Trib. Verona, sentenza 05/07/2024, n. 453

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 05/07/2024, n. 453
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 453
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE
COLLEGAMENTO DA REMOTO
R.G. 1506/2023
Oggi 05/07/2024 innanzi al giudice dott. Marco Cucchetto sono comparsi
• l'avv. Benedetto Ronchi per la parte ricorrente, personalmente presente;

• la dr.ssa Stefania Selvaggi quale funzionario ex art. 417 bis c.p.c. per parte resistente.
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti ove presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il giudice, considerato che la causa appare matura per la decisione, invita le parti, e per loro
i rispettivi procuratori, alla discussione.
Le parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi e concludono insistendo nelle istanze, eccezioni e deduzioni ivi svolte.
Le parti concordemente richiedono di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza ed il giudice le autorizza.
Su invito del giudice, le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza nulla osservando le parti.
All'esito il giudice si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato dispositivo di sentenza con motivazione contestuale, di cui dà lettura in assenza delle parti, esentate dal giudice su concorde richiesta.
Il Giudice
Dott. Marco Cucchetto


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro

Il Giudice, dott. Marco Cucchetto , all'udienza del 05/07/2024 ha pronunciato, mediante
lettura del dispositivo, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1506 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 24/09/2023
da
AT IN MI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
RONCHI BENEDETTO, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. RONCHI
BENEDETTO
Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F. 80015150271),
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SI (C.F. 80018500829),
con il patrocinio della dr.ssa SELVAGGI STEFANIA, funzionaria ex art. 417-bis c.p.c.
elettivamente domiciliato in VIA FATTORI 60 90146 PALERMO presso il difensore dr.ssa
SELVAGGI STEFANIA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato ex art. 700 c.p.c. e contestualmente nel giudizio di merito in data 24.9.23 EM AG ME, Dirigente in servizio presso l'I.C.2 di
Pescantina, già vincitrice del corso-concorso nazionale per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. MIUR n.1259 del 23.11.17, esponeva che:
1
ha presentato domanda di partecipazione alle operazioni di mobilità interregionale per l'anno scolastico 2023/24, richiedendo il trasferimento in una sede della NE
SI (doc. n. 8) per la necessità di prendersi cura della propria suocera,
BE RM (nata il [...], già residente a Milazzo ed attualmente residente ad Acireale, nell'abitazione della ricorrente, alla via E. Toti n.

1 - doc. 16), disabile accertata in situazione di gravità ex art. 3, c.3 L.104/92 sin dalla visita del
7.2.23 (doc.18);

è referente unica per l'assistenza alla propria suocera in quanto i figli della
BE non possono prestarle assistenza:
- la figlia, IA GI, risiede a Millesimo (SV) ed è madre di due bimbi rispettivamente di zero e di due anni di età, inoltre il marito lavora stabilmente a
Millesimo;

- la figlia, IA RE, è residente e lavora a Firenze;

- il figlio IA AT IO (marito della ricorrente) è affetto da patologie che impediscono l'assistenza (“Tendinopatia rotulea cronica, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi diffusa, nevrite post covid”: v. doc. 2), peraltro rifiutata dalla madre per comprensibili ragioni di pudore legate al sesso maschile del figlio;

- il marito, IA TO, ha 91 anni ed è impossibilitato a prendersene cura. con istanza del 14.6.23, ha ottenuto dall'U.S.R. Veneto l'autorizzazione a fruire dei permessi per assistere la suocera (doc.21);

a fronte della esposta situazione familiare la ricorrente ha quindi richiesto il trasferimento interregionale ai sensi dell'art. 33 c.5 L.104/92 indicando solo preferenze sintetiche per province e comuni della NE Sicilia che, per dislocazione e distanza rispetto al domicilio dell'assistita, le consentirebbero di prestare assistenza alla suocera disabile, secondo un proprio ordine di preferenza delle sedi dislocate in
Sicilia, tra cui anche il Comune di Milazzo dove era residente la suocera al momento della presentazione dell'istanza di mobilità ed il Comune di Acireale dove invece è domiciliata in attualità:

