Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2024, n. 334
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Testo completo
R.G. n. 1488/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa G C Presidente
Dott.ssa L F Giudice rel.
Dott.ssa R D P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LIMA GUGLIELMO, il quale lo Parte_1
rappresenta e difende in virtù di procura in atti e , elettivamente Parte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. REGA MICHELE, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 13/06/2024, le parti hanno chiesto di regolamentare i rapporti genitoriali con riguardo al figlio minore (23.06.2022) alle seguenti Per_1
condizioni:
- Affido del figlio minorenne ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina Persona_2 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso
l'abitazione della madre e dei nonni materni;
- Le decisioni di maggior rilievo nell'interesse del figlio, afferenti all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da ambedue i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, come anche delle aspirazioni dello stesso;
- È onere dei genitori di tenersi vicendevolmente informati in ordine a tutte le questioni afferenti al figlio;
- Ambedue i genitori conservano il diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le
1
questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
- La Sig.ra avrà la facoltà di trasferire ulteriormente la propria residenza e quella del Parte_2
figlio, a condizione che ciò non comprometta il diritto di visita