Trib. Palermo, sentenza 14/06/2024, n. 3469
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del giudice dott. Paolo Criscuoli, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa al n. 15335 del Ruolo Generale degli Affari Civili ContenIOsi dell'anno
2020 vertente
TRA
AT RE (C.F. [...]), nato a [...] il
01.01.1945, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dagli avv.ti Corinna
Carannante e FabriIO Bellavista, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo sito in Palermo, via IO Di IO 14;
- ATTORE -
CONTRO
AN ZA, (C.F. [...]), nata a [...] il
20.07.1946, ES LL (C.F. [...]), nata a [...] il
01.02.1966, ES RO (C.F. [...]), nato a
Palermo il 02.02.1985, e ES LA (C.F. [...]) nato
a Palermo il 18.01.1968, rappresentati e difesi – giusta procura in atti - dall'avv.
Antonio Benvegna, presso il cui studio sito in Palermo alla via CO Turrisi n. 35 hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI -
e contro
ES IU (C.F [...]), nato a [...] il [...],
e ES AU (C.F. [...]), nato a [...] il
20.12.1973, rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall'avv. Claudia Amato, presso il cui studio, sito in Palermo, via C. Nigra n. 2, hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI -
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaIOne ritualmente notificato, AT RE conveniva in giudiIO
LA NC, SI LL, SI SA, SI GI, SI
RI e SI DI, formulando le seguenti domande: “Ritenere e accertare la titolarità in capo al sig. AT RE del diritto di servitù sull'immobile sito in Palermo, via Fondo La Manna n. 18 (p. T al NCEU del Comune di Palermo fg. 53
p.lla 1031 sub. 8, erroneamente indicato al catasto col numero civico 19) consistente nel diritto di attingere acqua dal pozzo che si trova nel giardino annesso alla casa, nonché all'autoclave che vi è installata, con diritto di poterne disporre a suo insindacabile giudiIO, nonché il diritto di accesso a quanto sopra descritto per eventuali riparaIOni e manutenIOni, legalmente costituito con atto di compravendita del 26.06.1981 a firma del notaio dott. Restivo (rep. n. 51413 – racc. 3672 – registrato al n. 15042 in data 01 luglio 1981) – conseguentemente, ritenere e dichiarare
l'obbligo dei sigg.ri LA NC, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]), SI LL, nata a [...] il [...]
(C.F.:[...]), SI SA, nato a [...] il [...]
(C.F.: [...]), SI GI, nato a [...] il [...] (C.F.:
VLDGPP4518G273Y), SI RI, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), SI DI, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), di ripristinare lo stato quo ante dei luoghi e, nello specifico, di rimuovere tutte le opere che impediscono l'eserciIO del diritto di servitù di cui è titolare il sig. AT;
- conseguentemente, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal Sig. AT in conseguenza dell'impedimento nell'eserciIO del suddetto diritto di servitù, da liquidare in € 10.000 o la maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia – con vittoria di spese diritti e onorari”.
Esponeva, in proposito, di essere titolare di un diritto di servitù sull'immobile sito in
Palermo via Fondo La Manna n. 18 di proprietà degli odierni convenuti.
Egli, infatti, già proprietario dell'appartamento sito al secondo piano dello stesso immobile, ne aveva trasferito, assieme al di lui fratello, AT GI, la
proprietà ai coniugi LA LO e AT CE, tramite atto di compravendita registrato in data 1 luglio 1981.
Deduceva che nel suddetto atto i venditori si riservavano il diritto di attingere acqua dal pozzo che si trova nel giardinetto annesso all'immobile, nonché all'autoclave ivi installata, con diritto di poterne disporre a loro giudiIO e diritto di accesso per eventuali riparaIOni e manutenIOni.
Con successivo atto di compravendita registrato del 13.03.2003, i germani LA
AR, LA IN e LA IO, titolari di ¼ indiviso del diritto di proprietà relativi al suddetto immobile per successione dei genitori LA
LO e AT CE, trasferivano la proprietà ai coniugi in comunione dei beni SI ET e LA NC, quest'ultima già proprietaria di ¼ indiviso del diritto di proprietà dell'immobile.
Anche in tale ultimo atto la vendita procedeva con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive se legalmente costituite e trascritte, e con la comproprietà pro quota di tutte le parti comuni dell'edificio del quale fa parte.
Deduceva, di avere, tuttavia appreso di recente della realizzaIOne di alcune opere che impedivano l'eserciIO del diritto di servitù, poste in essere dai convenuti senza prima consultarlo: in particolare, questi avevano chiuso l'ingresso al giardinetto tramite una porta corazzata che impediva l'accesso, avevano ammattonato e coperto con pannelli coibentati il giardinetto ed avevano murato il pozzo con rimoIOne dell'autoclave.
Quindi, con lettera di diffida e costituIOne in mora del 3.4.2019, egli li invitava a rimuovere le opere e ripristinare lo stato quo ante dei luoghi con risarcimento dei danni subiti, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Con verbale del 15.10.2019 si concludeva con esito negativo la procedura di mediaIOne di mediaIOne obbligatoria da lui avviata, stante la mancanza di volontà da parte dei convenuti di entrare in mediaIOne.
Deduceva, quindi, l'incontestabilità della titolarità in capo allo stesso del diritto di servitù sull'immobile dei convenuti (fondo servente), con riferimento al giardino, al pozzo e al relativo autoclave che servivano l'appartamento di sua proprietà (fondo dominante).
Detto diritto era, inoltre, opponibile agli odierni convenuti n.q. di aventi causa dei sig.ri
LA LO e AT CE, originari proprietari dell'immobile, essendo
a tal fine necessaria la forma scritta ad substantiam e la successiva trascriIOne ex art.
2643 c.c. n. 4.
Precisava, in tal senso, che sia l'originario atto di compravendita costitutivo della servitù, sia il successivo atto di trasferimento della proprietà con espressa menIOne dei diritti esistenti sull'immobile, erano stati trascritti a norma dell'art. 2643 c.c., tanto bastando a rendere opponibile ai convenuti il diritto di cui egli era titolare.
Quanto alla domanda di riduIOne in pristino e di risarcimento del danno subito, deduceva che le opere poste in essere dai convenuti erano incontestabilmente lesive in quanto impedivano l'eserciIO del diritto di servitù.
Egli, infatti, non poteva più attingere all'acqua del pozzo per mezzo dell'autoclave, né poteva accedere al giardinetto ormai ricoperto e chiuso con una porta corazzata, ed il suo appartamento veniva servito tramite l'allaccio alla rete idrica comunale, soluIOne, questa, ideata dai convenuti senza il suo consenso.
Con comparsa di costituIOne depositata in data 08.03.2021, si costituivano i convenuti, LA NC, SI LL, SI SA e SI
DI, i quali, contestando le allegaIOni di parte attrice, chiedevano, in via principale, accertarsi l'invalidità della costituIOne del diritto di servitù di acquedotto;
in via subordinata, chiedevano accertarsi l'abusività del pozzo e, per l'effetto, dichiararsi la sopravvenuta impossibilità all'eserciIO della servitù ad essi non imputabile;
infine, in via ulteriormente subordinata, chiedevano dichiararsi
l'estinIOne del diritto di servitù per l'ultraventennale mancato eserciIO da parte dell'attore.
In proposito, deducevano l'illegittimità della costituIOne della servitù in quanto il diritto di servitù era costituito in favore dei germani AT RE e AT
GI, quali cedenti l'unità immobiliare e riservanti il diritto di attingere al pozzo,
e non a favore di un immobile (c.d. servitù irregolare o personale, il cui serviIO è prestato in favore di una persona e non di un fondo come è, invece, per le servitù prediali).
Difettava, dunque, nel rogito notarile, l'imprescindibile descriIOne degli elementi essenziali del diritto reale di cui all'art. 1027 c.c., stante l'assenza di una specifica e determinata o determinabile descriIOne delle unità immobiliari, e, dunque, di alcun collegamento e /o relaIOne tra i fondi, neppure citati in modo da potersi successivamente identificare, con conseguente nullità del diritto reale.
Deducevano, inoltre, che, come anche ammesso da parte attrice nell'atto di citaIOne, il pozzo a norma di legge doveva obbligatoriamente essere chiuso, poiché abusivo per
responsabilità imputabile ai germani cedenti, non avendo essi denunciato il pozzo ai sensi del T.U. n. 1775 del 1775 e del D. Lgs n. 275 del 12.07.1993.
Deducevano, in subordine, la intervenuta prescriIOne del diritto per il mancato eserciIO degli aventi diritto per un periodo di tempo ultraventennale, stante che il pozzo in parola aveva cessato di esistere poco tempo dopo la cessione dell'unità immobiliare.
Precisavano, invero, che, a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo, nella persona del giudice dott. Paolo Criscuoli, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa al n. 15335 del Ruolo Generale degli Affari Civili ContenIOsi dell'anno
2020 vertente
TRA
AT RE (C.F. [...]), nato a [...] il
01.01.1945, rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dagli avv.ti Corinna
Carannante e FabriIO Bellavista, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del
primo sito in Palermo, via IO Di IO 14;
- ATTORE -
CONTRO
AN ZA, (C.F. [...]), nata a [...] il
20.07.1946, ES LL (C.F. [...]), nata a [...] il
01.02.1966, ES RO (C.F. [...]), nato a
Palermo il 02.02.1985, e ES LA (C.F. [...]) nato
a Palermo il 18.01.1968, rappresentati e difesi – giusta procura in atti - dall'avv.
Antonio Benvegna, presso il cui studio sito in Palermo alla via CO Turrisi n. 35 hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI -
e contro
ES IU (C.F [...]), nato a [...] il [...],
e ES AU (C.F. [...]), nato a [...] il
20.12.1973, rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall'avv. Claudia Amato, presso il cui studio, sito in Palermo, via C. Nigra n. 2, hanno eletto domicilio;
- CONVENUTI -
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citaIOne ritualmente notificato, AT RE conveniva in giudiIO
LA NC, SI LL, SI SA, SI GI, SI
RI e SI DI, formulando le seguenti domande: “Ritenere e accertare la titolarità in capo al sig. AT RE del diritto di servitù sull'immobile sito in Palermo, via Fondo La Manna n. 18 (p. T al NCEU del Comune di Palermo fg. 53
p.lla 1031 sub. 8, erroneamente indicato al catasto col numero civico 19) consistente nel diritto di attingere acqua dal pozzo che si trova nel giardino annesso alla casa, nonché all'autoclave che vi è installata, con diritto di poterne disporre a suo insindacabile giudiIO, nonché il diritto di accesso a quanto sopra descritto per eventuali riparaIOni e manutenIOni, legalmente costituito con atto di compravendita del 26.06.1981 a firma del notaio dott. Restivo (rep. n. 51413 – racc. 3672 – registrato al n. 15042 in data 01 luglio 1981) – conseguentemente, ritenere e dichiarare
l'obbligo dei sigg.ri LA NC, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]), SI LL, nata a [...] il [...]
(C.F.:[...]), SI SA, nato a [...] il [...]
(C.F.: [...]), SI GI, nato a [...] il [...] (C.F.:
VLDGPP4518G273Y), SI RI, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), SI DI, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), di ripristinare lo stato quo ante dei luoghi e, nello specifico, di rimuovere tutte le opere che impediscono l'eserciIO del diritto di servitù di cui è titolare il sig. AT;
- conseguentemente, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dal Sig. AT in conseguenza dell'impedimento nell'eserciIO del suddetto diritto di servitù, da liquidare in € 10.000 o la maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia – con vittoria di spese diritti e onorari”.
Esponeva, in proposito, di essere titolare di un diritto di servitù sull'immobile sito in
Palermo via Fondo La Manna n. 18 di proprietà degli odierni convenuti.
Egli, infatti, già proprietario dell'appartamento sito al secondo piano dello stesso immobile, ne aveva trasferito, assieme al di lui fratello, AT GI, la
proprietà ai coniugi LA LO e AT CE, tramite atto di compravendita registrato in data 1 luglio 1981.
Deduceva che nel suddetto atto i venditori si riservavano il diritto di attingere acqua dal pozzo che si trova nel giardinetto annesso all'immobile, nonché all'autoclave ivi installata, con diritto di poterne disporre a loro giudiIO e diritto di accesso per eventuali riparaIOni e manutenIOni.
Con successivo atto di compravendita registrato del 13.03.2003, i germani LA
AR, LA IN e LA IO, titolari di ¼ indiviso del diritto di proprietà relativi al suddetto immobile per successione dei genitori LA
LO e AT CE, trasferivano la proprietà ai coniugi in comunione dei beni SI ET e LA NC, quest'ultima già proprietaria di ¼ indiviso del diritto di proprietà dell'immobile.
Anche in tale ultimo atto la vendita procedeva con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù attive e passive se legalmente costituite e trascritte, e con la comproprietà pro quota di tutte le parti comuni dell'edificio del quale fa parte.
Deduceva, di avere, tuttavia appreso di recente della realizzaIOne di alcune opere che impedivano l'eserciIO del diritto di servitù, poste in essere dai convenuti senza prima consultarlo: in particolare, questi avevano chiuso l'ingresso al giardinetto tramite una porta corazzata che impediva l'accesso, avevano ammattonato e coperto con pannelli coibentati il giardinetto ed avevano murato il pozzo con rimoIOne dell'autoclave.
Quindi, con lettera di diffida e costituIOne in mora del 3.4.2019, egli li invitava a rimuovere le opere e ripristinare lo stato quo ante dei luoghi con risarcimento dei danni subiti, senza, tuttavia, ottenere riscontro.
Con verbale del 15.10.2019 si concludeva con esito negativo la procedura di mediaIOne di mediaIOne obbligatoria da lui avviata, stante la mancanza di volontà da parte dei convenuti di entrare in mediaIOne.
Deduceva, quindi, l'incontestabilità della titolarità in capo allo stesso del diritto di servitù sull'immobile dei convenuti (fondo servente), con riferimento al giardino, al pozzo e al relativo autoclave che servivano l'appartamento di sua proprietà (fondo dominante).
Detto diritto era, inoltre, opponibile agli odierni convenuti n.q. di aventi causa dei sig.ri
LA LO e AT CE, originari proprietari dell'immobile, essendo
a tal fine necessaria la forma scritta ad substantiam e la successiva trascriIOne ex art.
2643 c.c. n. 4.
Precisava, in tal senso, che sia l'originario atto di compravendita costitutivo della servitù, sia il successivo atto di trasferimento della proprietà con espressa menIOne dei diritti esistenti sull'immobile, erano stati trascritti a norma dell'art. 2643 c.c., tanto bastando a rendere opponibile ai convenuti il diritto di cui egli era titolare.
Quanto alla domanda di riduIOne in pristino e di risarcimento del danno subito, deduceva che le opere poste in essere dai convenuti erano incontestabilmente lesive in quanto impedivano l'eserciIO del diritto di servitù.
Egli, infatti, non poteva più attingere all'acqua del pozzo per mezzo dell'autoclave, né poteva accedere al giardinetto ormai ricoperto e chiuso con una porta corazzata, ed il suo appartamento veniva servito tramite l'allaccio alla rete idrica comunale, soluIOne, questa, ideata dai convenuti senza il suo consenso.
Con comparsa di costituIOne depositata in data 08.03.2021, si costituivano i convenuti, LA NC, SI LL, SI SA e SI
DI, i quali, contestando le allegaIOni di parte attrice, chiedevano, in via principale, accertarsi l'invalidità della costituIOne del diritto di servitù di acquedotto;
in via subordinata, chiedevano accertarsi l'abusività del pozzo e, per l'effetto, dichiararsi la sopravvenuta impossibilità all'eserciIO della servitù ad essi non imputabile;
infine, in via ulteriormente subordinata, chiedevano dichiararsi
l'estinIOne del diritto di servitù per l'ultraventennale mancato eserciIO da parte dell'attore.
In proposito, deducevano l'illegittimità della costituIOne della servitù in quanto il diritto di servitù era costituito in favore dei germani AT RE e AT
GI, quali cedenti l'unità immobiliare e riservanti il diritto di attingere al pozzo,
e non a favore di un immobile (c.d. servitù irregolare o personale, il cui serviIO è prestato in favore di una persona e non di un fondo come è, invece, per le servitù prediali).
Difettava, dunque, nel rogito notarile, l'imprescindibile descriIOne degli elementi essenziali del diritto reale di cui all'art. 1027 c.c., stante l'assenza di una specifica e determinata o determinabile descriIOne delle unità immobiliari, e, dunque, di alcun collegamento e /o relaIOne tra i fondi, neppure citati in modo da potersi successivamente identificare, con conseguente nullità del diritto reale.
Deducevano, inoltre, che, come anche ammesso da parte attrice nell'atto di citaIOne, il pozzo a norma di legge doveva obbligatoriamente essere chiuso, poiché abusivo per
responsabilità imputabile ai germani cedenti, non avendo essi denunciato il pozzo ai sensi del T.U. n. 1775 del 1775 e del D. Lgs n. 275 del 12.07.1993.
Deducevano, in subordine, la intervenuta prescriIOne del diritto per il mancato eserciIO degli aventi diritto per un periodo di tempo ultraventennale, stante che il pozzo in parola aveva cessato di esistere poco tempo dopo la cessione dell'unità immobiliare.
Precisavano, invero, che, a
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