Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 69

TRIB Taranto
Sentenza
13 gennaio 2025
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TRIB Taranto
Sentenza
13 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 69
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 69
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

R. G. n° 1761/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
MA UC, rappr. e dif. dall'avv. Cinzia MARANGI - Ricorrentecontro
I.N.A.I.L. (ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI
SUL LAVORO), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto -
OGGETTO: “RENDITA AI SUPERSTITI ED ASSEGNO UNA TANTUM
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3 marzo 2022 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di coniuge superstite del defunto ON RT, ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto alla costituzione, inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 9 marzo 2016, della rendita ai superstiti ed alla corresponsione dell'assegno una tantum ex art. 85 T.U. 1965 e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese: in particolare, asseriva che il decesso del coniuge era avvenuto in conseguenza della patologia “adenocarcinoma polmonare metastatizzatogià riconosciuta nei confronti dell'INAIL quale malattia professionale (giusta sentenza n° 3077/17 del 3 ottobre 2017).
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Sentenza R.G. n° 1761/22
Si costituiva l'I.N.A.I.L. e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto, sulla base dell'accertamento medico-legale effettuato dal medesimo ISTITUTO, secondo il quale il decesso del predetto non era stato determinato dalla predetta patologia.
Espletata consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
L'art. 85 del DPR n° 1124/65 stabilisce che in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale aventi come conseguenza il decesso del lavoratore spetti a favore dei superstiti sia una rendita commisurata all'ammontare della retribuzione sia un assegno c.d. “una tantum” per le spese funerarie: ovviamente presupposto fondamentale per riconoscere la spettanza delle sopra indicate prestazioni è la sussistenza di un infortunio o di una malattia aventi natura professionale, ossia l'esistenza di un nesso eziologico tra il decesso e l'attività lavorativa svolta dal soggetto assicurato ed in particolare, nel caso di specie, tra la patologia (“adenocarcinoma polmonare metastatizzato”) già riconosciuta nei confronti dell'INAIL quale malattia professionale e la morte del lavoratore.
Non è contestata tra le parti la riconducibilità eziologica della predetta patologia all'attività lavorativa, dovendosi ovviamente prendere atto che, con
SENTENZA N° 3077/17 del 3 OTTOBRE 2017, questo TRIBUNALE ne ha accertato la natura professionale. Occorre quindi comunque fare applicazione del principio di diritto secondo il quale: “Qualora due giudizi tra le stesse parti (o i loro eredi) abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in
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