1. Comune di Acireale;

2. Comune di Catania;

3. Provincia di Catania;

4. Comune di Milazzo;

5. Comune di Messina;

l'Amministrazione Scolastica (USR SI), ha respinto l'istanza di trasferimento della dirigente, senza valutare le esposte circostanze e senza considerare che la distanza tra comune di residenza della disabile da assistere (Acireale) e sede scolastica assegnata (Pescantina) supera i 1300 km, e questo rende umanamente impossibile per la ricorrente rientrare ad Acireale nel corso della settimana, oltre che compromettere seriamente anche il diritto della ricorrente alla piena fruizione e valorizzazione dei 3 giorni di permessi al mese per handicap, previsti sempre dalla legge 104/92, di cui la ricorrente già beneficia;

2
in ogni caso, non sussistono né sono dimostrabili nel caso di specie ragioni oggettive contrarie a quelle esposte che rendano prevalente l'interesse organizzativo della P.A. a mantenere la ricorrente presso la sede scolastica di Pescantina e, dunque, recessivo l'interesse di quest'ultima alla tutela del disabile al quale prestare assistenza.
Ciò posto la ricorrente, richiamata la giurisprudenza che riconosce la prevalenza delle ragioni di tutela ex art. 33 comma V° L. 104/92 ed evidenziata anche la sussistenza del periculum attesi i valori di tutela della salute in gioco nel caso in esame, chiedeva l'assegnazione presso una sede vacante e disponibile in SI vicina al luogo (Acireale) dove è domiciliata la suocera con disabilità grave e bisognosa di assistenza.
Si costituiva il MIM chiedendo rigettarsi il ricorso per mancanza sia di fumus sia di periculum;
eccepiva in via preliminare il difetto di integrità del contraddittorio;
nel merito rilevava la legittimità del mancato riconoscimento della preferenza ex lege 104 avendo la ricorrente indicato prioritariamente una sede (Comune di Acireale) diversa da quella più vicina al domicilio della persona da assistere (Comune di Milazzo) ex art.
33 c. V cit. così frustrandosi le finalità della legge, che consente di derogare al principio di parità di trattamento nei trasferimenti solo per garantire e rendere effettiva
l'assistenza e la cura.
Osserva il MIM che la ricorrente ha indicato prioritariamente il comune di propria residenza (che dista 119 km dalla residenza del disabile), indicando al secondo e terzo posto il Comune e tutta la Provincia di Catania, prima della quarta preferenza espressa per il Comune di Milazzo ove risiedeva la suocera da assistere, così palesando la reale finalità (l'avvicinamento alla propria residenza) della domanda.
Rileva altresì che al 45° posto (ed ultimo posto utile) della graduatoria per la mobilità dei dirigenti scolastici stilata dall'USR Sicilia si era collocata altra dirigente scolastica cui non è stato parimenti riconosciuto il titolo di precedenza per omessa indicazione prioritaria del comune di assistenza (Prof.ssa Caruana Anna Maria, cfr. all.
22), la quale, a parità delle altre condizioni, per maggiore età anagrafica (classe 1969, cfr. all. 13 cit.) e per vincolo di parentela più stringente (parente 1° grado in luogo di affine 1° grado) sarebbe stata graduata nell'ultima posizione utile (45^) e prima della odierna ricorrente: il che priverebbe di rilevanza le contestazioni sollevate dalla
EM sulle operazioni di mobilità, non vantando la stessa quella situazione di
“eccezionalità” tipizzata nelle disposizioni del CCNL 2010 (art. 9 c. 3°).
Sosteneva, infine, il MIM che i posti vacanti e disponibili nella NE Sicilia sono stati tutti destinati alla mobilità interregionale e non sussistono posti vacanti, in ragione del disposto di cui all'art. 5 comma 20-bis D.L. 22.04.2023 n. 44, come inserito in sede di conversione dalla L. 21.06.2023 n. 74 (che ha modificato il comma 1 dell'art. 19- quater D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, conv. con mod. con L. 28 marzo 2022, n. 25), che ha stabilito per l'a.s. 2023-24 che alla mobilità interregionale venga destinato il 100% dei posti vacanti e disponibili;
non sarebbero neppure valutabili le sedi assegnate “in reggenza” poiché afferenti a posti oggetto di riserva di legge a favore di dirigenti
3
scolastici in organico regionale e titolari in via transitoria di altro incarico con diritto alla conservazione del posto.
Alla prima udienza 11.10.23 le parti hanno insistito in tutto quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi e la ricorrente ha precisato che i propri suoceri si sono trasferiti ad Acireale presso la di lei abitazione solo dall'ultima estate;
il giudice ha assunto in riserva la decisione.
Il giudice, con provvedimento ex art.700 c.p.c. del 17.10.23 ha
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