Trib. Firenze, sentenza 18/03/2024, n. 912
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione civile
Il Tribunale di Tribunale di Firenze, nella persona del dr. Francesco Ponzetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4370/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc., vertente
T R A
FALLIMENTO LOGISTICA 2000 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04669130488), in persona del Curatore Bruna Garofano Maj, rappresentato e difeso per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Nicola Pabis Ticci presso il cui studio è elettivamente ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Gustavo Modena n. 23;
ATTORE
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata comparsa di costituzione e risposta, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenza Bencini in Via P. Colletta n. 26, Firenze;
CONVENUTO/I
Conclusioni: Per parte attrice come da note di trattazione per l'udienza del 23/9/22 depositate in pct il 20/9/22: «Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria, condannare UniCredit S.p.A. al pagamento, in favore del Fallimento Logistica 2000 S.c.r.l. in Liquidazione, della somma di € 23.946,94 oltre interessi dal 23.2.2012 (data del versamento del saldo residuo del conto corrente in favore della Curatela) al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna di controparte ai sensi dell 'art. 96, 3 comma, c.p.c.».
pagina 1 di 6
Per parte convenuta come da note di trattazione per l 'udienza del 23/9/22 depositate in pct il 20/9/22: «Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dal Fallimento Logistica 2000 s.c.r.l. in liquidazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Salvis juribus».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto La Curatela del FALLIMENTO LOGISTICA 2000 citava in giudizio la UNICREDIT S.P.A. per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 23.946,94, oltre interessi dal 23.2.2012 al saldo;
nello specifico parte attrice deduceva che: a) la Logistica 2000 S.c.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 38 del 3.3.2010, iscritta nel Registro delle Imprese il 10.3.2010 (cfr. doc. n.3);
b) in data antecedente alla declaratoria di fallimento un creditore della società in bonis, aveva promosso la procedura esecutiva presso terzi (Tribunale di Firenze al R.G.E. n. 3444/09 cfr doc. n. 5) nella quale il terzo pignorato UniCredit Spa aveva dichiarato ai sensi e per gli effetti dell 'art. 547 c.p.c. di aver «reso indisponibile la somma di € 96.924,51 di cui è [era] debitrice nei confronti dell'esecutato per saldo di conto corrente» (cfr. doc. n. 6); allega copia del provvedimento del 18.3.2010 con il quale il Giudice dell'esecuzione, prima dell'assegnazione della somma «Ritenuto che il debitore è stato dichiarato fallito;
visto l'art. 51 L:F: dichiara di non doversi procedere nella presente procedura esecutiva» (cfr. doc. n. 7);
c) in data 27.7.2011 (cfr. doc. n.10) IC su richiesta della Curatela inviava l'estratto conto corrente facente capo alla società fallita aggiornato alla data del fallimento (3.3.2010), da cui risultava un saldo di Euro 72.730,07, inferiore a quello reso indisponibile in sede esecutiva il 16.7.2009 con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che veniva poi versato nelle casse del Fallimento;
precisava che la banca non avendo «bloccato» il conto corrente intestato alla Logistica, aveva violato gli obblighi di custodia gravanti sulla stessa, cagionando un danno alla massa dei creditori corrispondente alla differenza tra le due somme ovvero ad Euro 23.946,94 oltre interessi legali decorrenti dal 23.2.2012, data in cui la Banca aveva versato in favore della Curatela, la minor somma di Euro 72.977,57. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio UniCredit, la quale contestava la domanda in fatto e in diritto;
parte convenuta nello specifico deduceva che: a) il Fallimento non aveva titolo/legittimazione alcuna a promuovere l'azione di risarcimento nei confronti di UniCredit, né ha allegato e provato di aver subito un danno astrattamente risarcibile;
b) che il Fallimento non era subentrato nella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione civile
Il Tribunale di Tribunale di Firenze, nella persona del dr. Francesco Ponzetta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4370/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, avente ad oggetto: Pagamento somma di denaro, etc., vertente
T R A
FALLIMENTO LOGISTICA 2000 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04669130488), in persona del Curatore Bruna Garofano Maj, rappresentato e difeso per procura allegata all'atto introduttivo dall'Avv. Nicola Pabis Ticci presso il cui studio è elettivamente ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Gustavo Modena n. 23;
ATTORE
CONTRO
UNICREDIT S.P.A. (C.F. 00348170101), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata comparsa di costituzione e risposta, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenza Bencini in Via P. Colletta n. 26, Firenze;
CONVENUTO/I
Conclusioni: Per parte attrice come da note di trattazione per l'udienza del 23/9/22 depositate in pct il 20/9/22: «Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria, condannare UniCredit S.p.A. al pagamento, in favore del Fallimento Logistica 2000 S.c.r.l. in Liquidazione, della somma di € 23.946,94 oltre interessi dal 23.2.2012 (data del versamento del saldo residuo del conto corrente in favore della Curatela) al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna di controparte ai sensi dell 'art. 96, 3 comma, c.p.c.».
