Trib. Como, sentenza 05/07/2024, n. 759

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 05/07/2024, n. 759
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 759
Data del deposito : 5 luglio 2024

Testo completo

R.G. N. 1977/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Successivamente all'udienza del 05/07/2024, sono presenti:
per GRUPPO MILLEPIANI SPA, il dott. Tommaso Gelpi, in sostituzione dell'avv. Massimo
Longo come da delega scritta che produce;
per CARGO NORD SPA, l'avv. Maria Grazia
Cuomo, in sostituzione dell'avv. Alberto Grandi;
per MERIDIANA TRASPORTI S.R.L., l'avv.
William Maggio in sostituzione dell'avv. Paolo Caffaro e dell'avv. Giulia Sattanino.
L'avv. Cuomo precisa le conclusioni come in atti e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte già depositate e ai precedenti scritti difensivi ed insistendo per il rigetto della opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, oltre che per l'accoglimento della domanda di manleva.
Il dott. Gelpi precisa le conclusioni come da foglio già depositato e discute oralmente la causa riportandosi alle note scritte e ai precedenti scritti difensivi.
L'avv. Maggio precisa le conclusioni come da foglio allegato e discute la causa riportandosi alle note già depositate e ai precedenti atti, con vittoria di spese da distrarsi.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
Il giudice dott. Paolo Bertollini

pagina 1 di 11 R.G. N. 1977/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 1977/2022 vertente
TRA
GRUPPO MILLEPIANI S.P.A. (P.IVA 02731550121), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 20, presso lo studio dell'avv. Andrea
Barelli e dell'avv. Massimo Longo, che la rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione;

- Opponente –
E
CARGO NORD S.P.A. (P.IVA 03278360965), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Como, via Volta n. 3, presso lo studio dell'avv. Alberto Grandi, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;

- Opposta -
NONCHÉ
MERIDIANA TRASPORTI S.R.L. (P.IVA 11734960013), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Sattanino e dall'avv. Paolo Caffaro, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in
Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 94;

- Terza chiamata –

Conclusioni delle parti: pagina 2 di 11 Per l'opponente: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Como adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via preliminare: -ci si oppone al decreto ingiuntivo n. 352/2022 (RG. 746/2022) per i motivi esposti in narrativa, attesa l'insussistenza del credito e poiché illegittimo e ingiusto per i motivi oggetto della presente opposizione;
Nel merito: -Dichiarare nullo e/o inefficace, per i motivi in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 352/2022 (RG. 746/2022) opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge, rigettando già sin d'ora la richiedenda provvisoria esecutorietà del suddetto decreto;
In via riconvenzionale: -Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di Cargo Nord e, per l'effetto, condannare la medesima al risarcimento dei danni quantificati nella misura di Euro 34.483,95 oltre interessi, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma che risulterà in esito all'espletanda istruttoria. - In ogni caso Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari;
In via istruttoria: - ammettere a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi, nonché a prova diretta per interpello e testi sui capi dedotti in narrativa preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di ulteriormente dedurre istanze istruttorie, produrre documenti ed indicare i testi nel concedendo termine ex art 184 c.p.c. Si indicano a testi, con riserva di ulteriormente indicarne nella memoria 183 cpc, n. 2, i Sigg.ri: Ing. IE

IN, UE ER, UC GA e ST AT”;

Per l'opposta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza deduzione eccezione respinta, così giudicare: Nel merito in via principale: Respingersi tutte le domane spiegate nei confronti di Cargo
Nord s.p.a. in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché sul quantum e, comunque sia, inammissibili
e nulle per i motivi e le causali in narrativa;
Confermare il decreto ingiuntivo n. 352/2022 R.G. 746/2022 emesso dal Tribunale Ordinario di Como;
Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di

ID Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10141 Torino,
Corso Peschiera n. 191 nella causazione di tutti i danni (patrimoniali e non) relativi ai fatti per cui è causa e in ogni caso dichiarare la ID s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10141 Torino, Corso Peschiera n. 191 obbligata a tenere indenne e manlevata la Cargo
Nord s.p.a. da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche mediata, derivante dall'accoglimento seppur parziale delle domande attoree condannandola al diretto pagamento in favore dell'attore di euro
34.483,95.= ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi di legge e rivalutazione monetaria dalla data di erogazione dell'indennizzo per cui è causa al saldo effettivo;
Accertare e dichiarare la responsabilità del Gruppo

pagina 3 di 11 Millepiani s.p.a. ex art 96 c.p.c. e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento del danno in favore di Cargo Nord s.p.a. da liquidarsi in via equitativa;
In via subordinata nel merito: Nella denegata

e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni che precedono, accertare e dichiarare
ID Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10141 Torino,
Corso Peschiera n. 191 quale unico soggetto responsabile, anche in via extracontrattuale, dei danni occorsi alla merce di proprietà del Gruppo Millepiani s.p.a. e conseguentemente condannarla al pagamento del risarcimento dei danni che verranno accertati in corso di causa in ogni caso nei limiti dell'art. 10 Decreto D.lgs. n. 286/2005;
In via ulteriormente subordinata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni che precedono, accertare e dichiarare

ID Trasporti s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 10141 Torino,
Corso Peschiera n. 191 obbligata a tenere indenne e manlevata la Cargo Nord s.p.a. da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole, anche mediata, derivante dall'accoglimento seppure parziale delle domande del Gruppo Millepiani s.p.a.;
Sempre nel merito in via ulteriormente subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande riconoscere il diritto dell'attrice al solo indennizzo nei limiti previsti della responsabilità vettoriale di cui al codice civile o in quella diversa somma che risultasse ad istruttoria esperita e rigettare ogni ulteriore domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
In via istruttoria: La difesa di parte Cargo Nord s.p.a. chiede ammettersi interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta e della prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che la Cargo Nord s.p.a. nel mese di marzo 2020 riceveva incarico da parte del Gruppo Millepiani s.p.a. di effettuare un trasporto con nolo di n. 7 container provenienti dalla Cina;

2) vero che Cargo Nord s.p.a. si sarebbe dovuta occupare dello sdoganamento e del trasporto della merce “Italia su Italia” da Genova sino a Linate (M) (cfr. doc. 2);
3) vero che il contratto di trasporto prevedeva il ritiro a Genova e consegna a Linate per il medesimo giorno (cfr. doc. 3);
4) vero che il

Gruppo Millepiani s.p.a. confermava che la merce si sarebbe potuta scaricare con il muletto;
5) vero che la merce, giunta a
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