Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12643

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 10/12/2024, n. 12643
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12643
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudi a Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 15231/23 all'udienza del 10/12/2024, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv Paola Libbi pec Parte_1 Email_1
giusta delega in atti ;

[...]

RICORRENTE
E

in persona dell'amministratore unico legale rappresentante p.t., CP_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv Angelo Montalto CP_2 pecavv. .giuffre. it , giusta procura in atti Email_2

RESISTENTE

Oggetto: differenze retributive FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8/5/23 il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della natura subordinata a tempo indeterminato, full time, del rapporto in atti a far data dall'1 giugno 2014:
1) accertare e dichiarare, in virtù delle mansioni concretamente espletate e dell'orario di lavoro effettivamente osservato, il diritto del ricorrente ad essere inquadrato, dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019, al 5° livello del CCNL Alimentari Artigianato e, dall'1 maggio 2019 fino al termine del rapporto, al 4° livello del CCNL di settore ed a percepire la retribuzione corrente e differita corrispondente;

2) per l'effetto, condannare la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda complessiva di €. 58.970,99 per differenze retributive a vario titolo maturate dal giugno 2014 in poi, come meglio specificato negli allegati conteggi, depositati unitamente al presente ricorso, o comunque di quella maggiore o minore di giustizia che risulterà in corso di causa, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 e 2103 c.c., da liquidarsi anche in via equitativa.” A sostegno del ricorso assumeva di aver iniziato a lavorare l'1 giugno 2014;
di aver sottoscritto un contratto di collaborazione occasionale decorrente dal 20.10.16 al 28.2.17 , prorogato fino al 30.3.17;
che veniva formalizzato il rapporto di lavoro con un contratto a tempo indeterminato ,il 4.10. 2017 , con un orario part -time pari a 15 ore settimanale con inquadramento al quinto livello CCNL Alimentari Artigianato con la qualifica di addetto alla gastronomia;
che sino al 30 aprile 2019 si era occupato della preparazione ,cottura dei fritti e all'occorrenza stava anche del banco, sistemava le pizze posizionandole ,serviva i clienti e riceveva i pagamenti;
che dal maggio 2019 fino alla fine del rapporto, preparava gli impasti per le pizze ,puliva e preparava le verdure, condiva, infornava le pizze, tagliava i formaggi, riponeva le pizze nelle scatole dell'asporto, puliva il piano lavoro;
che anche in tale periodo si occupava del banco;
che per tutto il rapporto aveva svolto sempre un orario di 40 ore settimanale ed in particolare dall'inizio del rapporto al 30 aprile 2019 aveva lavorato su due turni dal lunedì al sabato dalle 7,00 alle 15,00 e dalle 15,00 alle 23,00 ;che dall'uno maggio 2019 al marzo 2020 aveva lavorato con lo stesso orario dal lunedì al venerdì ma il sabato lavorava dalle 10,00 alle 22,00 ;
che dal maggio a settembre 2020 aveva lavorato per sei giorni a settimana dalle 9,00 alle 21,30 e dall'ottobre 2020 fino al termine del rapporto aveva lavorato dalle 09,30 alle 21,30 dal martedì a sabato;
che il rapporto era sempre stato di natura subordinata, che per le mansioni svolte doveva essere inquadrato nel quinto livello dal giugno 2014 al 30 aprile 2019 e nel quarto livello dal maggio 2019 alla fine del rapporto;
che a causa della pandemia la pizzeria da stata chiusa nei mesi di marzo e aprile e la ricorrente non aveva percepito alcuna retribuzione;
che aveva goduto di due settimane di ferie l'anno e non aveva percepito nulla per le restanti ferie non godute;
che a titolo di ordinario, straordinario, tredicesima, ferie e permessi non goduti, preavviso e tfr aveva diritto ad euro 58.970,99 Concludeva come sopra. Si costituiva la assumendo
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