Trib. Modena, sentenza 23/04/2024, n. 391

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 23/04/2024, n. 391
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 391
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo

N. 242/2023 R.G.
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di MO, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al N. 242/2023 R.G. promossa da
NN DA, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Claudio Lalli;

OPPONENTE contro
CHEF EXPRESS S.P.A. (P. IVA: 00876120213), con sede in Castelvetro di MO
(MO), in persona del procuratore dott. Massimo Lauro, rappresentata e difesa dall'Avv.
Leonardo Vesci;

OPPOSTA
Avente ad oggetto: licenziamento per giustificato motivo oggettivo – repechage - nullità – decadenza ex art. 6, L. n. 604/1966
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'opponente conclude come da ricorso in opposizione del
03.03.2023: “Valutare se rilevante l'eccezione di incostituzionalità sollevata in atti, ovvero
pagina 1 di 33 I. Voglia dichiarare in via assorbente e principale nullo/illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del ricorrente perché intimato dalla spa HE EX nel periodo in cui vigeva il divieto di intimare un licenziamento con tale giustificazione e per la nullità della procedura ex art. 7 L 300/70.
II. Voglia, ove non ritenuta assorbente la richiesta di cui la punto 1, dichiarare comunque illegittimo il licenziamento del ricorrente perché insussistente la motivazione di giustificato motivo oggettivo e quindi il fatto posto a base del licenziamento per tutte le ragioni esposte in premessa, nonché per violazione dell'obbligo di repechage imposta dalla legge per tutti i motivi esposti nell'opposizione e nel ricorso.
III. Voglia conseguentemente ordinare alla HE EX spa con sede in Castelvetro di MO Via
MO 53 in persona del legale rappresentante pro-tempore di reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro precedentemente ricoperto presso l'area di servizio SI ES della HE EX spa.
IV. Voglia conseguentemente condannare la HE EX spa con sede in Castelvetro di MO Via
MO 53 in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo/nullo licenziamento subito una somma pari a tutte le mensilità maturate dal di del licenziamento al di della effettiva reintegra nel posto di lavoro quantificando il valore della retribuzione mensile nella misura di € 2.401,24 (o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
V. Voglia conseguentemente ancora condannare la HE EX spa con sede in Castelvetro di
MO Via MO 53 in persona del legale rappresentante pro-tempore a versare presso i competenti istituti previdenziali i dovuti contributi maturati dalla data del licenziamento alla data dell'effettivo reintegro.
VI. Voglia, in via subordinata, dichiarare illegittimo il licenziamento e risolto il rapporto e condannare la
HE EX spa con sede in Castelvetro di MO Via MO 53 in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare al ricorrente a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento subito una somma pari a non meno di n° 36 mensilità (o in quella misura che sarà ritenuta di Giustizia) quantificando il valore della retribuzione mensile nella misura di € 2.401,24 (o in quella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
VII. Voglia infine condannare in tutti i casi la HE EX spa con sede in Castelvetro di MO Via
MO 53 in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare sia le spese del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 1 Comma 48 Legge 92/2012 sia quelle della presente fase nel rispetto del
D.M. vigente.”
Il procuratore dell'opposta conclude come da note finali del 13.03.2024: “IN VIA
PRINCIPALE: rigettare integralmente l'opposizione proposta, il ricorso e tutte le domande proposte dal pagina 2 di 33 Signor AN RE, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra esposte e per l'effetto confermare il decreto di rigetto n. cronol. 317/2023 del Tribunale Lavoro di MO qui opposto;

IN VIA SUBORDINATA: nella non creduta ipotesi di riforma anche parziale del decreto cronol.
317/2023 del Tribunale di MO con accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie, riconoscere esclusivamente l'indennità risarcitoria minima per i presunti vizi di forma (6 mensilità) o per la presunta insussistenza del giustificato motivo oggettivo (12mensilità) all'interno dei delta risarcitori previsti dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;
IN VIA RICONVENZIOALE: in parziale riforma del predetto decreto cronol. 317/2023 pubblicato il 1 febbraio 2023, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza della controparte dal termine per
l'impugnazione del licenziamento;

IN OGNI CASO, con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE


1. Fase Sommaria

1.1. Con ricorso ex art. 1, comma 48, Legge n. 92/2012 del 09.11.2020,
RE AN chiedeva accertarsi la nullità/illegittimità del licenziamento del
21.09.2020, perché intimato “nel periodo in cui vigeva (e ancora vige) il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo” stabilito dall'art. 14 del cd. Decreto
Agosto, nonché l'illegittimità dello stesso recesso datoriale in quanto insussistente il giustificato motivo oggettivo e perché intimato in violazione dell'obbligo di repechage,
e, per l'effetto, condannarsi HE EX S.p.a. a reintegrarlo nel posto di lavoro e a corrispondere le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione (o, in via subordinata, a versare un'indennità risarcitoria non inferiore a 36 mensilità dell'ultima retribuzione mensile di €. 2.401,24), oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di legge.
Il ricorrente deduceva che: 1) dall'1.11.2003 al 21.09.2020 prestava attività lavorativa alle dipendenze di HE EX S.p.a., come impiegato di 3° livello del CCNL Fipe
2010, presso l'Area di servizio SI ES;
2) nell'area di servizio erano presenti un bar/pizzeria, un ristorante self-service e un market;
3) nel corso del rapporto svolgeva sia attività di direzione, sia attività di magazzino/celle/market, sia compiti di pertinenza pagina 3 di 33
degli operatori (preparazione panini, pizza, snack, addetto alla cassa, pulizia ecc.);
4) presso l'autogrill operavano n. 8 lavoratori part-time, n. 6 lavoratori full-time e n. 4 addetti al servizio di direzione;
5) HE EX sostituiva il ristorante self-service con un Mc Donald's, attiguo al market e al bar;
6) i dipendenti assunti nel Mc Donald's venivano impiegati anche nei turni di lavoro del reparto market e bar;
7) in data
03.02.2020 HE EX avviava la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art. 7, Legge n. 604/1966, per complessive 3 unità di personale;
8) la datrice di lavoro comunicava di dover procedere alla “ristrutturazione e riorganizzazione delle aree interne”, con conseguente soppressione di due posizioni di working manager e una posizione di cuoca;
9) la procedura si concludeva con il licenziamento del 21.09.2020, impugnato con lettera del 24.09.2020;
10) la convenuta procedeva all'assunzione a tempo indeterminato di n. 3 nuovi manager di 4° livello e all'assunzione di n. 2 apprendisti e di altre n. 6 unità lavorative;
presso il Mc Donald's operavano anche 7 lavoratori a tempo determinato;
11) il recesso datoriale era nullo in quanto “intimato all'interno del periodo in cui vigeva (e ancora vige) il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sancito dal legislatore per la tutela dei lavoratori nel periodo segnato dalla pandemia CO (da ultimo il cosiddetto Decreto agosto che dispone il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo)”;
12) l'art. 14, comma 2, D.L. n.
104/2020
, nel disciplinare la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si limitava a stabilire che “restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 delle medesima legge”, quindi con il chiaro intento di differenziare questa categoria di licenziamenti da quelli collettivi di cui al primo comma non inserendo la previsione “se avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020”.
1.2. HE EX S.p.a. eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, L. n. 604/1966, e
l'infondatezza in fatto e in diritto delle deduzioni attoree, instando per il rigetto del ricorso. Essa rilevava che: 1) RE AN veniva assunto a tempo indeterminato nel 2017, come operaio di 3° livello del CCNL Turismo Fipe, con orario full time (40 ore settimanali);
2) l'area di servizio SI ES era composta, al suo interno, da un
pagina 4 di 33
ristorante, un market e un bar mokà;
3) la gestione era affidata a n. 1 Store Manager
(Direttore del punto vendita), n. 1 Assistente Store Manager e n. 2 Working Manager
(responsabili di turno, tra cui il ricorrente);
4) nel 2019 l'azienda riorganizzava le aree interne del punto vendita: eliminava il ristorante, riduceva l'area bar e inseriva un nuovo format Mc Donald's;
5) a seguito della ristrutturazione del locale, venivano soppresse le figure di working manager e di cuoca e venivano mantenuti i rapporti di lavoro con gli addetti al servizio e con le figure apicali di Direttore e Assistente di direzione;
6) con lettera del 03.02.2020 (ricevuta dal ricorrente il 19.02.2020), veniva richiesta all'I.T.L. la convocazione delle parti dinanzi alla Commissione di conciliazione, ai sensi dell'art. 7, L. n. 604/1966;
la stessa missiva veniva inviata ai dipendenti
MA AV (working manager) e EN PE (cuoca);
7) venivano formulate diverse proposte lavorative, finalizzate alla conservazione del posto di lavoro (in data 6 marzo, 5 giugno, 8 e 18 settembre 2020), tutte rifiutate dal ricorrente;
8) la procedura dinanzi all'I.T.L. si concludeva con esito negativo in data 05.09.2020 e con missiva del
21.09.2020 veniva intimato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
9) dopo il
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