Trib. Parma, sentenza 18/12/2024, n. 441
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 5126/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Molè, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Superti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei R_ quali potrà esercitare la responsabilità genitoriale. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé, eserciterà la responsabilità R_ genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e gestione.
2. La figlia avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, che R_
sino a sua nuova determinazione, continuerà ad abitare nell'unità immobiliare condotta in locazione di Parma, Via G. Lanfranco n.9.
3. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la R_ madre e, salvo diverso nuovo accordo, il padre terrà la bambina con le seguenti modalità: a) tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 circa, ovvero per i futuri gradi di istruzione della minore in altro diverso orario compatibile con l'ingresso a scuola, quando si recherà presso l'abitazione di domicilio/residenza della figlia e porterà la stessa a scuola. La sig.ra farà trovare la figlia sotto casa al momento dell'arrivo del padre. Tali Pt_2 incontri sono esclusi nei giorni di chiusura della scuola per festività. b) Nella prima e nella terza settimana del mese, dal sabato mattina alle 9.30 fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, oppure, solo ove vi sia previo accordo tra i genitori, dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.30. I pernottamenti sono inclusi.
c) Nella seconda e la quarta settimana del mese, dal mercoledì alle ore 16,00 fino al venerdì mattina alle 9.00, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola. I pernottamenti sono inclusi.
Nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, qualora il padre fosse impossibilitato per impegni lavorativi, la sig.ra preleverà la figlia a scuola alle ore 16,00 e la accompagnerà Pt_2 presso la nonna paterna, con la quale la minore resterà fino all'arrivo del padre, ovvero la porterà in altro luogo indicato da quest'ultimo. In tali casi il padre dovrà dare preavviso alla madre almeno 24 ore prima dell'uscita da scuola della figlia.
d) Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre, nei giorni della settimana nei quali starà presso la madre, avrà facoltà di prendere R_ la figlia all'uscita da scuola alle 15,45 e, quindi, tenerla con sé nel tempo che avrà a disposizione e, comunque, non oltre due ore. La stessa facoltà spetta alla madre nei due giorni infrasettimanali in cui la bambina starà con il padre. e) Salvo diverso accordo tra i genitori, ogni anno trascorrerà con il padre il giorno R_
29 novembre (compleanno sig. ) e la festa del papà e con la madre il giorno 27 Pt_1 aprile (compleanno sig.ra e la festa della mamma. Pt_2 Qualora una delle suddette ricorrenze dovesse cadere nel giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo non avrà diritto ad effettuare il recupero del giorno perso e ciò fino a quando non sarà in grado di esprimere compiutamente la propria volontà. R_ f) Vacanze estive: fino al compimento del sesto anno, durante le ferie estive, R_ trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni di vacanza consecutivi e, a decorrere dal sesto anno di età, quindici giorni consecutivi. I genitori concorderanno di anno in anno, con congruo anticipo, i rispettivi periodi di vacanza con la minore.
g) Festività natalizie/patrono: trascorrerà con il padre dalle ore 9,30 del giorno 24 R_ dicembre fino alle 9.30 del giorno di Natale, quando verrà riportata dalla madre, con la quale trascorrerà l'intera giornata, fino al mattino successivo. Il 26 dicembre starà R_ con il genitore individuato in base al calendario settimanale concordato. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, il 31 dicembre e Capodanno, e l'Epifania ed il giorno 13 gennaio, festa del santo patrono (pertanto un genitore terrà
nei giorni 31 dicembre e Capodanno mentre l'altro terrà la minore presso di sé il 6 R_ ed il 13 gennaio, e viceversa nell'anno successivo). h) Festività pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua e dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente, inclusi i pernottamenti (pertanto quando un genitore terrà dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua R_ l'altro la minore dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente e viceversa l'anno successivo).
i) Compleanno della minore: il 23 febbraio (compleanno di ) i genitori R_ trascorreranno un paio di ore insieme alla figlia nel pomeriggio e, ad anni alterni, un genitore cenerà con la figlia il 23 febbraio e l'altro genitore il 24 febbraio. j) In occasione delle altre festività civili starà con il genitore individuato in base R_ al calendario di frequentazione concordato.
k) Il calendario concordato, con le relative modalità di visita e gestione di , in R_ funzione di eventuali cambi turno e/o giorni di ferie della sig.ra così come in Pt_2 funzione di viaggi di lavoro fuori Parma o impegni personali nel weekend del sig. Pt_1
e/o della sig.ra potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori e Pt_2 comunque previo preavviso di ore 72.
l) Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a tenere la figlia nei giorni o nelle ore di competenza potrà, a propria discrezione, affidare la bambina all'altro genitore, ad un parente proprio o dell'altro genitore, ovvero ad una babysitter da esso unilateralmente individuata. In tale ultimo caso avrà l'obbligo di informare preventivamente l'altro
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati: dott. Paola Belvedere Presidente rel. e est. dott. Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio congiunto R.G. n. 5126/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dall'avv. Isabella Molè, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo stesso difensore;
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Superti, elettivamente Parte_2 domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
1. La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ciascuno dei R_ quali potrà esercitare la responsabilità genitoriale. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano l'istruzione, l'educazione e la salute della figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé, eserciterà la responsabilità R_ genitoriale separatamente, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione e gestione.
