Trib. Torino, sentenza 30/01/2024, n. 234
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Testo completo
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice, dott. S R, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8250/2022 R.G.L.
promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. RAFFONE Email_1 C.F._1
FAUSTO, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Palmieri 23, presso lo studio del
difensore, giusta procura allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
CONVENUTA – CONTUMACE
OGGETTO: retribuzioni
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: come da verbale
1
1. Con ricorso depositato in data 19/12/2022, ha allegato: CP_2
- di avere lavorato, quale dipendente, per la con contratto a tempo pieno e Org_1
determinato, con scadenza al 31/12/2019;
con le mansioni di operaio edile, inquadramento al
livello I del CCNL edilizia artigianato;
- che tale rapporto ha avuto prosecuzione dopo il 31/12/2019;
- di aver prestato numerose ore di lavoro straordinario, durante tale rapporto di lavoro;
ore non
risultanti dalle buste paga;
- di non essere stato integralmente retribuito, in corso di rapporto, non solo in relazione al lavoro
straordinario, ma anche in relazione alla retribuzione ordinaria, risultante dalle buste paga;
- che nel marzo del 2020 la ha affittato la propria azienda alla e che Org_1 CP_1
l'esponente, in data 29/4/2020, era quindi assunto dalla , con decorrenza dal 4/5/2020 CP_1
e durata sino al 30/6/2020;
- che in data 29/4/2020 era siglato dall'esponente e dalla accordo di conciliazione, in Org_1
sede protetta, mediante il quale la società già datrice di lavoro si impegnava a pagare al
ricorrente la somma complessiva netta di euro 3.424,00, in 12 rate mensili;
con previsione
espressa di cessazione della materia del contendere solo al momento dell'integrale
adempimento dell'accordo;
- che la non ha mai pagato alcuna parte delle somme previste dall'accordo;
Org_1
- che la è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 9/6/2021. Org_1
Il ha quindi chiesto in questa sede: la declaratoria di intervenuta risoluzione CP_2
dell'accordo di conciliazione del 29/4/2020;
la condanna della , ai sensi dell'art. 2112 CP_1
c.c., quale cessionaria di azienda dalla al pagamento di complessivi euro 19.456,70 a Parte_1
titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria;
in subordine, la condanna della al CP_1
2
pagamento di complessivi euro 14.982,95, a titolo di retribuzione ordinaria;
in via di estremo
subordine, la condanna della al pagamento di complessivi euro 3.424,00, somma CP_1
oggetto dell'accordo di conciliazione del 29/4/2020.
La convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante regolare notifica, ed è stata dichiarata
contumace.
In corso di causa è stata tentata l'escussione di due testi, in ordine alle asserite prestazioni di
lavoro straordinario indicate in ricorso;
all'odierna udienza, stante l'assenza ingiustificata di un
teste e l'esito negativo dell'intimazione per l'altro teste, parte ricorrente ha rinunciato
all'assunzione delle prove orali e ha discusso la causa per la decisione.
***
2. Le domande della ricorrente sono fondate e devono essere accolte, pur se nei limiti che si
precisano di seguito.
Si deve anzitutto precisare che costituiscono prova della sussistenza del rapporto di lavoro tra
il ricorrente e la Org_1
- contratto di assunzione a tempo pieno e