Trib. Palermo, sentenza 02/07/2024, n. 95

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 02/07/2024, n. 95
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 95
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

R.P.U. 127-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE IV - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott. Giuseppe Rini Presidente
- dott. Giulio Corsini Giudice
- dott.ssa Vittoria Rubino Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA di apertura della liquidazione giudiziale di SBSKIN - SMART BUILDING SKIN
S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede in VIA PONTE DI MARE 91 PALERMO, (P.I.
06226860820), (rimasta contumace) nel procedimento unitario n. 127-1/2024 .
Letto il ricorso, depositato il 17.5.2024, presentato dal creditore POS srl, rappresentati e difesi dall'avv. Adiutrice Barretta;
esaminata la documentazione allegata al ricorso;
udita la relazione del giudice relatore;
constatato che la società debitrice, cui sono stati ritualmente notificati, via pec, il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e il decreto di convocazione alla trattazione del procedimento, non è comparsa;

ritenuto che

sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice sita in Palermo;
ritenuta sussistente la legittimazione attiva del ricorrente, il cui credito risulta dalla documentazione allegata agli atti, con particolare riguardo al contratto di
conto corrente sottoscritto, alla successiva messa in mora e alla notifica dell'avvenuta segnalazione alla centrale rischi presso la Banca D'Italia;
rilevato che, nel caso di specie, la dizione “start-up innovativa” inserita nella visura camerale non qualifica in concreto la natura della società resistente, sicchè non rileva ai fini della non assoggettabilità della disciplina della liquidazione giudiziale;
considerato, invero, che ai sensi dell'art. 25 comma 12 del DL 179/2012 la conferma della società fra le start-up innovative è subordinata alla comunicazione effettuata annualmente (entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio) dal legale rappresentante della società, in ordine alla permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla normativa ;
rilevato che la predetta comunicazione non può essere effettuata in assenza dell'approvazione del bilancio di esercizio;

considerato che

, nel caso di specie, l'ultimo bilancio regolarmente depositato risale al 2017, sicchè è conseguenziale l'omessa comunicazione della permanenza dei requisiti di start-up innovativa, che determina ai sensi dell'art. 25 comma 16
DL 179/2012
la perdita delle agevolazioni previste dalla disciplina di settore;
rilevato, pertanto, l'assoggettabilità della smart building skin srl alla disciplina della liquidazione giudiziale, configurandosi alla stregua di una ordinaria società commerciale;
considerato, dunque, che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, non applicandosi la disciplina della liquidazione controllata di cui all'art. 2 lett c) CCII;
ritenuto, in particolare, che dall'esame della documentazione acquisita d'ufficio e depositata dalla ricorrente emerge il superamento del limite minimo di euro
30.000,00 di cui all'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto che

la società resistente versa, altresì, in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;

ritenuto che risulta provato lo stato di insolvenza della società debitrice, reso manifesto dall'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori;
considerato, in proposito, che per valutare se una società in liquidazione è in stato di insolvenza il giudice deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentono o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento di tutti i creditori, essendo irrilevante l'insussistenza di liquidità sufficiente per l'adempimento delle obbligazioni (v. Cass. 16752/2013;
nonché
Cass. 13644/2013), liquidità che peraltro, nel caso di specie, la società debitrice ha dimostrato di non possedere (stante l'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente e nei confronti dell'Erario di euro 144.845,17);
rilevato che l'insufficienza dell'attivo a soddisfare tutti i creditori emerge anche dall'elenco dei beni sociali con l'indicazione del valore di acquisto,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi