Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 10692/2024 R.G. promossa da
TRANSALLIANCE EUROPE SA (C.F. 00000000000), con sede a DU (EM) (avv. Carlotta Colciaghi);

- ATTRICE OPPONENTE contro
TRANS WORLD SHIPPING SPA (C.F. 01141410439), con sede a Civitanova Marche (MC) (avv. Alessio Totaro);

- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
* * *
Per l'attrice: come da prima memoria integrativa depositata il 2 ottobre 2024
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa da intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a SA e l'illegittimità di qualsiasi iniziativa esecutiva dovesse essere intrapresa in forza di tale atto,
In tutti i casi prospettati con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di TRANS WORLD SHIPPING SPA e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc per violazione del disposto dell'art. 48 codice deontologico;

Con ogni più ampia riserva di proporre nuove istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti nelle prossime memorie». come da verbale di udienza:
«L'avv. Colciaghi dichiara che l'attrice intende chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della sola fase introduttiva».
Per la convenuta: pagina 1 di 5
come da seconda memoria integrativa depositata il 23 ottobre 2024:
«TW ribadisce la rinuncia all'atto di precetto oggetto di opposizione e chiede che, rigettata la domanda di condanna di TW e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la pretesa violazione dell'art. 48 del codice deontologico in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti, venga pronunciata l'estinzione del processo, con rimessione al Giudicante sulla liquidazione delle spese, che, in ogni caso, si chiede di ridurre ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale». come da verbale di udienza:
«L'avv. Vellucci chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese processuali».
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.
Viene in decisione, nonostante l'avvenuta rinuncia della convenuta al precetto opposto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale di precetto proposta da SA UR SA, con sede a DU (EM), rimasta soccombente nel giudizio (n. 2683/2022 R.G.) di opposizione a decreto ingiuntivo definito da Trib. Macerata, 20 maggio 2024, n. 521 (detta sentenza, prodotta dall'opponente come doc. 1, è stata appellata dall'odierna attrice il 1 luglio 2024).
L'opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo posta con invio del plico in EM (la spedizione è stata richiesta dall'ufficiale giudiziario il 21 giugno 2024: non è nota la data di ricezione) è stata proposta da SA UR SA con «atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.» notificato via PEC l'11 luglio 2024 a Trans OR PP s.p.a., costituitasi in giudizio il 18 settembre 2024.
L'atto di precetto opposto, recante intimazione a pagare la somma di euro 83.223,14, fa riferimento a due titoli esecutivi: il decreto ingiuntivo n. 575/2022, l'opposizione al quale era stata respinta, quanto alla somma capitale di euro 56.090,00 oltre accessori (interessi moratori c.d. commerciali e spese della fase monitoria) per euro 72.459,14 (doc. 1 prodotto dall'opponente);
la sentenza n. 521/2024, quanto al pagamento delle spese processuali relative al giudizio ex art. 645 c.p.c. per
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