antonio Cristofaro, (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv.
Elena De Rosa (cf: [...], in virtù di procura in atti. appellante
CONTRO
OC RO (C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Ciro
Toscano (C.F. [...]) in virtù di procura allegata in atti appellata
NONCHE'
PREFETTURA DI NAPOLI, dom.ta ex lege presso l'Avvocatura dello Stato appellata contumace
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Nel primo grado di giudizio, svolto dinanzi al G.D.P. di Barra, CI TE proponeva, con atto di citazione, opposizione avverso l'estratto di ruolo rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, riferito alla cartella esattoriale n. 007120140427733368000, emessa per infrazioni al
Codice della Strada per un importo complessivo pari ad € 2.147,87. In particolare, eccepiva il difetto di notifica della suddetta cartella di pagamento, nonché la prescrizione/decadenza del credito
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azionato, con conseguente richiesta di annullamento della intera pretesa creditoria. Instaurato il giudizio recante R.G. n. 4249/2020, si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo di accertare e dichiarare l'assoluta inammissibilità e improcedibilità delle domande formulate dall'attore stante la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.. Deduceva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
Produceva nel merito la prova dell'avvenuta notificazione della cartella di pagamento impugnata.
Rimaneva , invece, contumace la Prefettura di Napoli.
Con sentenza n. 1463/2021- R.G. n. 4249/2020- depositata in data 27/04/2021, il Giudice di Pace di
Barra, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale del credito: 1) dichiarava l'estromissione della
Prefettura di Napoli per carenza di legittimazione passiva;
2) accoglieva la domanda e per l'effetto annullava la cartella di pagamento n. 007120140427733368000;
3) condannava l'Agenzia delle
Entrate Riscossione al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, che liquidava in complessivi € 400,00 di cui € 150,00 per spese oltre 15% spese generali, I. V.A. e C.P.A. come per legge.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nell'appellare la predetta sentenza, reiterava le medesime contestazioni già sollevate nel 1° grado di giudizio, deducendo, in particolare, l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c.. stante anche la rituale notificazione della cartella di pagamento. Eccepiva, inoltre, l'erronea estromissione dell'ente impositore dal giudizio di primo grado.
Si costituiva CI TE che eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione delle disposizioni contenute negli artt. 342 e/o 348bis c.p.c., nonché nel merito
l'infondatezza delle avverse censure, sia in fatto che in diritto stante la corretta statuizione del primo
Giudice, attesa l'irrituale notifica della cartella e della successiva intimazione di pagamento, nonché la maturata prescrizione del credito. Non si costituiva la Prefettura di Napoli che, sebbene ritualmente citata nel presente giudizio di appello, rimaneva contumace.
Con ordinanza del 16/10/2024 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE

2. L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità formulate ai sensi degli artt. 342 e
348 bis c.p.c. In particolare, l'atto introduttivo del presente grado di giudizio risulta conforme al dettato dell'art. 342 c.p.c., recando sia l'indicazione delle parti del provvedimento che l'appellante ha inteso avversare, sia l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della
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loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
in relazione all'art. 348 bis c.p.c., invece, la domanda risulta priva del carattere della manifesta infondatezza, come evidente anche dalle ragioni di merito di seguito evidenziate.
Va preliminarmente esaminato il motivo di appello con cui l'ADER ha dedotto che il Giudice di prime cure ha erroneamente dichiarata la carenza di legittimazione passiva della Prefettura.
In proposito occorre tener conto dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di esecuzione esattoriale.
Secondo un più recente orientamento, ormai consolidato, a cui lo scrivente Giudicante ritiene di aderire, il debitore, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione, deducendo vizi degli atti posti in essere dall'ente impositore, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, determinando l'illegittimità degli atti presupposti rientranti nella sfera dell'ente impositore anche l'illegittimità degli atti successivi di competenza dell'ente concessionario, pur essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore
(Cass. n. 10528 del 28/04/2017).
Pertanto deve ritenersi fondato il motivo di appello e dichiararsi la legittimazione passiva anche della
Prefettura quale ente impositore.

3.Ciò detto, tra i motivi esposti dall' appellante, carattere preliminare ed assorbente di qualsivoglia altra doglianza sollevata da tutte le parti in causa, assume quello dell'interesse ad impugnare un mero estratto di ruolo.
La questione è stata a lungo
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