Trib. Vercelli, sentenza 05/12/2024, n. 604

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vercelli, sentenza 05/12/2024, n. 604
Giurisdizione : Trib. Vercelli
Numero : 604
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

R.G. n. 685/2024
(continua da verbale udienza 05/12/2024
Il Giudice dott.ssa Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio
In assenza dei difensori
Pronuncia la seguente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di VERCELLI
GIUDICE del LAVORO
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Ettore Meano ( e presso il suo studio in Collegno Email_1
(TO), via Cesare n. 11, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso ricorrente
CONTRO
(c.f , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore resistente contumace
Oggetto: Accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 L. 107/2015.
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Causa discussa e decisa all'odierna udienza sulle conclusioni precisate nel verbale che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 05/09/2024 , docente presso il resistente Parte_1 CP_1 in virtù di contratti a tempo determinato, lamenta la mancata corresponsione della c.d. “Carta elettronica del docente”, ossia dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali solo per i docenti assunti con contratti a tempo indeterminato.
A sostegno della domanda il ricorrente deduce:
-di aver prestato servizio quale docente negli a.s. 2022/2023 e 2023/2024;

-di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015
, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”);

-che tale indennità va riconosciuta anche al personale a tempo determinato in quanto l'assetto normativo e contrattuale prevedono lo stesso diritto-dovere alla formazione sia nei confronti del personale docente a tempo determinato che del personale docente a tempo indeterminato;

-che l'art. 1 della Legge n. 107/2015, riconoscendo l'indennità di € 500,00 annui al solo personale assunto a tempo indeterminato, integra una discriminazione vietata dalla clausola
4 dell'accordo quadro del 18.3.99 e con l'obbligo di parità di trattamento di lavoratori comparabili sancita dagli artt. 20 e 21 della CDFUE.
Il ricorrente chiede, pertanto, l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici sopra indicati così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente di condannare il alla corresponsione alla parte Controparte_1 ricorrente dell'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre interessi legali
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dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione della parte ricorrente.
Il resistente, pur regolarmente citato in giudizio, non si è costituito e all'dierna CP_1
udienza di discussione è stato dichiarato contumace.
§§§
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e va accolta per i motivi che seguono.
Dirimente per il riconosciuto fondamento della domanda è la pronuncia della CG
(ordinanza 18 maggio 2022, sesta sezione, causa C-450/21), preceduta in data 16.3.2022 dalla pubblicazione della sentenza n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, Sez. Settima, che mutando il proprio precedente orientamento (vedi sentenza n. 3979/2017), ha annullato gli atti amministrativi impugnati nella parte in cui non contemplavano i docenti non di ruolo tra i destinatori della carta del docente.
Contesto normativo.
Normativa Nazionale di riferimento.
L'art. 282 del decreto legislativo n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) statuisce che «L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico -pedagogica».
L'art. 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola del 4 agosto
1995 dispone che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto».
L'art. 63 del successivo C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27 novembre 2007 ribadisce che «1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per
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un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio...».
L'art. 1, commi 121124, della Legge n. 107/2015 prevede: «121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_2
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.
La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il CP_2
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.
124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato
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ogni tre anni con decreto del ., sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di CP_2
categoria.»
L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
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