2. La figlia avrà residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la madre, che R_
sino a sua nuova determinazione, continuerà ad abitare nell'unità immobiliare condotta in locazione di Parma, Via G. Lanfranco n.9.
3. Il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo accordo con la R_ madre e, salvo diverso nuovo accordo, il padre terrà la bambina con le seguenti modalità: a) tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 circa, ovvero per i futuri gradi di istruzione della minore in altro diverso orario compatibile con l'ingresso a scuola, quando si recherà presso l'abitazione di domicilio/residenza della figlia e porterà la stessa a scuola. La sig.ra farà trovare la figlia sotto casa al momento dell'arrivo del padre. Tali Pt_2 incontri sono esclusi nei giorni di chiusura della scuola per festività. b) Nella prima e nella terza settimana del mese, dal sabato mattina alle 9.30 fino al lunedì mattina, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola, oppure, solo ove vi sia previo accordo tra i genitori, dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 18.30. I pernottamenti sono inclusi.
c) Nella seconda e la quarta settimana del mese, dal mercoledì alle ore 16,00 fino al venerdì mattina alle 9.00, quando il padre accompagnerà la figlia a scuola. I pernottamenti sono inclusi.
Nei pomeriggi di mercoledì e giovedì, qualora il padre fosse impossibilitato per impegni lavorativi, la sig.ra preleverà la figlia a scuola alle ore 16,00 e la accompagnerà Pt_2 presso la nonna paterna, con la quale la minore resterà fino all'arrivo del padre, ovvero la porterà in altro luogo indicato da quest'ultimo. In tali casi il padre dovrà dare preavviso alla madre almeno 24 ore prima dell'uscita da scuola della figlia.
d) Previo accordo tra i genitori e compatibilmente con i suoi impegni di lavoro, il padre, nei giorni della settimana nei quali starà presso la madre, avrà facoltà di prendere R_ la figlia all'uscita da scuola alle 15,45 e, quindi, tenerla con sé nel tempo che avrà a disposizione e, comunque, non oltre due ore. La stessa facoltà spetta alla madre nei due giorni infrasettimanali in cui la bambina starà con il padre. e) Salvo diverso accordo tra i genitori, ogni anno trascorrerà con il padre il giorno R_
29 novembre (compleanno sig. ) e la festa del papà e con la madre il giorno 27 Pt_1 aprile (compleanno sig.ra e la festa della mamma. Pt_2 Qualora una delle suddette ricorrenze dovesse cadere nel giorno di spettanza dell'altro genitore, quest'ultimo non avrà diritto ad effettuare il recupero del giorno perso e ciò fino a quando non sarà in grado di esprimere compiutamente la propria volontà. R_ f) Vacanze estive: fino al compimento del sesto anno, durante le ferie estive, R_ trascorrerà con ciascun genitore dieci giorni di vacanza consecutivi e, a decorrere dal sesto anno di età, quindici giorni consecutivi. I genitori concorderanno di anno in anno, con congruo anticipo, i rispettivi periodi di vacanza con la minore.
g) Festività natalizie/patrono: trascorrerà con il padre dalle ore 9,30 del giorno 24 R_ dicembre fino alle 9.30 del giorno di Natale, quando verrà riportata dalla madre, con la quale trascorrerà l'intera giornata, fino al mattino successivo. Il 26 dicembre starà R_ con il genitore individuato in base al calendario settimanale concordato. I genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, il 31 dicembre e Capodanno, e l'Epifania ed il giorno 13 gennaio, festa del santo patrono (pertanto un genitore terrà
nei giorni 31 dicembre e Capodanno mentre l'altro terrà la minore presso di sé il 6 R_ ed il 13 gennaio, e viceversa nell'anno successivo). h) Festività pasquali: i genitori trascorreranno con la figlia, ad anni alternati, dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua e dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente, inclusi i pernottamenti (pertanto quando un genitore terrà dalle 9.30 del venerdì Santo alle 18.30 della domenica di Pasqua R_ l'altro la minore dalle 18.30 della domenica di Pasqua fino alle 18.30 del martedì susseguente e viceversa l'anno successivo).
i) Compleanno della minore: il 23 febbraio (compleanno di ) i genitori R_ trascorreranno un paio di ore insieme alla figlia nel pomeriggio e, ad anni alterni, un genitore cenerà con la figlia il 23 febbraio e l'altro genitore il 24 febbraio. j) In occasione delle altre festività civili starà con il genitore individuato in base R_ al calendario di frequentazione concordato.
k) Il calendario concordato, con le relative modalità di visita e gestione di , in R_ funzione di eventuali cambi turno e/o giorni di ferie della sig.ra così come in Pt_2 funzione di viaggi di lavoro fuori Parma o impegni personali nel weekend del sig. Pt_1
e/o della sig.ra potrà subire variazioni di comune accordo tra i genitori e Pt_2 comunque previo preavviso di ore 72.
l) Nel caso in cui un genitore sia impossibilitato a tenere la figlia nei giorni o nelle ore di competenza potrà, a propria discrezione, affidare la bambina all'altro genitore, ad un parente proprio o dell'altro genitore, ovvero ad una babysitter da esso unilateralmente individuata. In tale ultimo caso avrà l'obbligo di informare preventivamente l'altro
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi