Trib. Treviso, sentenza 07/08/2024, n. 1490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1402/2024, promosso con ricorso depositato in data 21.3.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via D. Manin n. 12;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudenzia Brunello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza delle Istituzioni n. 39/F;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 6.8.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1- SULLO STATUS
Pronuncia della separazione tra i signori e senza addebito, con comunicazione al Controparte_1 Parte_1
Comune di Spresiano per le annotazioni nel registro degli atti di matrimonio (il matrimonio, celebrato il 21.7.2001 è stato iscritto al n. 16 parte II serie A).
2- AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Affido condiviso dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]) e loro Persona_1 Persona_2
collocamento presso la madre, in Treviso vicolo Zanella 55, o nella diversa abitazione che la signora dovesse reperire, dove comunque si trasferiranno entro il 31 dicembre 2024 e dove potrà abitare, finché lo desideri, anche la figlia , Per_3
maggiorenne.
3- TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI RT E OV CON IL PADRE
a) Nel periodo scolastico e in quelli di vacanza non diversamente regolamentati
- fine settimana alternati dalle 19.30 del venerdì (quindi prima di cena) fino alla domenica dopo cena, con rientro, nel periodo scolastico, in un orario rispettoso delle esigenze di sonno dei ragazzi;
- una sera infrasettimanale dalle 19, seguita da pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva
(il giorno sarà concordato all'inizio di ciascun anno scolastico e in mancanza di accordi sarà il mercoledì)
- due pranzi nel corso della settimana, (salvo diversi accordi da definire all'inizio dell'anno scolastico il lunedì e il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono il weekend con il padre e martedì e il giovedì delle settimane in cui è previsto che trascorrano il weekend con la madre).
b) Vacanze natalizie
2 Negli anni pari dalla sera del 30 dicembre fino alla conclusione delle vacanze e negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre.
Tutti gli anni però i ragazzi trascorreranno la sera della vigilia con la mamma e il pranzo di Natale con il papà.
c) Vacanze pasquali
Negli anni pari dall'inizio delle vacanze scolastiche alla sera di Pasqua, con rientro dalla mamma prima di cena, negli anni dispari dalla sera di Pasqua, prima di cena, fino al rientro a scuola con il papà.
d) Vacanze estive
Ciascun genitore potrà scegliere due settimane anche non consecutive di vacanze da trascorrere con i figli. I periodi prescelti saranno comunicati via email all'altro genitore entro il 31 maggio.
Chi non dovesse comunicare tempestivamente sceglierà il periodo di vacanza rispettando la scelta dell'altro genitore. Se entrambi comunicano tempestivamente e i periodi si sovrappongono, prevarrà negli anni pari la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre.
Per il 2024 le parti si sono già accordate.
In ogni caso
Potrà frequentare il padre, insieme ai fratelli, se lo vorrà, , che è quasi ventenne. Per_3
4 MANTENIMENTO DEI FIGLI
a) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il tempo che questi trascorrano con lui. Il signor
concorrerà al loro mantenimento anche versando mensilmente alla moglie un assegno di 300 euro per figlio, per CP_1
un totale di 900 euro a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione della convivenza.
b) L'assegno complessivo sarà elevato ad euro 1.000 a partire da ottobre 2024 se si iscriverà Per_3
all'università. Diversamente, l'ammontare resterà determinato in euro 900 in considerazione del fatto che la ragazza, che per età ha esigenze maggiori di quelle dei fratelli, potrà integrare le proprie disponibilità economiche facendo qualche lavoro anche saltuario.
c) Quando diventerà autosufficiente l'assegno a carico del signor sarà ridotto a 670 euro (sarà Per_3 CP_1
cioè esclusa la parte di assegno che riguarda , ma sarà elevata a 335 euro quello riguardante e Per_3 Per_1
) Per_2
3 d) Tutti gli importi, anche quelli ipotetici indicati sub b e c saranno rivalutati a decorrere dal mese corrispondente a quello in cui è
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi – Presidente dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. dott.ssa Cristina Bandiera – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale R.G. n. 1402/2024, promosso con ricorso depositato in data 21.3.2024 da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Catia Salvalaggio giusta mandato allegato telematicamente al ricorso,
elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Treviso, via D. Manin n. 12;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gaudenzia Brunello giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Treviso, piazza delle Istituzioni n. 39/F;
c.f.: CodiceFiscale_2
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 6.8.2024 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1- SULLO STATUS
Pronuncia della separazione tra i signori e senza addebito, con comunicazione al Controparte_1 Parte_1
Comune di Spresiano per le annotazioni nel registro degli atti di matrimonio (il matrimonio, celebrato il 21.7.2001 è stato iscritto al n. 16 parte II serie A).
2- AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Affido condiviso dei figli (nato il [...]) e (nato il [...]) e loro Persona_1 Persona_2
collocamento presso la madre, in Treviso vicolo Zanella 55, o nella diversa abitazione che la signora dovesse reperire, dove comunque si trasferiranno entro il 31 dicembre 2024 e dove potrà abitare, finché lo desideri, anche la figlia , Per_3
maggiorenne.
3- TEMPI DI PERMANENZA DEI FIGLI RT E OV CON IL PADRE
a) Nel periodo scolastico e in quelli di vacanza non diversamente regolamentati
- fine settimana alternati dalle 19.30 del venerdì (quindi prima di cena) fino alla domenica dopo cena, con rientro, nel periodo scolastico, in un orario rispettoso delle esigenze di sonno dei ragazzi;
- una sera infrasettimanale dalle 19, seguita da pernottamento e accompagnamento a scuola la mattina successiva
(il giorno sarà concordato all'inizio di ciascun anno scolastico e in mancanza di accordi sarà il mercoledì)
- due pranzi nel corso della settimana, (salvo diversi accordi da definire all'inizio dell'anno scolastico il lunedì e il mercoledì nelle settimane in cui trascorrono il weekend con il padre e martedì e il giovedì delle settimane in cui è previsto che trascorrano il weekend con la madre).
b) Vacanze natalizie
2 Negli anni pari dalla sera del 30 dicembre fino alla conclusione delle vacanze e negli anni dispari dal 23 al 30 dicembre.
Tutti gli anni però i ragazzi trascorreranno la sera della vigilia con la mamma e il pranzo di Natale con il papà.
c) Vacanze pasquali
Negli anni pari dall'inizio delle vacanze scolastiche alla sera di Pasqua, con rientro dalla mamma prima di cena, negli anni dispari dalla sera di Pasqua, prima di cena, fino al rientro a scuola con il papà.
d) Vacanze estive
Ciascun genitore potrà scegliere due settimane anche non consecutive di vacanze da trascorrere con i figli. I periodi prescelti saranno comunicati via email all'altro genitore entro il 31 maggio.
Chi non dovesse comunicare tempestivamente sceglierà il periodo di vacanza rispettando la scelta dell'altro genitore. Se entrambi comunicano tempestivamente e i periodi si sovrappongono, prevarrà negli anni pari la scelta della madre e negli anni dispari quella del padre.
Per il 2024 le parti si sono già accordate.
In ogni caso
Potrà frequentare il padre, insieme ai fratelli, se lo vorrà, , che è quasi ventenne. Per_3
4 MANTENIMENTO DEI FIGLI
a) Ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto dei figli per il tempo che questi trascorrano con lui. Il signor
concorrerà al loro mantenimento anche versando mensilmente alla moglie un assegno di 300 euro per figlio, per CP_1
un totale di 900 euro a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione della convivenza.
b) L'assegno complessivo sarà elevato ad euro 1.000 a partire da ottobre 2024 se si iscriverà Per_3
all'università. Diversamente, l'ammontare resterà determinato in euro 900 in considerazione del fatto che la ragazza, che per età ha esigenze maggiori di quelle dei fratelli, potrà integrare le proprie disponibilità economiche facendo qualche lavoro anche saltuario.
c) Quando diventerà autosufficiente l'assegno a carico del signor sarà ridotto a 670 euro (sarà Per_3 CP_1
cioè esclusa la parte di assegno che riguarda , ma sarà elevata a 335 euro quello riguardante e Per_3 Per_1
) Per_2
3 d) Tutti gli importi, anche quelli ipotetici indicati sub b e c saranno rivalutati a decorrere dal mese corrispondente a quello in cui è
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