pagina 1 di 6
Per parte convenuta come da note di trattazione per l 'udienza del 23/9/22 depositate in pct il 20/9/22: «Voglia l 'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: Nel merito: - rigettare tutte le domande formulate dal Fallimento Logistica 2000 s.c.r.l. in liquidazione, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in atti;
In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge. Salvis juribus».
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto La Curatela del FALLIMENTO LOGISTICA 2000 citava in giudizio la UNICREDIT S.P.A. per sentirla condannare al pagamento in suo favore dell'importo di Euro 23.946,94, oltre interessi dal 23.2.2012 al saldo;
nello specifico parte attrice deduceva che: a) la Logistica 2000 S.c.r.l. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 38 del 3.3.2010, iscritta nel Registro delle Imprese il 10.3.2010 (cfr. doc. n.3);
b) in data antecedente alla declaratoria di fallimento un creditore della società in bonis, aveva promosso la procedura esecutiva presso terzi (Tribunale di Firenze al R.G.E. n. 3444/09 cfr doc. n. 5) nella quale il terzo pignorato UniCredit Spa aveva dichiarato ai sensi e per gli effetti dell 'art. 547 c.p.c. di aver «reso indisponibile la somma di € 96.924,51 di cui è [era] debitrice nei confronti dell'esecutato per saldo di conto corrente» (cfr. doc. n. 6); allega copia del provvedimento del 18.3.2010 con il quale il Giudice dell'esecuzione, prima dell'assegnazione della somma «Ritenuto che il debitore è stato dichiarato fallito;
visto l'art. 51 L:F: dichiara di non doversi procedere nella presente procedura esecutiva» (cfr. doc. n. 7);
c) in data 27.7.2011 (cfr. doc. n.10) IC su richiesta della Curatela inviava l'estratto conto corrente facente capo alla società fallita aggiornato alla data del fallimento (3.3.2010), da cui risultava un saldo di Euro 72.730,07, inferiore a quello reso indisponibile in sede esecutiva il 16.7.2009 con dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che veniva poi versato nelle casse del Fallimento;
precisava che la banca non avendo «bloccato» il conto corrente intestato alla Logistica, aveva violato gli obblighi di custodia gravanti sulla stessa, cagionando un danno alla massa dei creditori corrispondente alla differenza tra le due somme ovvero ad Euro 23.946,94 oltre interessi legali decorrenti dal 23.2.2012, data in cui la Banca aveva versato in favore della Curatela, la minor somma di Euro 72.977,57. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio UniCredit, la quale contestava la domanda in fatto e in diritto;
parte convenuta nello specifico deduceva che: a) il Fallimento non aveva titolo/legittimazione alcuna a promuovere l'azione di risarcimento nei confronti di UniCredit, né ha allegato e provato di aver subito un danno astrattamente risarcibile;
b) che il Fallimento non era subentrato nella
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi